Capitolo III.
IL
SALARIO
§ 78. — Categorie di
salariati.
Volgiamoci ora alla terza categoria di contratti
agricoli, a quella cioè delle diverse forme di salariato. Le principali di
queste forme sono: 1° quella dei salariati ad anno o a lungo termine, ossia gl’impiegati
delle fattorie; 2° i lavoranti a cottimo, sia che questo comprenda un
determinato lavoro, oppure tutta una serie di lavori che si riferiscono a una
coltura, come per esempio nella coltivazione delle vigne a estaglio o a
baliaggio; 3° i giornalieri, i quali pure si suddividono in veri braccianti
liberi, e in quelli che hanno per patto di lavorare tutto l’anno, o per altro
dato termine, per un dato padrone e contro un dato salario ogni volta che
vengano richiesti, come ad esempio i metatieri dei contorni di Patti, e
quelli del Milazzese.
Una qualità comune a tutte queste e ad ogni altra
forma di salario, è quella di esonerare il lavorante da ogni rischio nella
riuscita dell’industria a cui presta la sua opera. Egli riceve semplicemente il
compenso per il servizio che presta, e ciò via via che lo presta, e non ha più
nessun interesse diretto nell’andamento dell’impresa. Questa particolarità
della forma del salario ha il vantaggio di togliere per il salariato la
necessità delle continue anticipazioni, e tende quindi a liberarlo dal debito.
Ciò però a condizione che il lavoro sia continuo, e che il salariato non sia
facilmente esposto a lunghi intervalli di sciopero. Per questo riguardo quindi
sta meglio l’impiegato annuo di una fattoria, per quanto modesta ne sia la
posizione, che non il giornataro o bracciante che loca l’opera sua a
giornata, il quale non può mai avere la sicurezza del domani. E se questo è
vero in generale, lo è tanto più in Sicilia, dove la poca varietà delle colture
sopra tanta parte del territorio rende molto varie secondo le diverse stagioni
dell’anno le condizioni del lavoro salariato.
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