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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • § 74. — L’ordinamento della polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore.
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§ 74. — L’ordinamento della polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore.

Sopra questo funzionario, a noi sembra, dovrebbe fondarsi in Sicilia tutto l’ordinamento della polizia giudiziaria senza pregiudizio naturalmente di una rigorosa unità nella direzione suprema. per ciò occorrerebbe mutare molto la legislazione esistente.

Il pretore è ufficiale di polizia giudiziaria, e ha diritto di richiedere l’aiuto della forza armata146. Come magistrato può ricevere querele o denuncie, assumere informazioni, ed in caso d’urgenza, fare tutti gli atti necessari d’istruzione penale anche fuori della sua giurisdizione147. Come magistrato, ha diritto che gli ufficiali di polizia giudiziaria gli forniscano tutte le indicazioni riguardanti i delitti commessi148. Finalmente il pretore, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi dove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d’istruzione occorrenti all’accertamento del reato e dell’autore di esso149. Ma (e qui occorrerebbe una mutazione della legge) la legge non al pretore poteri sufficenti per compiere efficacemente questa istruzione preliminare, giacchè, se egli ha facoltà di citare testimoni150 non ha quella di spiccare mandato di cattura e neanche di comparizione contro l’imputato, meno il caso di pericolo imminente di fuga151. Di più, anche se con mezzi così insufficenti riesce a mandare avanti l’istruzione, se non giunge a compierla in 15 giorni, deve interromperla per mandare gli atti al procuratore del re152, il quale li trasmette al giudice istruttore del tribunale correzionale. E tutte queste limitazioni del potere del pretore nell’istruire, si risolvono finalmente in perdita di tempo pura e semplice giacchè nella maggior parte dei casi, il giudice istruttore, valendosi dell’art. 81, capov. 2, del Codice di Proc. Pen. delega al pretore stesso l’incarico di istruire completamente il processo insieme con tutti i suoi poteri153. Se dunque, secondo la proposta del commendatore Calenda (vedi la nota) si attribuissero al pretore senza bisogno di delegazione tutti i poteri dell’istruttore, compreso quello di spedire mandato di cattura, il pretore avrebbe per legge, senza che nulla fosse mutato nel fatto all’andamento della procedura penale, tutte le facoltà per dirigere la polizia nelle ricerche di ogni specie di delinquenti, di farli arrestare, e di radunare gli elementi necessari per inviarli al giudizio.

Ma all’atto pratico, sarebbe egli possibile ai pretori di provvedere non solo all’istruzione dei processi, ma anche alla direzione delle indagini di polizia? Le difficoltà sono molte. Prima di tutto, le infinite occupazioni di questi magistrati riguardo alla giurisdizione civile, alla volontaria e ai delitti minori o contravvenzioni di loro giurisdizione vera e propria. Nel 1873 nel Circondario della Corte d’Appello di Palermo, le contestazioni civili portate davanti i pretori furono 13,374154; i provvedimenti di giurisdizione volontaria da loro emessi furono 4872155, i delitti minori e le contravvenzioni di loro competenza propria furono 12,837156, al che conviene aggiungere le 14,190 istruzioni per crimini o delitti compiute nell’anno medesimo157, le quali, se venissero adottate le nostre proposte, incomberebbero per la massima parte ai pretori. Quando tornasse realmente il conto a fare del pretore il fondamento della polizia indagatrice, questa difficoltà si potrebbe a parer nostro togliere, dividendo dalla competenza penale la civile, ed affidando questa in ciascun mandamento, sia ad un vice-pretore, sia ad un altro pretore. Ma tolta questa, le difficoltà si affollano, e si complicano da tutte le parti.

