IV.4. ORDO SYNODI EPISCOPORUM
Il Regolamento del Sinodo dei Vescovi 1
Rescritto
Il Santo Padre, accogliendo l'opinione e i suggerimenti della Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi circa la convenienza di migliorare il
"Regolamento del Sinodo dei Vescovi rivisto ed ampliato” pubblicato il 24
giugno 1969 (AAS 61 [1969], pp. 525-539) con alcune variazioni e aggiunte, le
approva e ne decide la pubblicazione.
Il Santo Padre dispone che i nuovi articoli, che seguono, siano, allo stesso
modo delle altre parti dello stesso "Regolamento", religiosamente
osservati da tutti coloro ai quali si riferiscono.
Dato da Castel Gandolfo (Roma)
20 agosto 1971
Jean Card. Villot
Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa
PARTE PRIMA
Autorità suprema e partecipanti al Sinodo dei Vescovi
Capitolo 1 - Sommo Pontefice
Articolo 1 - Potestà del Sommo Pontefice
Il Sommo Pontefice ha potere esclusivo di:
1º convocare il Sinodo dei Vescovi ogni volta che gli parrà opportuno e fissare
anche il luogo delle riunioni;
2º ratificare l'elezione dei membri;
3º fissare l'oggetto delle questioni da trattare;
4º provvedere che la materia degli argomenti da trattarsi sia fatta conoscere a
coloro che debbono intervenire nella discussione;
5º stabilire l'ordine del giorno;
6º presiedere il Sinodo di persona o per mezzo di altri;
7º rimandare, sospendere, sciogliere il Sinodo e decidere in merito ai pareri
espressi.
Capitolo II - Presidente Delegato
Articolo 2 - Nomina del Presidente Delegato
§1. Il Presidente Delegato presiede l'assemblea in nome e per autorità del
Sommo Pontefice.
§2. Il Presidente Delegato è nominato dal Sommo Pontefice e il suo incarico
cessa con lo scioglimento dell'assemblea per la quale è stato nominato.
§3. Se il Sommo Pontefice ha delegato più persone a presiedere l'assemblea
questi svolgeranno il loro ufficio succedendosi vicendevolmente secondo
l'ordine stabilito dal Sommo Pontefice.
Articolo 3 - Funzioni del Presidente Delegato
È compito del Presidente Delegato:
1º guidare i lavori del Sinodo secondo le facoltà attribuitegli nella lettera
di delega, secondo l'ordine del giorno stabilito nonché secondo le norme
procedurali fissate nel presente regolamento;
2º attribuire ad alcuni membri, quando se ne ravvisi l'opportunità, compiti
particolari affinché l'assemblea possa applicarsi ai suoi lavori in modo
migliore;
3º firmare gli atti dell'assemblea. Se i Presidenti Delegati sono più d'uno,
tutti firmano gli atti conclusivi dell'assemblea.
Capitolo III - Assemblee del Sinodo
Articolo 4 – Singole assemblee sinodali
Il Sinodo dei Vescovi si riunisce:
1º in assemblea generale, se la materia da trattare, per sua natura o per
importanza, sembra richiedere la dottrina, la prudenza e il parere dell'intero
episcopato cattolico;
2º in assemblea straordinaria se la materia da trattare, pur riguardando il
bene di tutta la Chiesa, esige una rapida definizione;
3º in assemblea speciale se la materia di grande importanza riguarda il bene
della Chiesa, riferito tuttavia ad una o più regioni particolari.
Capitolo IV – Membri
Articolo 5 - Partecipanti al Sinodo
§1. All’Assemblea Generale del Sinodo partecipano:
1º a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori e i Metropoliti fuori Patriarcato
delle Chiese Cattoliche di Rito Orientale;
b) i Vescovi eletti dalle singole Conferenze Episcopali nazionali secondo
l'articolo 6,§1, 3º;
c) i Vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali di più nazioni, costituite cioè
per quelle Nazioni che non hanno una Conferenza propria, a norma dell'articolo
6, §1, 4º;
d) dieci religiosi per parte degli Istituti Religiosi Clericali, eletti
dall'Unione dei Superiori Generali;
2º i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana.
§2. All'assemblea Straordinaria partecipano:
1º a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori e i Metropoliti fuori Patriarcato
delle Chiese Cattoliche di Rito Orientale;
b) i Presidenti dalle singole Conferenze Episcopali nazionali;
c) i Presidenti dalle Conferenze Episcopali di più Nazioni, costituite per
quelle Nazioni che non hanno una Conferenza propria;
d) tre religiosi per parte degli Istituti Religiosi Clericali, eletti
dall'Unione dei Superiori Generali;
2º i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana.
§3. 1º All'assemblea Speciale partecipano i Patriarchi, gli Arcivescovi
Maggiori e i Metropoliti fuori Patriarcato delle Chiese Cattoliche di Rito
Orientale come pure i rappresentanti sia delle Conferenze Episcopali di una o
più nazioni, sia degli Istituti Religiosi, come stabilito in questo stesso
articolo,§1, nell'articolo 6,§1, 4º e, riguardo al numero dei religiosi, nell'articolo
6,§2, 4º, purché tutti appartengano alle regioni per le quali il Sinodo dei
Vescovi è stato convocato.
