§ 10. — Prevalenza
dell’autorità dei prepotenti sopra quella del Governo.
Ed è così che si commettono i
delitti i più palesi, senza che l’autorità pervenga a conoscerne gli autori.
Tutti sanno chi sono, dove sono, ciò che fanno e ciò che faranno, e nessuno
denunzia, nessuno porta testimonianza; nemmen l’offeso, il quale, se è
abbastanza forte od ardito, aspetta di vendicarsi, se no si rassegna e tace. Se
per caso la polizia nei primi momenti dopo il reato, a furia di solerzia e di
attività, è giunta a scoprir qualche traccia, a ottener qualche denunzia o
qualche indizio, tutto svanisce quando s’inizia il processo, i testimoni negano
quello che hanno detto, gli accusatori si ritrattano. Di fronte alla evidenza e
alla convinzione generale che indicano il colpevole, la legge è impotente a
punirlo. Nelle relazioni d’interessi privati, non si osa invocare la legge
contro i potenti. I quali però scendono talvolta ad usarne, quando trovano modo
di farla servire ai loro fini, e se ne valgono per impadronirsi delle
amministrazioni pubbliche, o farne mezzi ed istrumenti della loro
preponderanza.
|