V.
Le liberazioni dei
prigionieri.
Abbiamo accennato alla presenza, nella giustizia dei papi,
delle confraternite e alle grazie che parecchie di esse avevano diritto di
chiedere, nelle occorrenze di date festività, o solennità speciali, per
concessione dei vari Sommi Pontefici. Parrà strano questa abdicazione del più
grato e più prezioso attributo della sovranità, a chi consideri
superficialmente la cosa. Ma a chi voglia approfondire il concetto che la
inspirava, troverà che essa era molto accorta ed opportuna, come quella che
circondava le confraternite di un prestigio straordinario, le rendeva non solo
rispettate, ma amate dal popolo e colla simpatia faceva convergere sopra di
loro cospicui benefici. Valgono a chiarirlo in parte gli «Ordini con li quali
deve esser governata la Venerabile Confraternita della Santissima Madonna del
Suffragio» che qui ripetiamo: «Della liberazione del Prigione. Ord. XLI. Manum
suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem Salomon. Cap. XXXI. In
Carcere eram, & visitastis me. Mat. Cap. XXV.»
* * *
Fra l’altre gratie che la nostra Archiconfraternita
ha ottenuto da nostro Signore Papa Clemente VIII è che ha concesso privilegio
in forma di breve che possa, & abbia facoltà ogni anno nel giorno del
Venerdì Santo overo della Commemoratione de’ morti, deliberare un prigione
condannato a morte, come appare in esso breve, & però conviene sopra de ciò
fare un ordine particolare di quanto intorno a tal materia si doverà osservare
& insomma faranno le cose sequenti.
Che se della Compagnia vi sarà alcun fratello ch’abbia
bisogno d’esser liberato per questa strada, si preferisca ad ogni estraneo,
& solo li Santissimi Primicerio, & Guardiani senz’esplorar la volontà
della congregatione generale, o segreta, haveranno da deliberar sopra de ciò.
Se nella Compagnia ve ne fusse più d’uno in simil necessità,
si proponghino il primo da chiederlo in grazia Nostro Signore, & in caso
che non ne fusse concesso, si facc’istanza per il secondo, & poi
sussequentemente per il terzo & quarto, di maniera che qual di essi ebbe
manco voti di congregatione, sia anco posteriore in esser dimandato.
Questa gratia della liberazione del prigione si doverà
domandar per uno delli doi giorni suddetti, & quando per quelli non vi
fusse occasione, dimandarlo per il giorno della Natività della Gloriosa Vergine
nostr’Advocata, una delle feste principali della nostra Archiconfraternita,
overo in altre festività, acciocché tal gratia ogni anno sia adempita, &
non resta vacua per benefitio di tal prigione condennato, & honore della
nostra Archiconfraternita, & per quest’effetto il Camerlengo deverà
ricordare un mese avanti al SS. Primicerio, & Guardiani questo negozio.
Quest’opera pia se facci per mera carità, e non per premio
temporale, acciocché sia più grata a Iddio. Et perché li SS. Primicerio, &
Guardiani conoscono li bisogni della Compagnia; dopo fatta stia in arbitrio
loro di accettare o dimandare qualche elemosina dal prigione liberato, &
questo sin tanto che piacerà a sua Divina Maestà di accrescerla in modo, che
non habbi bisogno di tal subvenimento. Ma s’el prigione sarà de’ nostri
fratelli non doverà essere astretto, né ricercato pagare cosa alcuna, sol che
la spesa della cera, o altra che per tal effetto si farà, nel resto si lasci al
suo beneplacito se vorrà dare, o no, elemosina alcuna alla Compagnia.
Li Vesperi, & Messe che in tal solennità si diranno si
cantino solo di Canto fermo che si faranno per il medesimo effetto, si fuga
parimente ogni fausto, & ostentatione superflua, & particolarmente de
musica, ma con molta devotione, & quiete li fratelli anderanno dicendo il
Te Deum laudamus; li salmi Benedictus Dominus Israel, & Magnificat, alla
piana, & all’uso Cappuccino che sarà di maggior edificatione nostra, &
de gl’altri il tutto a laude, et gloria de Dio, & della sua Santissima
Madre, pregandola che siccome nel giorno della sua santissima Natività la
nostra Compagnia la prima volta uscì fuori, & in uno medesimo, si è
ottenuto la tal prima gratia della liberatione del pregione, così si degni
esserci sempre propitia, impetrando dal suo Santissimo figliuolo, a i vivi
libertà di spirito, & a morti, quiete perpetua.
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