2º All'assemblea Speciale partecipano anche i Cardinali preposti ai Dicasteri
della Curia Romana che abbiano relazione con la materia da trattare.
§4. Alle singole assemblee partecipano anche i Membri eletti dal Sommo
Pontefice, a norma del nº X della Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo del
15 settembre 1965.
Articolo 6 - Elezione dei Membri
§1. 1º Sono deputati dalle Conferenze Episcopali di una o più nazioni i vescovi
eletti con suffragio segreto dalla propria Conferenza riunita in seduta
plenaria.
2º Tali elezioni sono fatte a norma del C.I.C. can. 119,1°. Qualora siano da eleggere più membri si
svolga un proprio scrutinio per ogni singola elezione, così che non venga
eletto il secondo membro prima dell’elezione del primo.
3º I Vescovi membri per parte delle singole Conferenze Episcopali vengono
eletti nel modo seguente:
a) uno per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non abbia più di 25
membri;
b) due per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non abbia più di 50
membri;
c) tre per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non abbia più di
100 membri;
d) quattro per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che abbia più di
100 membri.
4º Le Conferenze Episcopali di più nazioni eleggono i loro inviati secondo le
medesime norme.
5º Nell'eleggere i Vescovi si dovrà attentamente considerare non solo la loro
scienza e prudenza in genere, ma anche la loro conoscenza, teorica e pratica,
della materia che sarà trattata in Sinodo.
6º I Presidenti delle Conferenze Episcopali comunicheranno i nomi degli eletti
al Segretario Generale attraverso il rappresentante pontificio della rispettiva
nazione, almeno due mesi prima dell'apertura dell'assemblea.
§2. 1º L'elezione dei religiosi, di cui all'articolo 5 di questo Regolamento,
si svolge, con i dovuti adattamenti, a norma del§1, 2° di questo articolo.
2º Nell'eleggere i religiosi si dovrà tener conto non soltanto della loro
scienza e prudenza in genere, ma anche della loro conoscenza, teorica e
pratica, della materia che sarà trattata in Sinodo.
3º Il Presidente dell'Unione dei Superiori Generali comunicherà i nomi degli
eletti al Segretario Generale almeno due mesi prima dell'apertura
dell'assemblea.
4º Per l'Assemblea Speciale del Sinodo verranno eletti dall'Unione dei
Superiori Generali, per parte degli Istituti religiosi, dei membri, non più di
due, tra esperti, che conoscano sia la materia di discussione, sia i territori,
per i quali è stato convocato il Sinodo, anche se essi non sono del luogo.
§3. I nomi dei Vescovi e dei religiosi eletti non divengano di pubblico
dominio, finché la loro elezione non sia stata ratificata dal Sommo Pontefice.
§4. Le Conferenze Episcopali e l'Unione dei Superiori Generali, di cui al§1 e
2, eleggano uno o due sostituti dei membri, uno dei quali, con l'approvazione
del Sommo Pontefice, potrà prendere parte al Sinodo solo se il membro, di cui è
sostituto, non potrà essere presente.
Articolo 7 – Documento di deputazione
All'inizio di ogni assemblea sinodale, i membri eletti presenteranno al Sommo
Pontefice, attraverso il Segretario Generale, il documento autentico della loro
deputazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di ciascuna
Conferenza, oppure, se si tratta di Religiosi, dal Presidente e dal Segretario
dell'Unione dei Superiori Generali.
Capitolo V - Commissioni di studio
Articolo 8 - Costituzione delle Commissioni di studio
§1. 1º Se la materia di cui si tratta nel Sinodo necessita di un ulteriore
approfondimento, spetta al Presidente Delegato, col consenso del Sommo
Pontefice, costituire particolari Commissioni di studio tra i Membri.
2° Spetta pertanto a ciascuno Commissione il
solo compito di stendere eventualmente una redazione migliore del testo o dare
la soluzione quando si ponesse una difficoltà.
§2. Se il Sommo Pontefice non ha stabilito diversamente, le singole Commissioni
sono formate da dodici membri, esperti nella materia, dei quali otto vengono
eletti dall'assemblea e quattro sono nominati dal Sommo Pontefice.
Articolo 9 - Elezione dei Membri delle Commissioni di studio
1º L'elezione dei Membri delle Commissioni di studio si svolge a norma del
C.I.C. can. 119, 1°.
2º Tra gli eletti o i nominati il Sommo Pontefice elegge il Presidente.
3º Membro di ogni Commissione può essere eletto qualunque Padre, eccettuati il
Presidente Delegato, il Segretario Generale e, quanto all'argomento, per il
quale è costituita la Commissione, il suo Relatore.
4º Il Segretario della Commissione sarà uno dei suoi Membri eletto da loro
stessi.
