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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • § 77. — La giustizia. — Il giurì.
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§ 77. — La giustizia. — Il giurì.

Ma quando pure si fossero arrestati tutti i delinquenti dell’Isola rimarrebbe il farli giudicare e condannare in giudizio pubblico e col giurì. Crescono le difficoltà per far parlare i testimoni, nasce quella di far parlare i giudici. Principieremo col trattare di questi.

Nelle condizioni attuali della Sicilia non esitiamo ad affermare che il giurì, comunque composto, non può che impedire l’azione della giustizia162. Non staremo a citare assoluzioni scandalose, numerosissime specialmente in Sicilia; non staremo ad analizzare le statistiche ed a cercarvi per quali specie di reati sia stata pronunziata l’assoluzione e per quali la condanna. Se le relazioni sociali nell’Isola sono realmente quali le abbiamo descritte in questo lavoro, e pochi, crediamo, lo negheranno, è lecito conchiudere senza esitazione che un colpevole, per poco che abbia aderenze, protezioni od influenze di qualunque specie, è certo di essere assoluto. Dove non valgono la corruzione o le intimidazioni, valgono le relazioni d’amicizia, di clientela, di riconoscenza. In ogni caso vale l’opera di quegli avvocati che hanno per industria speciale la fabbricazione dei giurì. Essi s’informano dei particolari più intimi riguardanti ognuno dei giurati, e così scuoprono i modi più opportuni d’influenzarli o corromperli. Una statistica che non segnasse nemmeno una assoluzione, non proverebbe nulla, se non che i colpevoli influenti non sono stati mai sottoposti al giudizio dei giurati, sia perchè la procura del Re, certa di non ottenere testimonianze, ha dovuto perfino rinunziare ad iniziare l’istruzione163, sia perchè nel corso della medesima «le prove più palmari si dileguano e sfumano, a così dire, fra le mani dei magistrati, dimodochè le più di tali procedure cominciate sotto ottimi auspici, si chiudono con un non farsi luogo a procedere per mancanza di prove164.» La soppressione del giurì in Sicilia recherebbe per tutti i versi infiniti benefizi165. Nulla impedirebbe di mantenerlo per quelle cause nelle quali il giudicabile potrebbe giustificatamente temere pressioni governative sui magistrati, per i delitti politici, cioè, e per quelli di stampa.

 

 




162 Vedi pure sul giurì in Sicilia, il giudizio della Relazione della Commissione d’inchiesta, pag. 153 e seg.



163.... «E più di tutto me lo indica un recente rapporto riservato del signor prefetto di Caltanissetta, il quale, riferendomi di alcuni gravi reati commessi in un Comune della sua provincia, mi si dichiara impotente a colpirne gli autori perchè le persone che sarebbero in grado di addurne le prove, protestarono che, chiamate nanti l’autorità giudiziaria, avrebbero negata anche l’esistenza dei fatti. Su di che interpellato anche il rappresentante del pubblico ministero, ha dovuto egli pure riconoscere la inutilità di ogni azione dopo la infelice riuscita di altre procedure per la medesima reticenza dei testimoni». (Camera dei Deputati, sessione 1874-75. Documenti intorno al progetto di legge per i provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 24 bis, pag. 10, col. 2. Relazione del Ministro Cantelli alla Camera).



164 Camera dei Deputati, Documenti citati, 24 bis, pag. 18, col. 2. Relazione del prefetto di Catania al Ministro dell’Interno.



165 L’opinione contraria è eloquentemente e dottamente difesa nella relazione dell’on. Depretis sul progetto di legge per i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza. (Camera dei Deputati, sessione 1874-75, Documenti: 24-A, pag. 13 e seg.).






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