§ 92. — Ricchezza mobile.
Abbiamo
già accennato a vari difetti della imposta sulla ricchezza mobile, e a quello
specialmente che concerne la forte ineguaglianza sanzionata dalla legge, e aggravata
dagli esecutori di essa, nell’applicazione di questa imposta al contadino
affittuario e al colono272. Sarebbe necessario e di pura giustizia il
trovare per il primo un qualche temperamento eguale a quello adottato colla
legge dell’11 agosto 1870 per il secondo.
Giornate obbligatorie per
le strade.
In Sicilia i contadini sono pure aggravati da una
tassa speciale, e che sopra il povero gravita molto più duramente che sul
ricco; è dessa quella delle giornate obbligatorie che deve prestare ogni
comunista per la costruzione delle strade comunali. Le poche lire che pagano in
sostituzione le classi agiate, non possono venir paragonate al danno che
risente il lavorante dalla perdita di una o due giornate di lavoro nell’anno.
Macinato.
La tassa poi sul macinato ricade molto più
gravemente sui contadini mezzadri o metatieri, che su qualunque altro ordine di
lavoranti: le difficoltà di ottenere dal padrone un aumento della loro quota di
partecipazione nei prodotti del podere, sono molto maggiori per loro, che non
per gli altri di ottenere un aumento di salario o una riduzione di fitto. Qui
come in alcuni altri casi già citati, la stessa legge di consuetudine che
dovrebbe essere il maggior vantaggio della mezzadrìa, torna invece a danno del
colono, il quale riceverà sempre la stessa quantità di grano sul raccolto. Egli
sente poi tanto più la tassa, in quanto la paga in blocco sui sacchi di grano
che fa macinare a lunghi intervalli. L’avversione inoltre che ha il contadino
ad ogni affare o pagamento in denaro, fa sì che i mugnai, facendosi pagare in
grano, abusano indegnamente colle loro esazioni della loro posizione
privilegiata, la quale in Sicilia, colla difficoltà delle comunicazioni e la
mancanza di commercio interno, rasenta molto spesso il monopolio.
Tassa di registro.
Infine la tassa di registro sui trasferimenti di
fondi da un proprietario a un altro è evidentemente di grave ostacolo ai
miglioramenti agricoli, poichè ogni inceppamento alla libera trasmissibilità
delle proprietà private tende a conservare la terra nelle mani di chi è meno
atto o meno in grado di ben coltivarla. Ma dove l’attuale tassa di registro è
più dannosa ancora all’agricoltura, e diventa in alcuni luoghi, come nel
Messinese, un ostacolo alla stessa riuscita di qualsiasi forma utile di
contratto agricolo, è nel gravare che fa così duramente le permute dei terreni:
poichè con ciò impedisce all’iniziativa individuale di porre riparo a quel
crescente sparpagliamento degli appezzamenti di terra, che minaccia di
diventare uno dei mali più seri della nostra economia agricola, dovunque la
proprietà sia alquanto divisa. Ci contentiamo di accennare la questione senza
approfondirla, poichè essa è già stata discussa nei giornali e nel seno di
Commissioni parlamentari.
Senza andare fino agli eccessi di chi, sopra
esempi germanici, vorrebbe imporre forzatamente ai proprietari la permuta degli
appezzamenti divisi, ci sembra che per togliere o diminuire di molto i
lamentati inconvenienti, basterebbe un temperamento che attenuasse l’attuale gravezza
della tassa di registro, in guisa da farla ricadere sulla sola differenza di
valore che intercede fra i due terreni permutati. Con ciò si evita pure il
caso, che sotto la maschera di permute si simulino vendite vere e proprie di
fondi, con danno dell’erario pubblico. Un temperamento siffatto non potrebbe
venir opposto da nessuno, nè creerebbe disuguaglianze di sorta, poichè nella
permuta di due terreni di valore eguale non è possibile riscontrare una base
giusta di tassazione, e ciò senza parlare dell’interesse che ha l’intiera
società a che tali permute avvengano il più possibile. Le difficoltà a
qualunque provvedimento di questo genere possono bensì essere di applicazione;
ma non vi è ragione per crederle insuperabili.
Tributi locali.
Riguardo alle tasse locali concesse alle
Provincie e ai Comuni, l’azione dello Stato può, come già abbiamo detto
altrove, rendersi utile col vigilare più strettamente sulla loro equa e
proporzionale applicazione per parte delle autorità locali. Però nelle
provincie meridionali il criterio per giudicare della giusta proporzionalità
tra le diverse imposte dev’essere alquanto diverso che nelle altre provincie
d’Italia, e ciò per la ragione che il dazio consumo nelle prime vien pagato per
massima parte dalla classe agricola agglomerata nelle città, mentre nelle
seconde questa classe ne va ordinariamente esente. A questo proposito sarebbe
impossibile dar regole generali che guidassero le autorità prefettizie in tutto
il Regno nella loro vigilanza sui bilanci comunali: quella stessa imposta che
qua è giusta, là invece è esorbitante e iniqua; ciò dipende dalle varie
condizioni sociali, non solo delle diverse regioni o provincie, ma anche di
Comuni diversi nello stesso circondario. L’elevatezza delle stime catastali, la
varietà dei contratti agricoli, l’accentramento o no delle case rurali, sono
altrettanti termini che vanno tenuti in conto in ogni singolo caso.
Anderebbe
però meglio studiata la questione, se la stessa legge non potesse impedire dei
casi enormi come quelli di Comuni con esteso territorio che gravano il solo
dazio consumo, e niente la sovrimposta fondiaria; ovvero di altri dove ci sono
numerose mandrie, e che impongono la sola tassa sulle bestie da tiro e soma, e
non quella sul bestiame: come pure sarebbe necessario qualche regolamento della
tassa di famiglia che rendesse impossibili le gravi ineguaglianze che, come già
vedemmo, si verificano ora nella sua applicazione273.
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