5º Prenderà parte alle Commissioni di studio il Segretario Speciale che sarà
d'aiuto nella discussione dell'argomento per il quale è stata formata la
Commissione.
Capitolo VI - Commissione per le controversie
Articolo 10 - Costituzione e compiti della Commissione per le controversie
All'inizio di ogni assemblea è costituita dal Sommo Pontefice una Commissione
di tre Membri con il compito di esaminare adeguatamente le controversie presentate
e di sottoporle al Sommo Pontefice.
Capitolo VII - Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
Articolo 11 - Istituzione della Segreteria Generale del Sinodo
§1. La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi è un'istituzione permanente a
servizio del Sinodo, posta come collegamento tra le diverse assemblee del
medesimo.
§2. Fanno parte della Segreteria del Sinodo, secondo i propri compiti, il
Segretario Generale e il Consiglio della Segreteria.
Articolo 12 - Nomina, compiti e collaboratori del Segretario Generale
§1. Il Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice ed esercita la sua
funzione secondo le disposizioni dello stesso Sommo Pontefice.
§2. È compito del Segretario Generale eseguire gli ordini e gli incarichidel
Sommo Pontefice e comunicargli tutto ciò che concerne il Sinodo.
§3. Il Segretario generale partecipa all'assemblea del Sinodo, dirige la
Segreteria Generale e ne sottoscrive gli atti.
§4. È parimenti compito del Segretario Generale preparare e promuovere i lavori
del Consiglio della Segreteria, oltre a dirigere le sedute del medesimo
Consiglio.
§5. Al Segretario Generale spetta inoltre:
1º inviare su mandato del Sommo Pontefice le lettere di convocazione e gli
ordini del giorno di ogni singola assemblea del Sinodo, nonché documenti,
istruzioni e notizie di spettanza della stessa assemblea;
2º comunicare a tutti gli interessati i nomi dei Membri o Partecipanti
designati liberamente dal Sommo Pontefice, a norma del nº X della Lettera
Apostolica Apostolica Sollicitudo del 15 settembre 1965; comunicare inoltre la
nomina, fatta dal Sommo Pontefice, del Segretario Speciale di ogni assemblea;
3º riferire al Sommo Pontefice circa lo svolgimento dei lavori del Consiglio
della Segreteria Generale;
4º preparare lo svolgimento di ogni assemblea, sottoponendo al Sommo Pontefice
gli argomenti da trattare e l'elenco dei membri per la necessaria ratifica;
5º trasmettere il verbale di ogni assemblea ai Padri Sinodali Cardinali
preposti ai Dicasteri della Curia Romana, ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori
e ai Metropoliti fuori Patriarcato delle Chiese cattoliche di Rito Orientale,
ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, come al Presidente dell'Unione dei
Superiori Generali;
6º eseguire ciò che il Sinodo dei Vescovi gli avrà affidato;
7º raccogliere, ordinare e conservare gli atti e i documenti.
§6. I collaboratori del Segretario Generale vengono nominati, con
l'approvazione del Sommo Pontefice, dal Segretario Generale e da lui dipendono.
§7. Gli stessi collaboratori vengono scelti fra ecclesiastici idonei,
preparati, dotati di scienza e prudenza.
§8. Se occorre, possono venire scelti dal Segretario Generale, con
l'approvazione del Sommo Pontefice, degli esperti tecnici.
Articolo 13 - Istituzione, compiti e riunioni del Consiglio della Segreteria
Generale
§1. Alla fine di ogni Assemblea Generale del Sinodo viene costituito il
Consiglio della Segreteria Generale.
§2. Esso è formato da quindici membri, dei quali dodici sono eletti dallo
stesso Sinodo, tenuto conto della rappresentanza dei Vescovi sparsi in tutto il
mondo, e tre sono designati dal Sommo Pontefice stesso.
§3. L'elezione dei Membri avviene per scrutinio ed ha efficacia giuridica
quando, tolti i voti nulli, risulterà a favore la maggioranza assoluta dei
votanti, oppure, dopo il primo scrutinio inefficace, la maggioranza relativa al
secondo scrutinio. Se i voti fossero in parità si procederà a norma del C.I.C.
can. 119,1° .
§4. I Vescovi eletti al Consiglio della Segreteria Generale conservano il
proprio ufficio fino alla costituzione del nuovo Consiglio nel successivo
Sinodo Generale.
§5. Spetta al Consiglio della Segreteria Generale collaborare con il Segretario
Generale:
1º nell'esaminare tutte le proposte delle Chiese cattoliche di Rito Orientale e
delle Conferenze Episcopali a riguardo delle questioni da trattare al Sinodo,
tenuto conto dell'articolo 1, 3º;
2º nel preparare i lavori da svolgere nella prossima assemblea del Sinodo;
3º nel dare consigli per l’esecuzione di quanto proposto dal Sinodo e approvato
dal Sommo Pontefice;
4º infine nelle altre questioni che il Sommo Pontefice gli avrà assegnato.
