Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • APPENDICE     LE OPERE PUBBLICHE IN SICILIA ESTRATTO DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA PER L’INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DELLA SICILIA NOMINATA SECONDO IL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1875.
      • Circoscrizioni amministrative e giudiziarie.
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

Circoscrizioni amministrative e giudiziarie.

Queste circoscrizioni, così amministrative, come giudiziarie, come anche politiche, dànno luogo a molti reclami; di cui alcuni verranno scemando man mano che la viabilità, progredendo, sani e corregga certe anormalità passeggiere e certi squilibri attuali; altri dovrebbero veramente essere soddisfatti, perchè mossi da intollerabili difetti di circoscrizione. Sciacca e Sambuca, per esempio, si trovano ora in più facili comunicazioni con Palermo che con Girgenti, e quindi il desiderio di avere la prima città anzichè la seconda per capoluogo di provincia può essere ora scusato. Non lo sarà più quando siano aperte le linee stradali in costruzione, che metteranno Sciacca e Sambuca a pochissima distanza dal capoluogo attuale. Piazza Armerina si lagna d’essere l’unico capoluogo di circondario in Italia che non sia sede di un collegio elettorale, essendo invece suddivisa fra due o tre collegi finitimi la sua popolazione. Agira, che la ferrovia ha posto a qualche ora di distanza da Catania, si trova annessa alla giurisdizione del tribunale di Nicosia, da cui lunghe e malagevoli strade la dividono e dove nessun altro interesse la chiama. Cammarata e Casteltermini, che in tre ore per la ferrovia possono venire a Girgenti, sono sotto la giurisdizione dei tribunali circondariali di Sciacca e di Bivona, paesi a cui non possono accedere se non per aspri e inospiti sentieri, spesso pericolosi e non sempre praticabili, specialmente d’inverno. Reclami di questa natura sono molti, nè li possiamo noverar tutti.

Grave però e veramente dannosa è la condizione della provincia di Siracusa che tuttora trovasi annessa alla giurisdizione della Corte d’appello di Palermo. I cittadini di quella provincia che sono, mediante la ferrovia, in diretta e brevissima comunicazione con Catania, dove risiede una Corte d’appello, vedono i loro affari soggetti a lunghi ritardi, e devono per recarsi personalmente al loro tribunale, traversare tre vaste provincie, mentre una grande sollecitudine di trattazione ed una grande economia di spese e di tempo verrebbe loro dal trovarsi sottoposti alla giurisdizione della Corte di Catania. I reclami per questo disagio furono unanimi in tutta la provincia di Siracusa. Veramente è assurdo che, mentre la Corte di Palermo esercita la sua giurisdizione su cinque provincie, e quella di Catania si restringe a una sola, non si aggiunga a quest’ultima la provincia finitima di Siracusa, i cui affari e i cui cittadini, obbligati già a passare da Catania, perdono inutilmente tutto il tempo e tutta la spesa che esige l’attraversare le provincie di Caltanissetta e di Palermo, e il ripercorrerle nel ritorno. Non pare alla Giunta che questa ripartizione sia ora giustificata da nessuna esigenza legittima, da nessun interesse di pubblico servizio. E siccome questa condizione di cose non potrà essere mutata da nessun fenomeno di viabilità, giacchè i paesi della provincia di Siracusa dovranno ancora essere avvicinati a Catania, non potranno esserne allontanati, la Giunta ritiene che il Governo farebbe cosa giusta e utile alle popolazioni, promovendo la separazione della provincia di Siracusa dalla Corte d’appello di Palermo, e aggiungendola alla Corte d’appello di Catania.

Questo provvedimento, anche isolato, non comprometterebbe in nessuna guisa la questione più larga della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, mediante la riduzione dei tribunali circondariali. È un quesito codesto che non tocca la sola Sicilia, per quanto in Sicilia possa trovare argomenti maggiori a vantaggio suo. Certo, in alcune delle residenze più aspre e disagiate dei monti siciliani, nè il numero degli affari è tale da giustificare la residenza di un tribunale, nè riesce facile di mantenervi sempre un personale, così giudicante, come patrocinante, che dia buone guarentigie per la buona trattazione degli affari stessi. Troppe volte, così in Sicilia come altrove, i tribunali circondariali sono piuttosto diretti a soddisfare interessi locali di altra indole, anzichè gl’interessi alla cui tutela i tribunali provvedono. Le turbate condizioni della pubblica sicurezza possono sole creare in qualche caso la convenienza morale di un centro giudiziario altrimenti superfluo. E sotto questo rapporto la questione si collega coll’ordinamento delle preture, di cui ci avverrà parlare più tardi. Ad ogni modo, trattandosi di provvedimento ordinario e duraturo, la Giunta addita al Governo come degna di studio una circoscrizione del territorio dei tribunali dell’Isola, più conforme agli interessi della popolazione e della giustizia; e la convenienza di ridurne anche il numero, a riguardo degl’interessi medesimi, tenendo sempre in gran conto lo stato della viabilità.

Prima di chiudere questo argomento, la Giunta non può a meno di dire una parola sopra un reclamo, per verità d’interesse locale, ma che, per l’eccezionalità del caso, merita l’attenzione del Governo, ed un’equa soluzione troppo ritardata fin qui.

La città di Noto, rimasta per quasi 30 anni capoluogo della provincia di Siracusa, si vide con una legge del 1865 nuovamente privata di questo vantaggio. Per una logica di centralità che potè sembrare eccessiva, perdette la prefettura, perdette il tribunale, perdette il liceo. Tali spostamenti, verificatisi quasi ad un tratto, non poterono che agire sfavorevolmente sulla prosperità materiale e sulla tempra morale della città. Proposta alla Camera una petizione per ottenere dei compensi, questa petizione, dopo un’ampia discussione, veniva rinviata al Ministero, il quale accettava l’impegno di studiare che cosa potesse farsi per migliorare la situazione di Noto. Questa deliberazione favorevole della rappresentanza nazionale veniva poi rafforzata presso i cittadini di Noto da un dispaccio del Ministro dell’interno che «assicurava essersi presa in attento esame la questione dei compensi da accordarsi a codesta città per la perdita del capoluogo». Malgrado ciò, dei tanti modi escogitati o proposti dal Comune di Noto per raggiungere questo scopo, nessuno fu sinora accettato. Fu chiesta la sede di istituti giudiziari importanti, e non si poterono concedere. Non si concesse la sede del distretto militare, non si concesse la dimora di un reggimento, mediante offerta gratuita dei locali, non si concesse la continuazione del tronco ferroviario sino a Noto, si accordò e poi non si mantenne un sussidio per l’arginamento del fiume Eloro. Pare alla Giunta che il caso eccezionale e la forza dei precedenti non lascino il Governo senza obbligo di provvedere a che la città di Noto non possa considerare come vuote di senso e di serietà le dichiarazioni solenni dei grandi poteri dello Stato.

 

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License