§ 97. — Risaie.
Se
in Lombardia la questione industriale può far esitare il legislatore al bandire
d’un tratto dai territorio del Regno la coltura malefica delle risaie irrigate,
la stessa ragione non potrebbe addursi contro un simile divieto in Sicilia,
dove questa coltura si fa tuttora in piccole proporzioni; e ci sembra che qua
non dovrebbe esservi esitazione al proibire recisamente tale coltivazione
pestifera, dovunque non vi siano paduli naturali276. Non
dovrebbesi lasciar la decisione di tanta questione ai Consigli provinciali, in
cui facilmente predomina chi ha interesse a far fruttare maggiormente i propri
terreni, e poco si occupa se le lire di più che gli vengono in tasca costano
dolori e miserie infinite a centinaia e migliaia di contadini, e danno alla
patria.
Quanto poi agli attuali regolamenti provinciali
che determinano le condizioni in cui si possano coltivare le risaie, e ne
regolano i metodi di coltura, non esitiamo a dire che sono tanta carta straccia
fatta per darla ad intendere ai forestieri, o per calmare gli scrupoli di
qualche consigliere provinciale. A chi ne voglia la prova, raccomandiamo di
fare un breve giro nella provincia della cosiddetta capitale morale d’Italia,
dove vedrà come tutte le disposizioni regolamentari sulle risaie, meno quella
dei 5 chilometri dall’abitato — perchè interessa alla città e non ai contadini,
— sono puramente e scandalosamente lettera morta.
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