§6. I Membri del Consiglio della Segreteria Generale sono convocati dal
Segretario Generale due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che, a giudizio
del Sommo Pontefice, sembrerà opportuno.
Capitolo VIII - Segretario Speciale
Articolo 14 - Nomina del Segretario Speciale
§1. Il Segretario speciale è nominato dal Sommo Pontefice per ogni singola
assemblea in cui sia trattato un argomento del quale egli sia esperto.
§2. Se gli argomenti sono diversi, per ognuno di essi è nominato un Segretario
Speciale.
§3. Se il caso lo richiede, sono nominati dal Sommo Pontefice degli aiutanti
del Segretario Speciale.
§4. Sciolta l'assemblea, cessa il compito del Segretario Speciale.
Articolo 15 - Compiti del Segretario Speciale
§1. Il Segretario Speciale è a disposizione del Presidente Delegato, della
stessa assemblea e del Segretario Generale per approntare documenti e
relazioni; per offrire spiegazioni e notizie a tutti coloro che le
richiedessero; infine per stendere gli atti.
§2. Nella discussione dell'argomento è lecito a ciascun Padre, col consenso del
Presidente Delegato e nell'ordine da lui stabilito, chiedere spiegazioni e
notizie sia al Relatore sia soprattutto al Segretario Speciale.
Capitolo IX - Informazioni sul Sinodo
Articolo 16 - Comitato per le informazioni sul Sinodo
§1. Per dare notizie sulle riunioni e sui lavori del Sinodo viene costituito un
apposito comitato formato dal Segretario Generale, dal Presidente della
Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali, da due Padri Sinodali,
designati dal Presidente Delegato, e dal Segretario Speciale.
§2. Il Segretario del Comitato sarà l'Officiale preposto alla diffusione delle
notizie della Santa Sede (Direttore della Sala Stampa della Santa Sede).
§3. Spetta al Comitato, con l'approvazione del Presidente Delegato, stabilire
criteri e modi della diffusione delle notizie.
§4. Parimenti, sui singoli argomenti saranno svolte delle conferenze stampa ad
opera di Padri Sinodali designati dal Presidente Delegato.
PARTE SECONDA
Norme generali
Capitolo I - Convocazione del Sinodo dei Vescovi
Articolo 17 – Procedura di convocazione del Sinodo
§1. Il Sinodo dei Vescovi è convocato dal Sommo Pontefice nei tempi e nei modi
opportuni.
§2. È compito del Presidente indicare il giorno e l'ora della prossima
congregazione nonché la materia da trattare secondo l’ordine prestabilito.
§3. La convocazione dei singoli avrà luogo soltanto se il Presidente la
giudicherà necessaria.
§4. Se dovesse accadere che il Sommo Pontefice muoia dopo la convocazione del
Sinodo o durante la sua celebrazione, l'assemblea immediatamente viene sospesa,
finché il nuovo Pontefice non stabilisca di continuarla o convochi una nuova
assemblea.
Capitolo II - Vesti d’uso
Articolo 18 - Vesti d’uso in assemblea
Nelle riunioni dell'assemblea i membri, ai quali compete, useranno l'abito
piano senza mantello; gli altri la propria veste pubblica.
Capitolo III - Precedenza
Articolo 19 - Ordine di precedenza
§1. Per la precedenza si osservino le prescrizioni canoniche (cf. C.I.C e
C.C.E.O., De personis, can. 37, 3°).
§2. Se qualcuno dei membri si siede, parla e agisce fuori posto, non acquisisce
alcun diritto e non porta pregiudizio ad alcuno.
Capitolo IV - Osservanza del segreto
Articolo 20 - Obbligo di osservare il segreto
Salvo il prescritto dell'articolo 16, tutti coloro che partecipano al Sinodo
sono legati al segreto che riguarda sia gli atti preparatori sia i lavori
dell'assemblea, soprattutto per quanto riguarda i pareri ed il voto dei
singoli, come pure le deliberazioni e le conclusioni dell'assemblea.
Capitolo V – Lingua del Sinodo
Articolo 21 - Lingua da usare nell'assemblea e negli atti
Nelle riunioni del Sinodo e nella stesura degli atti si usa la lingua latina.
Capitolo VI - Raccolta e distribuzione degli atti e dei documenti
Articolo 22 - Modo di raccogliere e di distribuire gli atti e i documenti
§1. Tutti gli atti e i documenti vengono raccolti e distribuiti ad opera del
Segretario Generale.
§2. Gli argomenti, di cui si deve trattare nell'assemblea del Sinodo, sono
comunicati, se possibile, sei mesi prima dell'inizio dell'assemblea, affinché
si abbia tempo di convocare le Conferenze Episcopali per averne pareri.
Capitolo VII – Opinione delle Conferenze Episcopali
Articolo 23 - Modo di raccogliere l’opinione (Explicationes quædam, Ad art. 23)
§1. È necessario che gli argomenti da discutere, decisi dal Sommo Pontefice
nella convocazione dell'assemblea del Sinodo, siano precedentemente e
attentamente studiati da ciascuna Conferenza Episcopale o assemblea di Vescovi
di Rito Orientale.
