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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • § 73. — Il personale addetto alla polizia in Sicilia.
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§ 73. — Il personale addetto alla polizia in Sicilia.

Fino al 1874 è invalso il sistema di mandare in Sicilia il peggior personale amministrativo del Regno, specialmente per la polizia132. Non è difficile imaginare quale riescita dovessero fare cotali impiegati in un paese, nel quale sarebbero state necessarie in loro qualità eccezionali, e dove viveva da tempo immemorabile la tradizione di fare la polizia per mezzo dei malfattori. Gl’impiegati di pubblica sicurezza si appoggiarono in regola generale sugli elementi locali, e specialmente sui malfattori, sulla mafia133. L’applicazione di questo sistema ha il suo tipo più perfetto dopo il 1860 nell’amministrazione del questore Albanese sotto la prefettura Medici. Abbiamo già cercato di descriverne gli effetti generali e non ci torneremo sopra. L’influenza di siffatto sistema, specialmente sul personale di pubblica sicurezza, anche se questo fosse stato perfetto, non poteva non essere pericolosissima. Fu micidiale sopra un personale già troppo disposto alla debolezza e anche talvolta alla corruzione. La facilità di sgravarsi da cure, pericoli o responsabilità, fece ricercare l’aiuto dei malfattori anche dove sarebbe stato facilissimo farne a meno. Le relazioni continue coi malfattori diedero agio a questi non solo di essere adoperati, ma anche di adoperare gl’impiegati di pubblica sicurezza. La sorveglianza dei superiori sopra siffatte relazioni anche quando si fosse voluta esercitare, era impossibile.

Con modi di procedere e con tradizioni ben diverse, il corpo dei carabinieri rimaneva isolato dal personale direttamente sottoposto alle questure. La infusione di una dose troppo forte di elemento siciliano gli nocque134, già esponemmo in tesi generale il perchè135, non gli tolse però quello spirito di corpo che lo poneva quasi in antagonismo col personale dipendente dalle questure. Del resto, anche all’infuori di questa circostanza, è opinione espressa da molte persone competenti, che i regolamenti dei carabinieri ne impacciano l’azione in modo da renderla quasi infruttuosa in Sicilia136. Non ci avventureremo a portare un giudizio in una questione esclusivamente tecnica come questa, e dove validi argomenti possono probabilmente essere addotti pro e contro siffatti regolamenti; ci contentiamo di constatare il fatto.

I pretori, perno e fondamento dell’ordinamento di polizia, mal scelti e mal pagati, sottostavano a tutte le intimidazioni e le corruzioni delle influenze locali.

In siffatte condizioni, la quistione dell’ordinamento e degl’inconvenienti della divisione di autorità, spariva di fronte a quella del personale. L’amministrazione della pubblica sicurezza, qualunque fossero le leggi che la regolavano, non poteva non esser pessima.

Nel 1874 principiò il miglioramento del personale delle questure e delle autorità politiche dirigenti. Ed allora hanno cominciato a farsi manifesti e stringenti i danni della divisione delle autorità. Non essendo stato migliorato nel medesimo tempo il personale dei pretori, l’iniziativa e l’attività nella persecuzione dei delitti viene ad essere quasi tutta negli agenti del potere esecutivo, e accade non di rado che questi debbano esercitare pressioni sull’autorità giudiziaria, perchè proceda efficacemente contro i delinquenti, con non piccolo danno pubblico presente e futuro. Perchè le popolazioni mancanti del sentimento della Legge, si avvezzano ad associare nelle loro menti l’idea della Legge con quella, non del potere giudiziario, ma dell’esecutivo. Ed acquista fondatamente autorità morale un sistema di pressioni pieno di pericoli, facile ad essere in seguito adoperato per fini dannosi all’interesse pubblico ed anche privato. Insomma il potere esecutivo assume una specie di autorità gerarchica sul giudiziario, in qualità di rappresentante del diritto, e lo fa non per prepotenza, ma costrettovi. Il mezzo col quale si fa prevalere il diritto è in contraddizione col fine.