 

 




146 Codice di Proc. Pen., art. 57.



147 Cod. di proc. Pen., art. 30.



148 Cod. di Proc. Pen., art. 56. — Vedi pure: Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, art. 6, cap. 3.



149 Cod. di Proc. Pen., art. 75.



150 Cod. di Proc. Pen., art. 75, capov. 2.



151 Cod. di Proc. Pen., art. 74.



152 Cod. di Proc. Pen., art. 75.



153 Intorno a questo argomento non possiamo far meglio che riferire le parole del Procuratore Generale del Re comm. Calenda nella sua già citata Relazione pronunziata il 5 gennaio 1874 sulla amministrazione della giustizia per l’anno 1873 nella giurisdizione della Corte di Appello di Palermo, pag. 55 e segg. — Ivi: «Oramai è il fatto d’ogni giorno questo, che la più parte delle istruzioni per crimini o per delitti di competenza dei tribunali vanno per delegazione istruite dai pretori, e basta a convincersi ch’io dica delle 14,190 istruzioni compiute, i pretori averne iniziate nell’anno 1873, 5564 per crimini, 8425 per delitti, e compiute per delegazione 3570 delle prime, 3660 delle seconde. E frattanto, se togli il caso di un arresto avvenuto in flagranza, o disposto dal pretore per tema di fuga, egli non può per siffatti reati spedire neanco un mandato di comparizione contro l’imputato, quindi non interrogarlo, procedere a quegli altri atti dipendenti dall’interrogatorio, diretti ad assodar la verità dei fatti, la quale tanto più agevolmente si consegue, quanto più son celeri e continuate le indagini, quanto meno agio si agli opposti interessi di agitarsi per ottenebrarle, e sottrarre il delinquente all’azione repressiva della legge. Invece egli deve fermarsi nel bel mezzo dell’opera sua, inviare gli atti al pubblico ministero, e questi all’istruttore che a volta sua presane cognizione, quando fra la gran massa di processi che ha sul tavolo gli vien fatto di gettarvi su l’occhio, li rimanda al pretore non foss’altro che per ispedire il mandato di comparizione, e procedere, udito l’imputato, alle ulteriori indagini.... Ma tutto ciò è assai più prestamente detto che fatto, perciocchè innanzi che il processo si riabbia dal pretore con la delegazione dello istruttore, passano talvolta dei mesi.... e il tempo trascorso, come importa pel pretore un maggiore studio a riannodare le fila della tela processuale, così più tardo e difficile rende il rinvenir quelle prove, che forse spontanee gli si sarebbero offerte se tutto di seguito avesse indagato, interrogato l’imputato, istruito sull’interrogatorio. Se così invece fosse, il più delle volte i 15 giorni assegnati dall’art. 75 del Codice di procedura penale sarebbero sufficenti non alle prime indagini soltanto, ma assai spesso a completare la istruzione del processo; e non parrà di conferirsi per cosiffatta guisa un eccessivo potere a’ pretori, se pure a costoro per temuta fuga (ed essi soli, notisi, ne son giudici e nessuno chiede lor conto della realtà o fallacia di cotesto pericolo) è consentito ordinare l’arresto dell’imputato, che è l’atto ora circondato delle maggiori garanzie, non permettendo la legge spedirsi nel corso della istruzione mandato di cattura senza le precedenti requisitorie del pubblico ministero, e disponendo la conferma di esso per parte delle Camere di consiglio non appena l’imputato sia tratto in arresto. Infine, io credo, o Signori, che se al pretore, senza bisogno di delegazione, tutti si dessero i poteri dell’istruttore, salvo ben inteso a costui il diritto di avocare a in ogni studio la istruzione, non escluso quello di spedire mandato di cattura, si farebbe cosa certamente utile alla speditezza dei procedimenti, e si otterrebbe così quella pronta e locale giustizia che è nel desiderio di tutti».



154 Calenda, Relazione citata del 5 gennaio 1874, pag. 12.



155 Ibid., pag. 28.



156 Ibid., pag. 37. — Le preture nel circondario della Corte d’Appello di Palermo sono 115.



157 Ibid., pag. 52.






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