§2. Circa l’elaborazione di questi argomenti ogni episcopato esprime una sua
opinione comune, secondo i modi ritenuti più opportuni.
§3. Questo parere viene espresso nell'assemblea del Sinodo da parte dei singoli
membri designati per il Sinodo.
Capitolo VIII - Votazioni
Articolo 24 - Espressione del voto
Dopo che i membri hanno espresso il parere di cui all'articolo 21, '3, se il
Sommo Pontefice lo avrà stabilito, si procederà alla votazione.
Articolo 25 - Formula e tipo di votazione
§1. Nel Sinodo i voti vengono espressi secondo la formula: placet, non placet,
placet iuxta modum, se si tratta dell'approvazione di uno schema nel suo
insieme o diviso per parti; vengono espressi secondo la formula: placet, non
placet, per gli emendamenti o modi da approvare e nelle altre votazioni.
§2. Chi avrà votato secondo la formula: placet iuxta modum è tenuto e
presentare il modo per iscritto, in maniera chiara e concisa.
§3. I voti vengono espressi su apposite schede, a meno che il Presidente non
decida altrimenti, per esempio con l’atto di alzarsi e sedersi o per alzata di
mano.
Articolo 26 - Maggioranza
§1. Allo scopo di raggiungere la maggioranza dei suffragi, se si tratta di
un’approvazione, si esigono i due terzi dei votanti; se invece si tratta di un
rigetto, si richiede la maggioranza assoluta di essi.
§2. Ciò che è prescritto al§1 vale sia nel caso di un parere da offrire al
Sommo Pontefice sia per le deliberazioni, dopo aver ottenuto il beneplacito
dello stesso Sommo Pontefice.
§3. Ogni volta che si pone una questione di procedura, la soluzione viene presa
a maggioranza assoluta dei votanti.
Capitolo IX - Membri assenti
Articolo 27 - Obbligo di notificare l'assenza
Chi non può intervenire alle riunioni deve notificare il motivo della sua
assenza al Presidente attraverso il Segretario Generale.
Capitolo X - Dispensa dall'obbligo di residenza
Articolo 28 - Prebende dei benefici
Tutti coloro che sono tenuti ad intervenire al Sinodo, o che a qualsiasi titolo
legittimamente vi prestano la loro opera, durante tutta la durata
dell'assemblea e finché ad esso sono presenti o servono, vengono esentati
dall'obbligo della residenza e percepiscono i redditi di ogni loro beneficio e
le distribuzioni quotidiane, eccettuate quelle che si definiscono come
destinate ai presenti.
PARTE TERZA
Procedura
Capitolo I - Riti Sacri
Articolo 29 - Inaugurazione e chiusura dell'assemblea
§1. L'assemblea del Sinodo si apre con la celebrazione della Santa Messa e con
il canto solenne del Veni, Creator Spiritus.
§2. La medesima assemblea si chiude con la celebrazione della Santa Messa e il
canto solenne del Te Deum.
Capitolo II - Relazione introduttiva
Articolo 30 - Preparazione della Relazione
§1. La Relazione con la quale viene esposta, illustrata e sviluppata la materia
da trattarsi nel Sinodo, è preparata da quel Vescovo al quale il Sommo
Pontefice ha affidato questo compito, in occasione della convocazione di ogni
singola assemblea.
§2. Il Relatore deve essere coadiuvato dal Segretario Speciale.
Articolo 31 - Trasmissione della Relazione (Explicationes quædam, Ad art. 31)
Il testo della Relazione, che dovrà essere letta in Sinodo, dovrà pervenire
almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'assemblea al Segretario Generale, che
ne prepara gli esemplari per i membri.
Capitolo III - Presa di possesso del Presidente Delegato
Articolo 32 – Procedura della presa di possesso
All'inizio del Sinodo riunito in assemblea, il Segretario Generale, se sarà il
caso, darà lettura del documento pontificio, con il quale si nomina il
Presidente Delegato, il quale prende immediatamente possesso del suo ufficio.
Capitolo IV - Procedura delle assemblee del Sinodo
Articolo 33 - Presentazione e illustrazione degli argomenti
Il Presidente annunzia l'argomento da discutere e invita il Relatore ad esporre
per sommi capi la relazione già preparata e distribuita ai Padri e la spiega
con l'aiuto, se necessario, del Segretario Speciale.
Articolo 34 - Circoli minori (Explicationes quædam, Ad art. 34; Modus
procedendi in Circulis Minoribus, pagg. 3-7)
Terminata la relazione, il Presidente, se lo giudicherà opportuno, può
promuovere la discussione dell'argomento in circoli minori. In questi gruppi
distinti per lingua i Padri sinodali eleggano un moderatore e, terminata la
discussione dell'argomento, incarichino l’uno o l’altro Padre di parlare a nome
degli altri nella riunione generale.
