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| Francesco Vettori Scritti storici e politici IntraText CT - Lettura del testo |
[19v] ... provegghino detti Dodici così eletti che per l’avvenire non si faccino Signori e Gonfaloniere e’ quali stieno in Palazzo, e che le faccende ordinarie, che si trattavono inanzi a loro, parte ne trattino li Otto di Pratica, parte li Otto di Guardia, parte li Conservatori; e si distinguino dette faccende secondo ne ordineranno particularmente detti Dodici.
Questo capitolo a noi non pare si debba alterare, perché non intendiamo che questi magistrati s’intromettino delle faccende che fa la Signoria circa lo stato, ma solo quanto a cose particulari; e per dare l’essemplo: viene alla Signoria uno suddito e si duole che non li è osservato capitolo, privilegio o essenzione, tal caso si rimetterà alli Otto di Pratica; viene uno altro povero uomo o donna e si querela che è stato circunvento e fattoli fare un contratto fuori della mente sua, questo si rimetterà alli Otto di Guardia; viene uno e dice che ha diferenzia con uno altro e non ha il modo litigare, e così un congiunto che vorrebbe fare compromesso con l’altro, tal caso si rimetterà a’ Conservatori; in modo che, che come si vede, l’auttorità che si dà a tali magistrati non ci può nuocere circa il governo. E però non è necessario che il Duca, con li collegi, dia l’auttorità a tali magistrati di tempo in tempo, come si fa al presente alli Otto di Guardia; perché, come diciamo, non hanno a trattare cose appartenente allo stato, eccetto che li Otto di Guardia, e’ quali, quando deviassino da quello paressi al Duca, non li mancherà il privarli dell’uficio, come altra volta ha usato fare la Signoria verso li magistrati che non hanno tenuto conto della volontà sua. [19v]
Ordinino, ancora, che alla presente Balìa s’aggiunga quel numero d’uomini che parrà a detti Dodici.
Noi dicemmo insino in dugento, stimando che tal numero comprendessi tutti quelli che era conveniente v’entrassino per essere confidenti o avere qualche qualità che meritassi non li lasciare indrieto, non vi volendo drento in modo alcuno disperati. E non intendemmo per questo di ristringerci che non ne potessino fare manco che dugento, et ancora più. Parevaci bene da ridurci a un numero determinato, come è a dire dugento o dugentotrenta, acciò che, se nessuno si dolessi essere restato adrieto, si potessi dire esser nato per non poter eccedere el numero declarato nella provisione.
Voi ancora dite, circa questo capitolo, che sarebbe bene mandare il numero largo, acciò che Sua Santità gli potessi essaminare costì; il che ci pare bene considerato e si manderà. Ma quanto a quello che dite, che sarebbe bene che chi ha a essere ne ricercassi il Sig. Duca e lo ricognoscessi da lui, vi rispondiamo che crediamo che si farà più tosto perdita che guadagno; perché molti chiederanno, e’ quali non potranno essere compiaciuti, in modo che li mal satisfatti saranno molti e li satisfatti pochi.
Non piacendo il nome delli Accoppiatori, si muterà e li chiameremo e’ Quarantotto; ma a noi pareva, avendo preso un nome usatosi sempre al governo de’ Medici, e non mai al governo populare, che non dovessi essere ricusato.
Non sappiamo già come si possino mutare e’ nomi d’Otto di Pratica, d’Otto di Guardia, Procuratori e Dodici Buoni Uomini e Conservatori, ché ci parrebbe imitare nomi usati sempre al governo de’ Medici e che ne potessi nascere, in un certo modo, confusione. Pure questo non ci pare che importi molto. [20r]
6. Duri l’ufficio loro insino che vivono.
In su la nota mandammo, dicemmo che durassi uno anno, ma che si potessino raffermare, d’anno in anno, per loro medesimi per la metà delle fave; perché a noi pareva che fussi a vita e, nondimeno, che questa parola per uno anno, mitigassi la invidia di quelli che ne restono fuori; et inoltre che l’auttorità del Duca restassi maggiore, sendo in sua auttorittà farli raffermare o no. E se noi abbiamo a dubitare di non avere la metà delle fave in Quarantotto, nelle cose che concernono il beneficio loro proprio, non possiamo pensare tenere questo stato co’ cittadini, ma ci bisogna pensare a altro modo.
7. Circa il settimo capitolo, noi non diamo salario a questi Quarantotto, perché il dare poco sarebbe una meschinità, l’assai, sendo la città in tanto disordine, la disordinerebbe in tutto e farebbe lo stato odioso alli altri, che si trovassino nella Balìa ma fuori de’ Quarantotto. Ché oltre a l’onore parrebbe che quelli avessino troppo utile; e questi altri non potremmo pensare che stessino in modo contenti da confidarne. E dando salario a quelli magistrati, che noi nominiamo ne’ sussequenti capitoli, ne toccherà parte a detti Quarantotto.
8. Vacandone alcuno per morte, si facci lo scambio per il Duca e li quattro Collegi, traendolo sempre del numero della Balìa.
Noi avammo detto che lo scambio si facessi per li Quarantotto, e ci pareva dare in questo più grazia al Duca, perché arebbe nominato chi fussi parato a lui, e per la metà delle fave si sarebbe ottenuto. [20v]
9. Sieno dodici di loro divisi secondo parrà alli Dodici presenti Riformatori, e’ quali abbino auttorità, per uno anno, di creare li quattro collegi del Sig. Duca e li Dodici Buoni Uomini; e da un anno in là si dividino secondo ordineranno li quattro collegi insieme col Duca o suo substituto per loro partito.
Diciamo in questo capitolo che li Dodici Accoppiatori creino li Dodici Buoni Uomini, acciò possino fare vedere per non privare li uomini del beneficio secondo è stato d’uso.
