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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino La Sicilia nel 1876 IntraText CT - Lettura del testo |
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§ 113. — Dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza. Ma tornando ancora una volta alla quistione dei rimedi particolari, specialmente in quanto riguarda la pubblica sicurezza, l’esperienza sola, già lo dicemmo, può decidere se sono efficaci tutti quelli d’indole normale o stabile che si potessero imaginare. Se, contro alla nostra aspettativa, riescissero impotenti a stabilire il predominio della Legge, converrebbe ricorrere a provvedimenti eccezionali e provvisori per ripulire e preparare il terreno; per distruggere, cioè, quel sistema d’intimidazioni che impedisce l’azione delle leggi regolari. Quali dovrebbero essere cotali provvedimenti? Fra quelli da noi proposti fin adesso, se taluni (come per esempio la soppressione pura e semplice delle guardie campestri armate)210 non sono definitivi, pure dovrebbero esser mantenuti per un tempo piuttosto lungo ed esser considerati come stabili. Inoltre non implicano derogazioni allo Statuto, se si toglie ciò che proponiamo intorno al Giurì. Riguardo a quest’ultimo premettiamo che a nostro avviso, in Sicilia, la sua soppressione nei limiti già sopra da noi esposti, non può essere un provvedimento straordinario e provvisorio, ma di lunga durata e tale da considerarsi come normale; imperocchè a parer nostro, il giurì non può esistere in Sicilia finchè dureranno, non solo l’attuale stato della pubblica sicurezza, ma anche le presenti condizioni sociali211. Se non si giudica praticabile il sopprimere per legge il giurì nell’Isola, se ne renda l’opera superflua provvedendo ad inviare per regola tutte le cause criminali gravi alle Corti d’Assise del Continente; e si sottostia pure a tutte le spese e a tutte le complicazioni amministrative che porterebbe un siffatto sistema. I suoi inconvenienti, per quanto grandi, non sarebbero nulla di fronte ai suoi vantaggi. Posto in sodo questo punto, rimane ancora da studiare quanto riguarda i provvedimenti straordinari e provvisori veri e propri, cioè: primo, l’istituzione di tribunali militari; secondo, i mezzi di toglier via coloro che pure essendo palesemente autori e mandanti di delitti, non si sono potuti condannare giudizialmente per lo stato eccezionale della pubblica sicurezza. Riguardo ai tribunali militari, dall’analisi da noi fatta delle condizioni di pubblica sicurezza in Sicilia, risulta che recherebbero vantaggi scarsi e non tali da compensare i loro inconvenienti. Si fucilerebbe lì per lì, qualche brigante, qualche malandrino, forse qualche manutengolo, ma non s’intaccherebbe il vasto sistema di complicità che cuopre buona parte dell’Isola. Sarebbe invece molto efficace, a parer nostro, il toglier di mezzo i sospetti, a condizione però che l’operazione si facesse completa, senza debolezze, senza compassioni male intese. Dovrebbero portarsi fuori dell’Isola tutti i sospetti, per quanto altolocati ed influenti, e dovrebbero tenersi fuori non per poco tempo e quasi in via provvisoria, ma per lunghi anni, per tutto il tempo necessario a rompere le loro relazioni, i loro legami di ogni genere coll’Isola. Prima di ricorrere ai provvedimenti eccezionali, bisogna esitar molto e tentare ogni altro mezzo; una volta che si siano decisi, l’essere inesorabile, crudele, è virtù e dovere; la compassione è delitto, perchè facendo le cose a metà, il provvedimento produce i danni grandissimi pubblici e privati che vi sono inerenti, ma non i benefizi. Il transigere in questi casi è fare come quegli che, per la gran compassione, non avendo il coraggio di tagliare le orecchie al cane in una volta, ne tagliava un pezzettino ogni giorno. Del resto, quand’anche dovessero finire per chiarirsi indispensabili i provvedimenti eccezionali, sarebbe nonostante necessario il riordinamento da noi proposto nell’amministrazione della polizia e della giustizia, giacchè, per conoscere e colpire senza processo gli autori e mandanti di delitti, sarebbe più che mai necessario di essere perfettamente informati e ovunque delle più minute particolarità locali; sotto pena non solo di colpire degli innocenti alla cieca, ma anche di farsi in ogni luogo istrumenti delle vendette e delle prepotenze di una parte degli abitanti contro gli altri, sprofondandosi così sempre più in quell’abisso per trarsi dal quale si starebbe facendo uno sforzo disperato. D’altra parte, essendo l’operazione anticipatamente preparata e determinate le persone da deportarsi, basterebbe sospendere le leggi ordinarie per un tempo brevissimo, tanto che bastasse per metter la mano sulle persone destinate, e così si ridurrebbero al minimo possibile gli enormi danni che cagiona per tutti i versi uno stato di violenza, come quello della legge stataria.
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210 Vedi sopra, pag. 195 [§ 71 Nota per l'edizione elettronica Manuzio]. 211 Vedi sopra, § 77. |
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