È facile imaginare quanto riesca difficile in siffatte circostanze agli impiegati di pubblica sicurezza di conciliare l’adempimento del loro ufficio coll’osservanza delle forme legali, secondo le quali il diritto di arrestare senza mandato dell’autorità giudiziaria è concesso loro nel solo caso di flagrante reato. Questa difficoltà sarebbe stata grandissima ovunque, ma è maggiore che altrove in Sicilia, dove le condizioni di fatto sono tali, che un agente dell’autorità non può cogliere un delitto in flagranza se non lo vede compiere coi propri occhi. Difatti, all’infuori di questo, tutti gli altri casi nei quali l’articolo 47137 del Codice di Procedura Penale considera un reato come flagrante, si presentano ben di rado in Sicilia. Nel caso di reato poco prima commesso, le tracce del colpevole spariscono così presto in mezzo alla connivenza generale, che può commettersi un omicidio con arma a fuoco in una strada piena di gente senza che gli agenti di polizia possano trovare un minuto dopo sul luogo, altra traccia del delitto che il cadavere della vittima; il clamore pubblico non insegue quasi mai il colpevole, molto meno lo insegue la parte offesa, giacchè l’omicidio si commette sempre per agguato, e la vittima, quando non è freddata sul colpo e si può muovere, pensa piuttosto a sottrarsi a nuovi colpi.

Inoltre è ben difficile che il colpevole si lasci sorprendere in tempo vicino o no al reato, con oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, giacchè ha troppa facilità di nasconderli o depositarli ovunque voglia. Nè è meno difficile a cogliere in flagranza il reato speciale di banda armata costituita138. Bastano ben pochi minuti perchè una banda di briganti nasconda le armi e si faccia vedere in mezzo a pacifici contadini, magari a lavorare la terra con loro. E così accade ogni qualvolta la forza armata abbia lasciato sospettare il suo avvicinarsi.

 

 




132 Non è da gran tempo che si è adottato il sistema d’inviare in Sicilia funzionari di valore, e le conseguenze del sistema opposto, bisogna pur confessarlo si scorgono palesi. Relazione dell’on. Gerra, segretario generale del Ministero dell’Interno, in data del 31 ottobre 1874 (Camera dei Deputati, Sessione 1874-75. Documenti relativi al progetto di legge sui Provvedimenti straordinari di Pubblica Sicurezza, n° 24 bis, pag. 46, col. 1). — Vedi pure gli apprezzamenti del personale che ha attinenza colla Pubblica Sicurezza nella relazione della Commissione d’inchiesta per la Sicilia, pag. 140 e seg.



133 È opinione «che finora ha avuto in queste province il valore di assioma...., che senza la mafia non può farsi buona polizia nella città e nelle campagne. Io non so quanto l’applicazione di questo sistema nell’amministrazione della pubblica sicurezza che ha durato a Palermo da Maniscalco al questore Albanese (Albanese fu questore sotto la prefettura militare), e che deve oggi assolutamente abbandonarsi, possa aver fatto talvolta buona prova.... ecc.». — Relazione del prefetto di Palermo Rasponi in data del 1° settembre 1874 (Camera dei Deputati, Sessione 1874-75, documenti relativi al progetto di legge come sopra n° 24 ter., pag. 5 col. 2).



134 Vedi la citata Relazione del prefetto Rasponi, del 10 settembre 1874, pag. 3, col. 2.



135 Vedi sopra, pag. 179 e seg. [§ 68 Nota per l'edizione elettronica Manuzio].



136 Vedi, fra le altre, la Relazione già citata dal prefetto Rasponi in data del 1° settembre 1874, pag. 3, col. 2.



137 Codice di Procedura Penale, art. 47: «È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

«Sono riputati flagrante reato il caso in cui l’imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ed il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte, od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi, ciò sia in tempo prossimo al reato».



138 Cod. Pen., art. 427.






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