10. Perché, levandosi e’ Signori e Gonfaloniere di Palazzo, non è conveniente che quella auttorità suprema vachi, per molti casi che potrebbono occorrere, però si provede che la quarta parte delli Accoppiatori, ordinata come di sopra, faccino del numero delli Quarantotto Accoppiatori quattro cittadini, e’ quali si chiamino Consiglieri e succedino in luogo delli Signori; ma non stieno in Palazzo, né abbino altra priminenzia se non che precedino a tutti li altri magistrati ne’ luoghi pubblici e privati, et ancora a’ cavalieri e dottori. E duri l’uficio loro mesi tre, e sia del continuo Alessandro de’ Medici, durante la vita sua, capo d’essi e si chiami duca della Republica Fiorentina, come si chiama il duca di Venezia e di Genova; e dopo la vita sua, la quale piaccia a Iddio sia lunga, succeda nel più prossimo a lui di sangue, secondo che ne dispone il privilegio concesso a questa città dal Serenissimo Imperatore. E questi s’adunino in Palazzo, o altrove dove parrà a detto Duca, e non possino né debbino fare deliberazione alcuna, se non alla presenzia di detto Duca; e perché a lui potrebbe occorrere non essere nella città o, se fussi in quella, essere occupato, possa substituire in luogo suo uno, come a lui liberamente parrà e piacerà, el quale intervenga con detti quattro consiglieri, quando non può intervenire lui. E perché, insieme con detto Duca o suo substituto, [21r] saranno cinque, debbinsi e’ loro partiti ottenere per tre fave nere almeno; et in questo magistrato sia quella auttorità supprema che s’usa dire avere al presente la Signoria.
Questo capitolo l’abbiamo fatto secondo la nota ne mandate <e> il ragionamento abbiamo avuto col reverendo di Capua, salvo che, dove voi chiamate Alessandro de’ Medici principe, noi li diamo il titulo di duca che a noi pare più conveniente per lo essemplo diciamo di sopra. Né approviamo la toga et il servitore drieto a’ Consiglieri, perché pensiamo che l’auttorità che hanno sia in fatto e non in apparenzia, la quale intendiamo dependa tutta dal Duca; e quanto manco riputazione resta in loro nome, più sia a nostro proposito e più se ne cresca al Duca. Né diciamo che de’ quattro possa essere uno fuori del numero de’ Quarantotto, perché pensiamo che in tre anni possino essere tutti e’ Quarantotto; e che se nessuno restassi indrieto per mettervi uno altro della Balìa gli paressi esser notato et, in oltre, per levare al Duca fastidio d’esserli dimandata tal dignità e, conseguendola pochi, ne resta mala satisfazione in quelli che non la conseguiscono.
Sia proposto sempre tra detti cinque esso Duca, o suo substituto, e nessuno consigliere possa proporre; e lui sia del continuo proposto et in questo magistrato e nelli altri, come si dispose l’anno passato per altra provisione, e secondo il contenuto del privilegio del Serenissimo Imperatore.
E perché potrebbe accadere che de’ detti quattro consiglieri qualcuno ne fussi malato, o per qualc’altra causa non si potessi ragunare quando detto Duca, o suo substituto, [21v] lo chiamassi, sia in tal caso auttorità di detto Duca, o suo substituto, surrogare uno o più in luogo di quelli che fussino assenti per una volta o più, secondo che a lui o a suo substituto, parrà; e quello che sarà deliberato per detto Duca, o substituto, per tre fave nere vaglia come se fussi deliberato dalli consiglieri principali.
12. Li Quarantotto insieme ragunati per ordine del Duca, o suo substituto, sanza il comandamento del quale non si possino ragunare, dove sia presente lui, o suo substituto, e dua almanco de’ consiglieri, deliberino tra loro come si fa al presente nella Balìa li Dodici Procuratori, li Otto di Pratica, li Otto di Guardia, Conservatori di legge, Proveditori delle mura e fortezze, Consoli di Pisa, Capitano di Pisa, d’Arezzo, di Pistoia e Cortona e Podestà di Prato, et altri commissari et imbasciatori, quando accadessi mandarne.
17. Gli stanziamenti ordinari s’ottenghino fra li Consiglieri, intervenendo sempre il Duca o suo substituto, Dodici Buoni Uomini, Procuratori, Otto di Pratica et Otto di Guardia, e debbino ottenere per la metà delle fave.
In questo ci pare che provegga, col vincersi colla metà, che non v’abbi a essere dubbio che non s’ottenghino e, coll’esservi pure buono numero d’uomini, non si possa dire che li danari si spendino male.
19. Delli Otto di Pratica, ne sieno cinque almeno del numero de’ Quarantotto, el resto della Balìa.
Noi avammo detto tre almeno, et a mutare ci pare sia un restringere l’auttorità al Duca, perché, dicendo il [22r] meno, ne poteva fare tre e quattro et otto come li pareva, et a questo modo è constretto a farne cinque; et ancora, ci pareva pascere di più speranza quelli della Balìa maggiore, a’ quali ci bisogna aver gran rispetto, che non paia loro rimanere sanza onore alcuno, e così nasca divisione intra noi, e loro s’abbino agiuntare al popolo.
23. Delli Dodici Procuratori, ne sieno almanco quattro de’ Quarantotto et il resto tutti della Balìa.
Avete a considerare che li Procuratori non saranno più di quella auttorità e riputazione sono stati insino al presente, perché non hanno a deliberare delle provisioni publiche, ma solo delle private et intervenire agli stanziamenti; et avendo constituito loro salario, ci pareva conveniente pensar di pascere parte di quella Balìa maggiore et ancora, quando occorressi, qualcun altro fuori.