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Francesco Vettori
Scritti storici e politici

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III

<COPIA DI QUELLO HA SCRITTO FRANCESCO VETTORI.>

 

Che si deliberi una provisione nella Balìa, per la quale si dia auttorità a’ presenti Signori di eleggere xii uomini con auttorità, per dua mesi, di riordinare el governo, in quel modo e forma parerà loro. Ancora, abbino auttorità di rassettare molti disordini et abusi che seguono al palagio del Potestà et Indici di Ruota, circa le lite; et ancora, di ridurre la gravezza della decima, in forma sia più viva e meglio ordinata; e riordinare li libri di essa in quel modo parerà a loro. E generalmente, abbino tutta l’auttorità, per dua mesi, che ha la presente Balìa; e tutto che per loro sarà deliberato, vaglia e tenga come se fusse deliberato da quella.

Provveghino, detti Dodici, che per lo avvenire non si faccia li Signori e Gonfaloniere di Iustizia: e che le faccende si trattavono dinanzi a loro, parte ne trattino li Otto di Pratica, parte li Otto di Balìa, parte li Conservatori di legge: e si distinguino tali faccende secondo ordineranno detti Dodici deputati.

Ancora, provveghino che la Balìa si accresca fino al numero di dugento; e perché dificile è il congregare tanto numero di dugento della Balia, sia deputato Quarantotto, li quali si chiamino Accoppiatori et abbino auttorità secondo di sotto si dirà.

Infra di loro si vinca, per la metà delle fave nere, tutte le provisioni attenenti al Comune, così di provisioni di danari come d’altro; e basta si raunino li dua terzi di quelli saranno in la città, e, così adunati, vinchino li loro partiti per la metà delle fave nere et una più, come è detto. Duri l’offizio di tali Accoppiatori uno anno; ma si possi raffermare per la metà delle fave et una più, d’anno in anno.

Non abbino alcuno salariomance, o procedino in Palazzo; di che vacandone alcuno per morte, si facci lo scambio del numero della Balìa per partito de’ Quarantotto, come di sopra.

Siano dodici de’ Quarantotto divisi secondo parrà alli Dodici che al presente aranno l’auttorità per tre mesi; abbino a creare li magistrati, si dirà di sotto, in modo che in un anno tocchi a tutti li Quarantotto.

E perché, levandosi la Signoria e Gonfaloniere, non è conveniente quella auttorità si spenga e vachi in tutto, per molti casi che potranno avvenire, bisogna provvedere che la detta quarta parte delli Accoppiatori faccia, del numero de’ Quarantotto, quattro cittadini, li quali succedino in luogo de’ Signori e si chiamino similmente Signori; ma non stieno in Palazzo, né abbino altra preminenzia ch’il precedere a tutti li altri magistrati in ciascuno luoco, riservato il grado e degnità a cavalieri e dottori. E duri tale uffizio mesi tre; et il Duca sia sempre capo di tali Signori, quasi come et in luoco di Gonfaloniere; e si raunino in Palazzo, o dove parrà alla Eccellenzia del Duca, né possinodebbino alcuna deliberazionepartito fare sanza la presenzia di Sua Signoria. E, perché può accadere Sua Signoria non si trovassi in la città o si trovassi in altro occupato, possa substituire in suo luoco un cittadino fiorentino, per poco tempo o assai, come li piacerà; il quale intervenga con detti quattro Signori, e’ quali insieme con Sua Signoria saranno cinque. Debbesi infra di loro vincere li partiti per tre fave nere almeno; et in questo magistrato sia la suprema auttorità che si usa dire avere la Signoria al presente.

Faccino ancora, detti dodici Accoppiatori, il magistrato de’ Dodici Buoni Uomini; de’ quali sempre faccino almeno uno del numero de’ Quarantotto, tre del numero della Balìa, il resto cittadini con le qualità eccellenti; ma basti, chi a tal magistrato sarà assunto, avere anni ventiquattro forniti.

Li Quarantotto Accoppiatori, o li dua terzi di loro, insieme radunati, presidente la Signoria del Duca o substituto suo, deliberino infra di loro, come si fa al presente in la Balìa, li dodici Procuratori, li Otto di Pratica, li Otto di Guardia, li Conservatori di legge, Capitani di parte, Consoli di mare di Pisa, Capitano e Commissario di Pisa, di Arezzo, di Pistoia, imbasciadori et altri commissari, quando accadessi.

Non sia più necessario che le provisioni di Comune, di Otto di Pratica e di Guardia, Conservatori et altri uffizi, da deliberarsi per detti Quarantotto, si deliberino prima tra li dodici Procuratori; ma basti la deliberazione di detti Quarantotto.

La Balìa de’ Dugento non si raguni sanza il consenso del Duca, o suo substituto, nel modo che di sopra li Quarantotto; e basta si rauni li dua terzi, come al presente: e quella abbi a deliberare tutte le provisioni attenenti a particulari persone; e si debbino, tal provisioni o petizioni, prima ottenere per li dua terzi de’ dodici Procuratori e, poi, per li dua terzi della Balìa.

Abbi ancora auttorità di fare tutti li uffizi di fuori, et hanno di salario ducati 600 o più, in sei mesi, et altresì tutti li uffizi di Firenze che hanno di salario più che ducati 3 il mese, salvo quelli che di sopra è detto si aspettono a fare alli Accoppiatori. E faccino tali uffizi in questo modo: che per qualunche uffizio si tragghi la metà nominatori, e nominino chi parrà loro abile a tale ufizio; e la metà si tragghino della borsa generale de’ seduti e veduti, li quali, tratti e nominati, vadino a partito; e tutti quelli otterranno il partito per la metà delle fave, s’imborsino, e se ne tragga uno a sorte.

Tutti li altri uffizi si tragghino delle borse ordinarie delli squittini.

Li stanziamenti ordinari si ottenghino intra quattro Signori, intervenendo sempre la Signoria del Duca, o suo substituto, Dodici Buoni Uomini, Procuratori, Otto di Pratica, di Guardia: e li stanziamenti ch’al presente si ottengono tra li Signori Otto di Pratica, s’ottenghino nel medesimo modo.

Delli Otto di Pratica, ne sieno sempre almanco tre del numero delli Quarantotto Accoppiatori, et il resto tutto della Balìa.

Delli Otto di Guardia, ne sia almeno del numero delli Accoppiatori uno e cinque della Balìa almanco.

De’ Conservatori, sia almeno uno de’ Quarantotto, sei della Balìa almanco. Delli Capitani di parte, uno almanco de’ Quarantotto e tre della Balìa. De’ dodici Procuratori, uno de’ Quarantotto almanco, il resto della Balìa.

E perché levando li Signori di Palazzo, si lieva molta spesa, atteso ch’oltre la spesa del vivere de’ Signori, di tempo in tempo che morissino li servitori di Palazzo, si potria fare sanza substituire delli altri, insino sieno ridutti a certo numero conveniente; et avendo li altri magistrati, levando la Signoria, a durare più fatica, sì può provvedere che li infrascritti uffizi abbino salario in lo infrascritto modo.

Li Otto di Pratica, ducati sette per uno il mese, limitato le mance.

Li Otto di Guardia, ducati sei, computati ducati otto che hanno adesso.

Li Dodici Procuratori, ducati cinque

Li Dodici Buoni Uomini, ducati cinque

Li Conservatori, ducati cinque il mese

Li Capitani di parte, ducati cinque

Molte altre ordineranno poi meglio li Dodici deputati per riordinare la città.

 

 

 




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