§ 91. — Imposta fondiaria
sulle case rurali.
Argomento
di controversia è stato pure l’ultimo capoverso dell’art. 5 del progetto
Minghetti, con cui si determina che le costruzioni rurali saranno soggette
all’imposta sui fabbricati, ed esenti da quella sui terreni. Il Basile si
mostra favorevole a questa disposizione; mentre Giorgio Sonnino271 la
critica vivamente: considerando le costruzioni rurali come strumenti
indispensabili alla coltura dei fondi, egli le vorrebbe esenti da ogni
tassazione. Le ragioni pro e contro hanno un certo valore; ma è indubitato che
nella attuale scarsezza di convenienti fabbricati rurali, tanto per abitazione
dei contadini come per gli usi agricoli, il disposto dell’art. 5 presenterebbe
il pericolo d’impedire le nuove costruzioni. E la questione delle case
coloniche, e specialmente nelle provincie meridionali che tanto ne difettano, è
questione sì grave e che interessa talmente, oltrechè l’agricoltura, la
sicurezza pubblica nelle campagne, la moralità e il benessere delle popolazioni,
che ogni ostacolo frapposto ad un miglioramento delle condizioni presenti non
può essere considerato che come cosa improvvida e pericolosa: e ciò tanto più,
ove si ponga mente che la coltura media e piccola, risultati della piccola
proprietà, e sovrattutto la forma della mezzadrìa, richiedono, come bene
osserva Giorgio Sonnino, un maggior numero di fabbricati che non la coltura in
grande, onde risentirebbero più gravemente gli effetti delle disposizioni
contenute nell’art. 5 del progetto Minghetti.
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