Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 85. — Censimento dell’Asse ecclesiastico.
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

§ 85. — Censimento dell’Asse ecclesiastico.

La legge del 10 agosto 1862 ordinò la concessione a enfiteusi per mezzo d’incanto di tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti in Sicilia, eccettuati i boschi, i fondi piantati in tutto o nella massima parte a vigneto o albereto di qualunque natura, e quelli ove esistevano miniere aperte o indizi evidenti di miniere. La legge del 7 luglio 1866 che soppresse le corporazioni religiose, e quella del 1867 per la liquidazione dell’asse ecclesiastico, mantennero la legge del 1862 per quanto riguardava la censuazione dei beni ecclesiastici, prescrivendo soltanto che si dovesse d’allora in poi farla nell’interesse e in confronto del Demanio. I beni colpiti dalla legge del 1862, esclusi quelli già censiti dai titolari ecclesiastici, ascendevano a circa 230,000 ettari, di cui circa 40,000 furono eccettuati, per i diversi titoli menzionati, dalla censuazione, e di questi una gran parte è stata venduta insieme coi beni demaniali.

Sono dunque stati concessi a enfiteusi circa 190,000 ettari nel termine di circa otto anni che durarono le operazioni. I lotti furono 20,300; e il Corleo, sopraintendente generale delle Commissioni circondariali, e quello stesso che promosse la legge, ci assicura che assai più di 20,000 proprietari furono da essa creati266. Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti di Palermo del 1866, nella sua relazione, presentata alla Camera il 2 luglio 1867, arguiva dal fatto che una metà incirca dei 6882 lotti dati a censo a tutto dicembre 1866 non contavano più di ettari 10 per ognuno, che la maggior parte di essi avrebbe dovuto cadere nelle mani dei piccoli agricoltori. Osiamo mettere in dubbio la verità di queste deduzioni, e ci appelliamo a qualunque Siciliano perchè dica se nel suo Comune le cose andarono così. Abbiamo viaggiato i Comuni principali delle diverse provincie di Sicilia, interrogando e osservando: abbiamo un gran numero di risposte scritte da luoghi dove non ci fu possibile andare da noi. Da per tutto la risposta è una sola: — I beni ecclesiastici caddero quasi esclusivamente, e con rarissime eccezioni, in mano dei proprietari agiati e per lo più dei grossi proprietari, e ciò specialmente in quelle regioni dove la proprietà era meno divisa, e dove quindi era più urgente che una tal divisione si facesse. poteva essere diversamente.

 

Camorre nelle aste.

I soli ricchi potevano amicarsi, e alcune volte organizzare le camorre, che dominavano assolute nelle aste. Il modo stesso in cui erano fatti gl’incanti rendeva impossibile ogni lotta contro quelle coalizioni, che avevano per mira di accaparrarsi i beni a modico prezzo, o di lucrare sull’asta facendosi pagare forti somme dai compratori. Se qualcuno non si sottoponeva alle esigenze della camorra, questa spingeva in su e senza limiti il prezzo dell’asta, e sapeva di non correre con ciò nessun pericolo. E difatti mandava a offrire agl’incanti qualche nullatenente, il quale rimasto padrone del podere lo sfruttava quanto più possibile, tagliando e abbattendo le piante che vi potevano essere, per pagare le prime spese dell’incanto: il Demanio poi doveva spesso aspettare due anni d’ineseguito pagamento del canone per potersi riprendere il terreno, giacchè difficilmente riusciva ad ottenere prima lo scioglimento dell’enfiteusi, e ciò per la difficoltà e la spesa della prova dei deterioramenti. Ma non è tutto. La camorra mandava all’incanto un procuratore legale, il quale poteva acquistare per persona da nominarsi; onde quando il prezzo fosse stato eccessivo, come era di certo ogni volta che la camorra doveva imporsi a qualche renitente, il procuratore dava il nome di un nullatenente come quello del suo mandante. E difatti, e ce lo dice lo stesso Corleo, mancò sempre ogni gara appunto per quei lotti dove era apparente che il prezzo d’asta era molto inferiore al vero. Per gli altri la camorra aveva meno armi con cui lottare, e non valeva nemmeno la spesa di impegnarcisi, perchè ristretto il margine del lucro. Non parliamo poi di tutte le connivenze tra i proprietari e i periti che dovevano preparare gli elementi per le aste. Come poteva il contadino o anche il piccolo proprietario lottare contro forze come queste! Appena se loro toccava ad alto prezzo qualche scarto di terra.

È triste il pensare di quale enorme ricchezza è stato defraudato lo Stato, senza che per questo si giovasse all’agricoltura alle classi bisognose, ma contribuendo soltanto a diminuire nelle menti di quelle popolazioni ogni rispetto per la legge, ogni concetto di equità e di onestà! E più triste ancora è il considerare gli effetti di quella censuazionc, fatta a rompicollo, quando si abbia in mente tutti i beneficii che si potevano ritrarre da quelle proprietà per la salute economica e morale di quelle provincie.

Ci si dirà forse che inutile sarebbe stato il tentativo di creare con quei beni una classe di contadini proprietari, perchè questi, privi affatto di capitali, non avrebbero potuto mantenersi. Ma non potevasi forse colla vendita di una parte delle terre, trovare i capitali per dotare le altre, e per costituire un fondo di prestito ai contadini proprietari — un fondo simile a quello che istituì l’Inghilterra colla legge del 1870 per gli affittuari Irlandesi? Per evitare poi le trasmissioni di proprietà, anche se mascherate sotto la forma di fitti, bastava dichiarare nullo per un termine di venti anni ogni patto di cessione o d’affitto sotto qualsiasi forma di quei terreni, che fosse fatto dal primo acquirente o dai suoi eredi senza il consenso espresso del Tribunale o di qualche altra autorità: questo avrebbe importato difficoltà maggiori che non la legge inglese per cui spetta al tribunale di decidere quando il fitto di un fondo si debba reputare eccessivo. Negli Stati Uniti poi esistono disposizioni analoghe per le terre incolte che gli Stati concedono a basso prezzo agl’immigranti.

 

 




266 Vedi: op. cit., pag. 284.






Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License