Articolo 35 - Discussione degli argomenti (Explicationes quædam, Ad art. 35)
§1. 1º Il Presidente, secondo la lista preparata dal Segretario Generale,
invita a parlare i membri che il giorno prima hanno dato a questo fine il loro
nome.
2º I Padri, che hanno chiesto la parola, si succedono in questo ordine: prima
parlano, secondo la precedenza (art. 19), quelli che intervengono a nome delle
Conferenze Episcopali, quindi gli altri, secondo la lista suddetta.
3º I rappresentanti delle Conferenze Episcopali parlino a nome delle medesime,
secondo le facoltà ricevute.
4º A riguardo di un medesimo argomento sia uno solo il Padre che parla a nome
della Conferenza.
§2. 1º Qualora siano in molti ad aver chiesto la parola, i Padri sono pregati
di non ripetere quanto altri hanno già esposto, ma facciano un breve cenno a
quello che è stato già detto.
2º Nello stesso caso è compito del Presidente Delegato, o personalmente o
tramite un Padre da lui incaricato (art. 3, 2 ), convocare in separate riunioni
i Padri oratori per concordare, salva la libertà di tutti, di far parlare
alcuni a nome di tutti, secondo la diversità dei pareri.
§3. 1º Tutti coloro che hanno chiesto di parlare, anche se non parlano,
consegneranno per iscritto le loro osservazioni alla Segreteria.
2º Coloro invece che parlano mantengano i loro interventi entro il tempo
stabilito dal Presidente.
Articolo 36 - Risposte
§1. Se un Padre, dopo aver ascoltato le opinioni degli altri, intende
rispondere o fare obiezioni, può chiederne facoltà al Presidente.
§2. È compito del Presidente concedere la facoltà di rispondere e stabilire il
giorno in cui la risposta avrà luogo.
§3. Nel giorno stabilito, il Presidente, secondo la lista approntata dal
Segretario Generale, chiama i Padri che hanno chiesto di rispondere.
§4. Se il Presidente non ha definito la durata delle risposte, gli oratori
limitino le loro risposte ad un brevissimo intervento.
§5. Gli oratori possono rispondere a nome di più membri; se ciò faranno devono
indicarne i nomi.
§6. Le risposte devono essere poi trasmesse per iscritto al Segretario
Generale.
Articolo 37 - Commissioni di studio (Explicationes quædam, Ad art. 37)
§1. Se dopo la discussione sembra necessario approfondire ulteriormente
l’argomento, il Presidente Delegato, con il consenso del Sommo Pontefice e nei
modi da lui stabiliti (cf. art. 8), può costituire una speciale Commissione
addetta a questo compito.
§2. Nel frattempo si procede all'esame dell’argomento successivo.
§3. 1º Quando la Commissione di studio avrà presentato le sue conclusioni,
queste saranno illustrate ai membri da un Relatore incaricato dalla
Commissione.
2º A richiesta dei Padri, il Presidente può concedere una brevissima
discussione circa queste conclusioni; tale discussione si svolge secondo
l'articolo 35.
Articolo 38 - Espressione del voto (Explicationes quædam, Ad art. 38)
§1. Chiusa la discussione, i singoli Padri esprimono il loro parere ai sensi
dell’opinione, di cui all'articolo 23,§2, con voto scritto, da trasmettersi poi
al Segretario Generale.
§2. Se per volontà del Sommo Pontefice si debba procedere ad una votazione,
questa si svolge a norma degli artt. 24-26.
Articolo 39 - Esame dei modi
§1. Il Segretario Speciale raccoglie i modi esaminati, li mette in ordine e con
il Segretario Generale ne cura la stampa.
§2. Nel tempo stabilito, i Padri, ascoltata la Relazione, procedono alla
votazione dei singoli modi.
§3. La votazione dei modi si fa con la formula: placet, non placet.
§4. I modi che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si ritengono approvati
dai Padri.
Capitolo V - Relazione sui lavori
Articolo 40 - Stesura della Relazione
Al termine dei lavori dell'assemblea, il Segretario Generale, coadiuvato dal
Segretario Speciale, redige una Relazione nella quale vengono descritti i
lavori svolti sull'argomento o sugli argomenti esaminati e le conclusioni
raggiunte dai Padri.
Articolo 41 - Presentazione della Relazione al Sommo Pontefice
La Relazione di cui all'art. 40 è presentata al Sommo Pontefice dal Presidente
Delegato e dal Segretario Generale.
Explicationes quædam, osservazioni circa il regolamento del sinodo dei vescovi
I. Circa l’art. 23 -Modo di raccogliere i pareri
Questo articolo del Regolamento prescrive che i Delegati delle singole
Conferenze Episcopali manifestino l’opinione comune dei loro Confratelli
nell’episcopato, circa gli argomenti, che il Sommo Pontefice nella convocazione
del Sinodo ha stabilito che vengano trattati. Ma, perché riferiscano
possibilmente in modo più accurato questa opinione, i Delegati, dopo aver
manifestato il parere della maggioranza, si impegnino ad esporre anche il
pensiero della minoranza della propria Conferenza.
