Circoscrizioni
amministrative e giudiziarie.
Queste circoscrizioni, così
amministrative, come giudiziarie, come anche politiche, dànno luogo a molti
reclami; di cui alcuni verranno scemando man mano che la viabilità,
progredendo, sani e corregga certe anormalità passeggiere e certi squilibri
attuali; altri dovrebbero veramente essere soddisfatti, perchè mossi da
intollerabili difetti di circoscrizione. Sciacca e Sambuca, per esempio, si
trovano ora in più facili comunicazioni con Palermo che con Girgenti, e quindi
il desiderio di avere la prima città anzichè la seconda per capoluogo di
provincia può essere ora scusato. Non lo sarà più quando siano aperte le linee
stradali in costruzione, che metteranno Sciacca e Sambuca a pochissima distanza
dal capoluogo attuale. Piazza Armerina si lagna d’essere l’unico capoluogo di
circondario in Italia che non sia sede di un collegio elettorale, essendo
invece suddivisa fra due o tre collegi finitimi la sua popolazione. Agira, che
la ferrovia ha posto a qualche ora di distanza da Catania, si trova annessa
alla giurisdizione del tribunale di Nicosia, da cui lunghe e malagevoli strade
la dividono e dove nessun altro interesse la chiama. Cammarata e Casteltermini,
che in tre ore per la ferrovia possono venire a Girgenti, sono sotto la
giurisdizione dei tribunali circondariali di Sciacca e di Bivona, paesi a cui
non possono accedere se non per aspri e inospiti sentieri, spesso pericolosi e
non sempre praticabili, specialmente d’inverno. Reclami di questa natura sono
molti, nè li possiamo noverar tutti.
Grave però e veramente dannosa è
la condizione della provincia di Siracusa che tuttora trovasi annessa alla
giurisdizione della Corte d’appello di Palermo. I cittadini di quella provincia
che sono, mediante la ferrovia, in diretta e brevissima comunicazione con
Catania, dove risiede una Corte d’appello, vedono i loro affari soggetti a
lunghi ritardi, e devono per recarsi personalmente al loro tribunale,
traversare tre vaste provincie, mentre una grande sollecitudine di trattazione
ed una grande economia di spese e di tempo verrebbe loro dal trovarsi
sottoposti alla giurisdizione della Corte di Catania. I reclami per questo
disagio furono unanimi in tutta la provincia di Siracusa. Veramente è assurdo
che, mentre la Corte di Palermo esercita la sua giurisdizione su cinque
provincie, e quella di Catania si restringe a una sola, non si aggiunga a
quest’ultima la provincia finitima di Siracusa, i cui affari e i cui cittadini,
obbligati già a passare da Catania, perdono inutilmente tutto il tempo e tutta
la spesa che esige l’attraversare le provincie di Caltanissetta e di Palermo, e
il ripercorrerle nel ritorno. Non pare alla Giunta che questa ripartizione sia
ora giustificata da nessuna esigenza legittima, da nessun interesse di pubblico
servizio. E siccome questa condizione di cose non potrà essere mutata da nessun
fenomeno di viabilità, giacchè i paesi della provincia di Siracusa dovranno
ancora essere avvicinati a Catania, non potranno esserne allontanati, la Giunta
ritiene che il Governo farebbe cosa giusta e utile alle popolazioni, promovendo
la separazione della provincia di Siracusa dalla Corte d’appello di Palermo, e
aggiungendola alla Corte d’appello di Catania.
Questo provvedimento, anche
isolato, non comprometterebbe in nessuna guisa la questione più larga della
riforma delle circoscrizioni giudiziarie, mediante la riduzione dei tribunali
circondariali. È un quesito codesto che non tocca la sola Sicilia, per quanto
in Sicilia possa trovare argomenti maggiori a vantaggio suo. Certo, in alcune
delle residenze più aspre e disagiate dei monti siciliani, nè il numero degli
affari è tale da giustificare la residenza di un tribunale, nè riesce facile di
mantenervi sempre un personale, così giudicante, come patrocinante, che dia
buone guarentigie per la buona trattazione degli affari stessi. Troppe volte,
così in Sicilia come altrove, i tribunali circondariali sono piuttosto diretti
a soddisfare interessi locali di altra indole, anzichè gl’interessi alla cui
tutela i tribunali provvedono. Le turbate condizioni della pubblica sicurezza
possono sole creare in qualche caso la convenienza morale di un centro
giudiziario altrimenti superfluo. E sotto questo rapporto la questione si
collega coll’ordinamento delle preture, di cui ci avverrà parlare più tardi. Ad
ogni modo, trattandosi di provvedimento ordinario e duraturo, la Giunta addita
al Governo come degna di studio una circoscrizione del territorio dei tribunali
dell’Isola, più conforme agli interessi della popolazione e della giustizia; e
la convenienza di ridurne anche il numero, a riguardo degl’interessi medesimi,
tenendo sempre in gran conto lo stato della viabilità.
Prima di chiudere questo
argomento, la Giunta non può a meno di dire una parola sopra un reclamo, per verità
d’interesse locale, ma che, per l’eccezionalità del caso, merita l’attenzione
del Governo, ed un’equa soluzione troppo ritardata fin qui.
La città di Noto, rimasta per
quasi 30 anni capoluogo della provincia di Siracusa, si vide con una legge del
1865 nuovamente privata di questo vantaggio. Per una logica di centralità che
potè sembrare eccessiva, perdette la prefettura, perdette il tribunale,
perdette il liceo. Tali spostamenti, verificatisi quasi ad un tratto, non
poterono che agire sfavorevolmente sulla prosperità materiale e sulla tempra
morale della città. Proposta alla Camera una petizione per ottenere dei
compensi, questa petizione, dopo un’ampia discussione, veniva rinviata al
Ministero, il quale accettava l’impegno di studiare che cosa potesse farsi per
migliorare la situazione di Noto. Questa deliberazione favorevole della
rappresentanza nazionale veniva poi rafforzata presso i cittadini di Noto da un
dispaccio del Ministro dell’interno che «assicurava essersi presa in attento
esame la questione dei compensi da accordarsi a codesta città per la perdita
del capoluogo». Malgrado ciò, dei tanti modi escogitati o proposti dal Comune
di Noto per raggiungere questo scopo, nessuno fu sinora accettato. Fu chiesta
la sede di istituti giudiziari importanti, e non si poterono concedere. Non si
concesse la sede del distretto militare, non si concesse la dimora di un
reggimento, mediante offerta gratuita dei locali, non si concesse la
continuazione del tronco ferroviario sino a Noto, si accordò e poi non si mantenne
un sussidio per l’arginamento del fiume Eloro. Pare alla Giunta che il caso
eccezionale e la forza dei precedenti non lascino il Governo senza obbligo di
provvedere a che la città di Noto non possa considerare come vuote di senso e
di serietà le dichiarazioni solenni dei grandi poteri dello Stato.
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