Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Francesco Vettori
Scritti storici e politici

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

IX

[30r] <LEGGE DI POTERE GRAZIARE CONDENNATI E BANDITI>

 

Considerando l’Eccellenzia del Duca e li suoi Magnifici Consiglieri quanti uomini nel dominio fiorentino sieno mancati per la peste e guerra e carestia, e desiderando che quelli pochi che sono restati possino quietamente vivere et attendere alli essercizi loro e non avere dubbio d’essere molestati per delitti che avessino commessi più anni sono, per condennazioni che per tal conto fussino seguite, providdono et ordinorono:

Che per vigore della presente sia data auttorità alli spettabili Capitani di parte e Proveditori delle mura presenti (a’ quali, ancora per vigore di questa, s’intenda prorogato l’uficio per sei mesi, sequenti dal dì che per il partito del reverendissimo Luogotenente del Signor Duca e suoi Magnifici Consiglieri fu proveduto l’essercitassino) di potere graziare tutti li uomini condannati in alcuna pena afflittiva di corpo o pecuniaria; et ancora quelli che avessino bando del capo, pure che non avessino morto alcuno, liberamente e come a loro piacerà; non potendo però graziare alcuno bandito né confinato né condennato per conto di stato: intendendosi che detta auttorità di graziare duri il tempo che durerà il magistrato Loro e che possino graziare solo li condennati e banditi per tutto l’anno millecinquecentotrenta e non più oltre, e tutto quello trarranno di dette condannazioni lo faccino mettere avanti a loro dapositario per spendere in assettare il fiume d’Arno e li ripari della città [30v] come a loro, o li dua terzi d’essi, per stanziamento da farsi parrà e piacerà.

Qualunque cittadino, contadino, distrettuale, subdito o abitante nella città, nel contado o distretto, o qualunque altro che sarà da loro graziato et arà pagato la grazia, s’intenda libero et absoluto e debba essere cancellato da’ libri di camera e da ogni altro libro dove fussi descritto.

E perché accade, quando si fanno dette grazie, che li notai di camera vogliono essere pagati extraordinariamente, in modo che chi è condennato spesso ha a pagare più per la cancellatura che non paga della grazia ordinaria, si provede che tale graziato non abbi a pagare, oltre alla grazia ordinaria, altro, per cancellatura, che quello ordineranno e’ sopradetti Capitani; e così, d’altri extraordinari che s’avessino a pagare a luoghi pii, non si paghi altro che quello deibereranno e’ sopradetti Capitani; e li notai di camera et altri procuratori delli luoghi pii abbino circa a questo a osservare a punto quanto per detti Capitani sarà ordinato.

Non abbino e’ sopradetti Capitani, per conto di detta grazia, salario, emolumento, premio o mancia alcuna; ma stieno contenti a quello che per legge è disposto abbino per salario del loro uficio.


 

 

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License