IV. DOCUMENTI UFFICIALI
IV.1. CODICE DI
DIRITTO CANONICO (CC. 342-348)
Il Sinodo dei Vescovi è nato in virtù del Motu proprio di Paolo VI
"Apostolica sollicitudo" del 15 settembre 1965. È un documento
emanato per esclusiva iniziativa del Papa. Le disposizioni di questa lettera
apostolica sono state accolte nei canoni 342-348 del nuovo Codice di Diritto
Canonico.
Canone 342 - Il Sinodo dei Vescovi è un'Assemblea di Vescovi i quali, scelti
dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per
favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per
prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e
nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento
della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti
l'attività della Chiesa nel mondo.
Canone 343 - Spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed
esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a
meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso
ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà
deliberativa.
Canone 344 - Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità dell
Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:
1º convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo
in cui tenere le assemblee;
2º ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono
essere eletti, e altersì designare e nominare gli altri membri;
3º stabilire gli argomenti delle questioni da trattare in tempo opportuno, a
norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo;
4º definire l'ordine dei lavori;
5º presiedere il Sinodo personalmente o attraverso altri;
6° concludere, trasferire, sospendere e
sciogliere il Sinodo.
Canone 345 - Il Sinodo dei Vescovi può riunirsi in Assemblea generale,
ordinaria o straordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano
direttamente il bene della Chiesa universale, oppure può riunirsi in Assemblea
speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più
regioni determinate.
Canone 346 - § 1. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea generale
ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, che vengono
eletti per le singole assemblee dalle Conferenze dei Vescovi, secondo le
modalità determinate dal diritto peculiare del Sinodo; altri vengono deputati
in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano
Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali,
eletti a norma del medesimo diritto peculiare.
§ 2. Il Sinodo dei Vescovi, riunito in Assemblea generale straordinaria per
trattare affari che richiedono una soluzione sollecita, è composto di membri,
la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal diritto peculiare del Sinodo in
ragione dell'ufficio svolto; altri poi nominati direttamente dal Romano
Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali
eletti a norma del medesimo diritto.
§ 3. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea speciale è composto
soprattuto di membri scelti da quelle Regioni per le quali il Sinodo viene
convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il Sinodo.
Canone 347 § 1. Quando l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi viene conclusa dal
Romano Pontefice, cessa l'incarico affidato nel Sinodo stesso ai Vescovi e agli
altri membri.
§ 2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione del Sinodo o
durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è sospesa l'Assemblea del
Sinodo, come pure l'incarico assegnato in esso ai membri, finché il vuovo
Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione.
Canone 348 § 1. Il Sinodo dei Vescovi ha una Segreteria Generale permanente
presieduta dal Segreterio Generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è
di aiuto il Consiglio di Segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali
vengono eletti, a norma del diritto peculiare, dallo stesso Sinodo dei Vescovi,
altri nominati dal Romano Pontefice; l'incarico di tutti costoro però cessa
quando inizia la nuova Assemblea generale.
§ 2. Vengono inoltre costituiti per ogni Assemblea del Sinodo dei Vescovi uno o
più Segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono
nell'ufficio affidato solo fino al termine dell'Assemblea del Sinodo.
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