II. Circa l’art. 31 -Trasmissione della Relazione
Si tratta della Relazione “da leggere…in Sinodo”. Tuttavia questa esposizione
non deve essere intesa necessariamente come lettura del testo intero, poiché il
Regolamento del Sinodo (art. 33) recita: “Il Presidente annunzia l’argomento da
discutersi e chiama il relatore che espone e spiega per sommi capi la relazione
già preparata e distribuita ai Padri”.
III. Circa l’art. 34 - Circoli Minori
In questo articolo si dispone che i Circoli Minori attraverso il proprio
Relatore manifestino in Congregazione Generale quanto è stato fatto nella
propria discussione. Quindi non si esclude (anzi talvolta può essere opportuno)
che il Presidente Delegato promuova in aula una discussione circa le proposte
dei Circoli Minori.
IV. Circa l’art. 35 - Discussione degli argomenti
§ 1. 2º L’ordine di precedenza, del quale ivi si parla, riguarda,
evidentemente, quelli che, o per conto della propria Conferenza o a nome
proprio, hanno chiesto insieme (per esempio, nella stessa sessione) la parola.
§ 1. 4º Quando si dice che un unico Delegato debba intervenire “su un medesimo
argomento”, tali parole vanno intese nel senso “di una medesima parte” della
discussione indicata dal Presidente Delegato.
§ 2 Non si dice nulla della facoltà propria del Presidente Delegato di porre
fine alla discussione, qualora si protragga eccessivamente. Ma è chiaro che
compete al Presidente Delegato di proporre all’assemblea dei Padri Sinodali
riuniti in Aula che si ponga termine alla discussione. Nel qual caso si prenda
la decisione a maggioranza di voti.
§ 3. 1º Ivi si stabilisce che “tutti coloro che hanno chiesto di parlare, anche
se non parlano, consegneranno per iscritto le loro osservazioni alla Segreteria
Generale”. L’intento di questa prescrizione è che anche le osservazioni
consegnate solo per iscritto siano esaminate e considerate dalla Commissione
deputata alla redazione del documento finale.
V. Circa l’art. 37 - Commissioni di studio
Ivi si parla solo delle Commissioni di studio, ma non si dice nulla delle Commissioni
che il Presidente Delegato potrebbe ritenere utili per la preparazione del
documento finale da sottoporre a votazione. Se il Presidente Delegato decide di
istituire questa Commissione, di essa faranno parte il Relatore, il Segretario
Speciale e alcuni altri scelti dal Presidente Delegato (sia tra Padri Sinodali,
sia tra gli esperti) e presiederà questa Commissione lo stesso Presidente
Delegato.
Questa Commissione si occuperà della redazione del documento finale, appena
l’elenco delle propositiones, elaborate nei Circoli Minori, sarà stato messo ai
voti e approvato dai Padri dell’assemblea stessa.
VI. Circa l’art. 38 - Espressione del voto
Nell’art. 38,§ 1 si stabilisce che i singoli Padri manifestino il loro parere a
proposito dell’opinione, di cui si tratta nell’art. 23,§ 2, attraverso il voto
da consegnare per iscritto al Segretario Generale.
Da alcuni è stato avanzato il dubbio se questo obbligo sia talmente stretto che
il Delegato della Conferenza dei Vescovi, nell’esprimere il suo voto, sia del tutto
tenuto a seguire il parere della Conferenza o possa esprimere un’altra
opinione, sulla base delle convinzioni emerse dalla discussione.
Già nell’Assemblea Generale dell’anno 1971, nella XXXª Congregazione Generale
tenuta il 30 ottobre, il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi spiegò che
questo obbligo di seguire il parere della Conferenza, a norma del Regolamento
del Sinodo, deve essere considerato, in qualche modo, relativo. Il Delegato
infatti è tenuto a presentare nella discussione sinodale il parere della
Conferenza, poiché ha ricevuto l’incarico di parlare nel modo stabilito dalla
Conferenza. Ma se in seguito, nel corso dei lavori sinodali, dopo aver
ascoltato quanto detto nelle discussioni plenarie e nei Circoli Minori,
raggiunge una convinzione diversa, esprime il voto secondo coscienza, tenendo
in considerazione gli orientamenti della propria Conferenza e ponderando
attentamente i pareri derivati dalla discussione, nell’intento del bene della
Chiesa universale.
Tuttavia, se in qualche caso concreto l’incarico della Conferenza fosse
assoluto e lo stesso Delegato non rifiuta in coscienza l’obbligo di votare in
questo senso circa alcuni punti particolari indicati in modo speciale, allora
il voto avviene secondo il parere della Conferenza.
Modus procedendi in circulis minoribus, la procedura nei circoli linguistici
I. Scopo dei circoli
Nello svolgimento del dibattito sinodale, il Presidente Delegato, se lo ritiene
opportuno, può proporre ai Circoli Minori, istituiti per lingue (cfr.
