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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE PRIMA                       CONDIZIONI ATTUALI
      • Capitolo II.   ZONA INTERNA E MERIDIONALE
        • § 9. — Il terratico.
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§ 9. — Il terratico.

Il contratto di terratico non è altro che un fitto in grano. Si conviene che il contadino terratichiere deve pagare secondo la qualità delle terre o i luoghi 2, 3 o 5 salme221 di grano per salma222 di terra. Di più paga in generale 1 tumolo223 di grano per ogni salma di terra a titolo di diritto di guardia, ossia pel pagamento del campiere, impiegato dal gabellotto per sorvegliare la terra e più ancora il rigoroso adempimento del contratto per parte del villano. Talvolta oltre il diritto di guardia il terratichiere è tenuto pure a pagare qualche altro dei molti diritti di cui parleremo a proposito della metaterìa. Si dice in Sicilia che il terratico è di 2, 3 o 5 terraggi, oppure in alcune parti del Catanese e nel Siracusano di 2, 3 o 5 coverte, secondo il numero di 2, 3 o 5 salme di grano che il contadino debba pagare per ogni salma di terra.

In media si può forse ritenere che il terratico in Sicilia sia di 3 terraggi; ma le medie ci dicono poco o nulla; e per farsi un giudizio di quanto sia volta per volta più o meno grave la prestazione per il contadino, bisogna poter tener conto di molti altri elementi oltre quello della cifra degli ettolitri da pagarsi per ettaro di terra, come per esempio della fertilità del suolo, del capitale impiegato, ecc. Il Caruso224, il Salamone225, il Cattani226, ci mostrano colle cifre alla mano quanto sia in generale eccessivo il canone in grano che si richiede dal terratichiere, il quale alla fin dell’anno, anche nelle annate di raccolta discreta, non viene a riscuotere un giusto compenso alle sue fatiche, tenuto calcolo delle giornate di lavoro che deve impiegare alla coltura del campo. Nelle annate medie egli difatti riesce appena a pagare i debiti che ha dovuto contrarre per mantenere in vita e la famiglia, e in quelle di raccolta magra è costretto a vendere il mulo o la casupola. Ma di questo poi. Il terraggio in grano è dovuto dal terratichiere anche per l’anno del maggese, quando questo sia compreso nel contratto, e ciò tanto se il contadino vi semina le fave, e questo è il caso più generale, come se fa il maggese vuoto. Naturalmente l’esserci o no il maggese compreso nel contratto fa una differenza nel fitto. Il canone però per l’anno del maggese vien sempre pagato nell’anno seguente, alla raccolta del frumento. Il canone eguale è pure dovuto nell’anno in cui il contadino coltivi l’orzo; soltanto si calcola generalmente nel pagamento due ettolitri d’orzo come uno di grano.

Vi è qualche luogo in cui troviamo contratti di terratico di tre, quattro o sei anni, che hanno la stessa durata del fitto principale del feudo; così talvolta verso Alia e Valledolmo nella provincia di Palermo. Il gabellotto insomma converte semplicemente in tanti fitti in grano che contrae coi contadini, tutto o in parte il suo fitto in denaro, lucrando sulla differenza, la quale importa per lo più un benefizio del 100%. In questi casi, che però non sono molto comuni, il contadino è alquanto più libero di coltivare la sua terra a modo suo, perchè non tenuto a seguire la ruota agraria di tutto il feudo. Egli è però costretto a non lasciar mai riposare la terra, e non ha mai d’altra parte la possibilità di concimarla convenientemente per fare una coltura più intensiva.

Dei fitti in denaro fatti ai contadini parleremo più tardi.

Nel territorio di Noto abbiamo osservato la seguente particolarità nei contratti di terratico. Mentre in generale in Sicilia, meno forse presso Corleone dove molto si lavora colla zappa, tanto le metaterìe che i terratici, e specialmente i secondi, non vengono concessi che a quei contadini che possiedono almeno un mulo, verso Noto invece i terratichieri, che in gran parte son contadini che abitano a Avola e in altri paesi vicini, spesso non hanno animali, e il padrone fa fare colle proprie bestie due arature per conto del contadino, facendosi pagare per la prima aratura dieci tumoli di grano per salma di terra, e per la seconda sei; dimodochè il terratichiere che non abbia animali in proprio, paga, a contratto uguale, una salma di grano di più per ogni salma di terra, ossia 1 terraggio di più di chi ha uno o due muli e può lavorare la propria terra.

In genere le condizioni fatte al terratichiere, non variano molto da quelle del metatiere, e il lettore potrà forse meglio formarsi un concetto della natura dei patti agricoli in Sicilia, dalla esposizione delle forme principali della metaterìa, la quale tende generalmente a sostituirsi a poco a poco al terratico. Vi è ragione di credere antichissime ambedue queste forme di contratto227.

 

 




221 1 salma di grano = ettolitri 2.75.



222 1 salma di terra = ettari 1.746.



223 16 tumoli = 1 salma.



224 Vedi op. cit., pagg. 24, 25, 26.



225 Vedi op. cit., pag. 405.



226 Vedi op. cit., pagg. 89 e 90.



227 Vedi: Niccolò Palmieri, Somma della Storia di Sicilia. Palermo, 1856, pag. 266. — Vi è citato il caso di un vasto tenimento dato a terratico a quei d’Eraclea da Federigo II imperatore.






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