§ 74. — L’ordinamento della
polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore.
Sopra questo funzionario, a noi
sembra, dovrebbe fondarsi in Sicilia tutto l’ordinamento della polizia
giudiziaria senza pregiudizio naturalmente di una rigorosa unità nella
direzione suprema. Nè per ciò occorrerebbe mutare molto la legislazione
esistente.
Il pretore è ufficiale di polizia giudiziaria, e ha diritto
di richiedere l’aiuto della forza armata146. Come magistrato può
ricevere querele o denuncie, assumere informazioni, ed in caso d’urgenza, fare
tutti gli atti necessari d’istruzione penale anche fuori della sua
giurisdizione147. Come magistrato, ha diritto che gli ufficiali di
polizia giudiziaria gli forniscano tutte le indicazioni riguardanti i delitti
commessi148. Finalmente il pretore, anche quando la cognizione del
reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi dove non risiede il giudice
istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d’istruzione occorrenti
all’accertamento del reato e dell’autore di esso149. Ma (e qui
occorrerebbe una mutazione della legge) la legge non dà al pretore poteri
sufficenti per compiere efficacemente questa istruzione preliminare, giacchè,
se egli ha facoltà di citare testimoni150 non ha quella di spiccare mandato
di cattura e neanche di comparizione contro l’imputato, meno il caso di
pericolo imminente di fuga151. Di più, anche se con mezzi così
insufficenti riesce a mandare avanti l’istruzione, se non giunge a compierla in
15 giorni, deve interromperla per mandare gli atti al procuratore del
re152, il quale li trasmette al giudice istruttore del tribunale
correzionale. E tutte queste limitazioni del potere del pretore nell’istruire,
si risolvono finalmente in perdita di tempo pura e semplice giacchè nella
maggior parte dei casi, il giudice istruttore, valendosi dell’art. 81, capov.
2, del Codice di Proc. Pen. delega al pretore stesso l’incarico di istruire
completamente il processo insieme con tutti i suoi poteri153. Se
dunque, secondo la proposta del commendatore Calenda (vedi la nota) si
attribuissero al pretore senza bisogno di delegazione tutti i poteri
dell’istruttore, compreso quello di spedire mandato di cattura, il pretore
avrebbe per legge, senza che nulla fosse mutato nel fatto all’andamento
della procedura penale, tutte le facoltà per dirigere la polizia nelle ricerche
di ogni specie di delinquenti, di farli arrestare, e di radunare gli elementi
necessari per inviarli al giudizio.
Ma all’atto pratico, sarebbe egli possibile ai pretori di
provvedere non solo all’istruzione dei processi, ma anche alla direzione delle
indagini di polizia? Le difficoltà sono molte. Prima di tutto, le infinite
occupazioni di questi magistrati riguardo alla giurisdizione civile, alla
volontaria e ai delitti minori o contravvenzioni di loro giurisdizione vera e
propria. Nel 1873 nel Circondario della Corte d’Appello di Palermo, le
contestazioni civili portate davanti i pretori furono 13,374154; i
provvedimenti di giurisdizione volontaria da loro emessi furono
4872155, i delitti minori e le contravvenzioni di loro competenza
propria furono 12,837156, al che conviene aggiungere le 14,190
istruzioni per crimini o delitti compiute nell’anno medesimo157, le
quali, se venissero adottate le nostre proposte, incomberebbero per la massima
parte ai pretori. Quando tornasse realmente il conto a fare del pretore il
fondamento della polizia indagatrice, questa difficoltà si potrebbe a parer
nostro togliere, dividendo dalla competenza penale la civile, ed affidando
questa in ciascun mandamento, sia ad un vice-pretore, sia ad un altro pretore.
Ma tolta questa, le difficoltà si affollano, e si complicano da tutte le parti.
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