Regolamento del Sinodo dei Vescovi, art. 34), l’ulteriore discussione di alcune
questioni. I singoli Padri Sinodali parteciperanno al circolo che avranno
scelto. Tutti e singoli i circoli tratteranno gli stessi argomenti indicati dal
Presidente Delegato.
Lo scopo di questi Circoli Minori consiste nell’offrire ai Padri l’opportunità
di esprimere le proprie opinioni, di confrontarle, perché alla fine appaia e si
dichiari sinteticamente su quali opinioni ci sia consenso e su quali dissenso.
Questo confronto deve portare di per sé ad opinioni più concordi o anche, si
spera, ad un consenso generale, tuttavia si dovrà sempre tener conto di ogni
opinione opposta o diversa.
II. Costituzione e composizione dei circoli
I Circoli Minori saranno costituiti e agiranno dopo che lo avrà deciso il
Presidente Delegato. Con il benestare del medesimo Presidente, ai Padri riuniti
in congregazione plenaria sarà chiesto se vogliano discutere di qualche
argomento nei circoli. Peraltro la stessa assemblea plenaria potrà richiedere
al Presidente l’intervento dei circoli se all’occasione questo sarà considerato
come metodo più opportuno di discutere.
I Padri Sinodali si distribuiranno nei circoli secondo le seguenti lingue:
latina, francese, inglese, italiana, spagnola con la portoghese, tedesca. Se i
Padri saranno in molti a chiedere di partecipare ad un circolo, quel circolo
potrà essere diviso in sezioni. La divisione in sezioni si farà abitualmente
per ordine alfabetico, come risulta nell’indice nominale dei Padri.
II. Ordinamento dei circoli e discussione sul tema
Gli argomenti da trattare nei Circoli Minori siano stabiliti dal Presidente
Delegato e dal Segretario Generale e, all’occorrenza, vengano definiti con la
stessa formula i dubbi da porre a votazione, cosicché in tutti i circoli siano
trattati gli stessi argomenti e si risponda alle stesse domande.
1.Moderatore
a) Moderatore di ciascun circolo sarà uno dei Padri Sinodali che ne fanno
parte. Viene eletto all’inizio della prima sessione dai membri del medesimo
circolo, con voto segreto (cfr. C.I.C., can. 172 1§, 2º) su scheda, a
maggioranza relativa.
b) Spetta al Moderatore:
- annunciare palesemente gli argomenti proposti dal Presidente Delegato ai
singoli circoli;
guidare la discussione;
curare che la discussione non esca dal tema o dagli argomenti stabiliti;
promuovere la partecipazione attiva dei Membri;
decidere quale argomento debba essere trattato invece di altri e stabilire i
tempi concessi agli interventi, qualora si dia questa o quella necessità per
mancanza di tempo.
2. Relatore
a)Relatore di ciascun circolo sarà uno o l’altro dei Padri Sinodali che ne
fanno parte. Viene eletto dai membri dello stesso circolo, con voto segreto
(cfr. C.I.C., can. 172 1§, 2º) su scheda, a maggioranza relativa. Sembra
conveniente che l’elezione avvenga all’inizio della prima sessione.
b)Spetta al Relatore:
alla fine delle singole sessioni fare la sintesi delle opinioni espresse, di
quelle concordi come di quelle discordi;
al termine della discussione sul tema preparare una relazione, con l’approvazione
dei Membri del circolo, che contenga tutte le suddette opinioni, sia quelle
concordi che quelle discordi;
riferire le proposte votate dai Membri.
- Se sarà necessario, possono esserci due Relatori, dei quali uno espone la
Relazione della maggioranza, l’altro la Relazione della minoranza.
3. Segretario
Segretario di ciascun circolo sarà un Sacerdote addetto alla Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi.
Spetta al Segretario:
assistere il Moderatore;
assistere il Relatore nel preparare la Relazione e tutti i Membri del circolo
per ogni intervento tecnico, a loro eventuale richiesta;
adempiere alle eventuali richieste da parte dei membri del circolo;
redigere il verbale delle sessioni del circolo da consegnare alla Segreteria
Generale.
IV. Lettura in congregazione generale
Al momento stabilito dal Presidente Delegato, i Relatori, a nome dei Membri di
ciascun circolo, leggeranno in Congregazione Generale la Relazione, di cui
sopra (III-2).
All’art. 34 del Regolamento del Sinodo si dispone che i Circoli Minori
attraverso il proprio Relatore manifestino in Congregazione Generale quello che
è stato fatto nella loro discussione. Quindi non si esclude (anzi talvolta può
essere opportuno) che il Presidente Delegato promuova in aula una discussione delle
proposte dei Circoli Minori. Al termine delle Relazioni dei circoli in
Congregazione Generale, a norma dell’art. 36 del Regolamento del Sinodo può
essere data facoltà di rispondere ai Padri Sinodali che ritenessero necessario
apportare integrazioni, emendamenti o spiegazioni circa il contenuto delle
Relazioni.
Città del Vaticano, 27 settembre 1971
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