§ 80. — Invio delle cause
criminali alle corti di Assise del Continente.
2° Quando, per causa delle leggi vigenti o delle difficoltà
pratiche riescisse impossibile il compiere una vasta operazione di polizia
giudiziaria che conducesse in potere della giustizia gli autori e i complici
della maggior parte dei delitti commessi durante gli ultimi tempi nelle parti
di Sicilia infestate dalla mafia, rimarrebbe, per indurre i testimoni a
parlare, il mezzo già impiegato nel processo pel furto del Monte di pietà in
Palermo. Il mezzo cioè di avocare le cause gravi a Corti d’assise dell’Italia
alta o media, togliendo via con una legge il dubbio espresso da alcuni, se sia
lecito il sottoporre un processo criminale a giudizio fuori della
circoscrizione della Corte di Cassazione dove il delitto fu
commesso168. Non neghiamo che il provvedimento sia costoso, ma
probabilmente pagherebbe le spese.
Ai due provvedimenti adesso
proposti per ottenere deposizioni dai testimoni, e soprattutto al primo si
potrebbe giustamente obbiettare che, quando pure siano praticabili, essi
esigono per tutti i versi un tale sforzo, da non potere essere che temporaneo.
Difatti all’operazione di polizia giudiziaria da noi accennata occorrerebbe un
numero straordinario di funzionari giudiziari e di polizia, tutti
d’intelligenza, d’energia e di onestà eccezionale; ed anche da questi
richiederebbe una spesa di forze morali, intellettuali e fisiche la quale non
potrebbe durar molto. A questo rispondiamo che basterebbe la riescita di due o
tre grandi cause, perchè da un lato fosse tolta di mezzo buona parte dei
malfattori e mafiosi, e dall’altro fosse rotto l’incanto del terrore che
tien chiusa la bocca a tutti coloro ai quali il predominio dei malfattori reca
maggiori danni che vantaggi immediati. Sarebbe in gran parte sciolto il
problema della pubblica sicurezza in Sicilia il giorno che fosse entrato negli
animi della popolazione la convinzione che la legge e l’autorità pubblica
possiede forza materiale maggiore di quella dei malfattori. Allora quello
stesso modo di sentire che adesso è a danno dell’autorità, si volterebbe a suo
vantaggio. Sparirebbero o scemerebbero molto quelle forze, cagioni di
disordine, che sfuggono all’azione diretta di ogni legge. Così perderebbe ogni
importanza l’intimidazione. La quale spesso non può cadere sotto alcuna
definizione giuridica, ma, coll’arresto dei facinorosi di mestiere, sparirebbe
da sè, giacchè, specialmente in Sicilia, non basta di volere intimidire per
riescirvi, bisogna esser riconosciuto capace di commettere un delitto violento,
od essere pubblicamente in relazione con chi è capace di commetterne. Di più,
cresciuta l’efficacia del servizio di polizia, ed il rischio per i delinquenti
di essere arrestati e condannati, scemata la garanzia dell’omertà, la
repressione sarebbe anche una forza preventiva, e diminuirebbero i delitti per
vendette di cose futili in quegli uomini che se non sono già facinorosi per
mestiere, non hanno, per parte loro, niuna difficoltà a diventarlo. Ottenuti
siffatti risultati, il mantenimento dell’ordine in Sicilia, pur richiedendo
maggior sforzo che nel rimanente d’Italia, sarebbe però incomparabilmente più
facile che adesso.
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