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Sinodo dei vescovi
XI Assemblea Generale ordinaria

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  • Annesso 1.   INFORMAZIONE GENERALE SINODALE
    • IV. DOCUMENTI UFFICIALI IV.1. CODICE DI DIRITTO CANONICO (CC. 342-348)
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IV. DOCUMENTI UFFICIALI

IV.1. CODICE DI DIRITTO CANONICO (CC. 342-348)

Il Sinodo dei Vescovi è nato in virtù del Motu proprio di Paolo VI "Apostolica sollicitudo" del 15 settembre 1965. È un documento emanato per esclusiva iniziativa del Papa. Le disposizioni di questa lettera apostolica sono state accolte nei canoni 342-348 del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Canone 342 - Il Sinodo dei Vescovi è un'Assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.

Canone 343 - Spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa.

Canone 344 - Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità dell Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:
convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee;
ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altersì designare e nominare gli altri membri;
stabilire gli argomenti delle questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo;
definire l'ordine dei lavori;
presiedere il Sinodo personalmente o attraverso altri;
concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo.

Canone 345 - Il Sinodo dei Vescovi può riunirsi in Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale, oppure può riunirsi in Assemblea speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate.

Canone 346 - § 1. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea generale ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, che vengono eletti per le singole assemblee dalle Conferenze dei Vescovi, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare del Sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.
§ 2. Il Sinodo dei Vescovi, riunito in Assemblea generale straordinaria per trattare affari che richiedono una soluzione sollecita, è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal diritto peculiare del Sinodo in ragione dell'ufficio svolto; altri poi nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali eletti a norma del medesimo diritto.
§ 3. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea speciale è composto soprattuto di membri scelti da quelle Regioni per le quali il Sinodo viene convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il Sinodo.

Canone 347 § 1. Quando l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi viene conclusa dal Romano Pontefice, cessa l'incarico affidato nel Sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri.
§ 2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione del Sinodo o durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è sospesa l'Assemblea del Sinodo, come pure l'incarico assegnato in esso ai membri, finché il vuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione.

Canone 348 § 1. Il Sinodo dei Vescovi ha una Segreteria Generale permanente presieduta dal Segreterio Generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è di aiuto il Consiglio di Segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali vengono eletti, a norma del diritto peculiare, dallo stesso Sinodo dei Vescovi, altri nominati dal Romano Pontefice; l'incarico di tutti costoro però cessa quando inizia la nuova Assemblea generale.
§ 2. Vengono inoltre costituiti per ogni Assemblea del Sinodo dei Vescovi uno o più Segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono nell'ufficio affidato solo fino al termine dell'Assemblea del Sinodo.




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