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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo IV. RELAZIONI ECONOMICHE E AMMINISTRAZIONI LOCALI
        • § 91. — Come il Governo sia, coll’attuale sistema amministrativo italiano, impotente a conoscere e reprimere gli abusi nelle amministrazioni locali.
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§ 91. — Come il Governo sia, coll’attuale sistema amministrativo italiano, impotente a conoscere e reprimere gli abusi nelle amministrazioni locali.

Ma il Governo è impotente a impedire i disordini. Le Opere pie sottoposte alla tutela delle Deputazioni provinciali, sono sottratte alla sua azione. Del resto, quando pure esso intervenisse a sorvegliare la loro amministrazione, l’essere a queste imposto l’obbligo di presentare all’autorità tutrice i soli conti consuntivi e non i bilanci201, toglierebbe efficacia a qualunque sorveglianza. L’amministrazione dei Consigli provinciali è in alcuni suoi atti sottoposta alla sorveglianza ed anche alla tutela del Prefetto202. Così pure quella dei Consigli comunali203. Per quanto limitate, le facoltà del Prefetto gli permetterebbero di evitare per lo meno i disordini maggiori, e d’altra parte quando fosse in grado di scuoprire le disonestà, avrebbe la risorsa d’invocare la giustizia penale, quantunque anche per questo, l'articolo 110 della legge comunale e provinciale gli leghi singolarmente le mani.

Ma quand’anche esso avesse pieno arbitrio per reprimere i disordini e le disonestà, non potrebbe farlo perchè non le conosce. Già avemmo occasione di descrivere qual sia la sua posizione in mezzo alla popolazione. Esso, nel fatto, non ha altro mezzo di conoscere ciò che accade nei Comuni, che le carte di ufficio o le informazioni di quelle autorità locali stesse che si tratta di sorvegliare, o di quando in quando qualche accusa anonima, o quelle relazioni che possa piacere ai carabinieri di fargli, sopra fatti che non sono propriamente sottoposti alla loro sorveglianza. Egli si trova ugualmente al buio del vero, sia che le magagne vengano da abili persone nascoste sotto bilanci di forma inappuntabile, sia che l’inettezza degli amministratori gli presenti bilanci incomprensibili per gli errori e la confusione. E ciò in un paese, dove i Consigli municipali in non pochi piccoli Comuni sono composti in tal modo, che l’autorità politica non sa trovarvi una persona di onestà abbastanza riconosciuta per poterla proporre al Governo per la carica di Sindaco; in un paese, dove il sentimento e la cognizione della legge manca al punto, che si vedono in taluni Municipii dei sindaci fare eseguire arresti arbitrari per contravvenzione alle leggi sulla tassa del macinato, ed altrove dei Consigli comunali che impongono per conto proprio, con sistema di esazione proprio, una tassa municipale sul macinato.

 

 




201 Legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie, articoli 14 e 15.



202 Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, titolo III, capo 4.



203 Id., titolo II, capo 7.






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