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Sinodo dei vescovi
XI Assemblea Generale ordinaria

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  • Annesso 1.   INFORMAZIONE GENERALE SINODALE
    • IV. DOCUMENTI UFFICIALI IV.1. CODICE DI DIRITTO CANONICO (CC. 342-348)
      • IV.3. LETTERA APOSTOLICA APOSTOLICA SOLLICITUDO (TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO INSTITUTIVO DEL SINODO DEI VESCOVI) DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II, 15 SETTEMBRE 1965 (TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO INSTITUTIVO DEL SINODO DEI VESCOVI PER LA CHIESA UNIVERSALE)
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IV.3. LETTERA APOSTOLICA APOSTOLICA SOLLICITUDO (TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO INSTITUTIVO DEL SINODO DEI VESCOVI) DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II, 15 SETTEMBRE 1965 (TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO INSTITUTIVO DEL SINODO DEI VESCOVI PER LA CHIESA UNIVERSALE)

Lettera apostolica Motu proprio di Papa Paolo VI con il quale si istituisce il Sinodo dei Vescovi per la Chiesa universale (AAS 57 [1965], pp. 775-780).
La sollecitudine apostolica, con la quale, scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie ed i metodi del sacro apostolato alle accresciute necessità dei nostri giorni ed alle mutate condizioni della società, ci induce a rafforzare con più stretti vincoli la Nostra unione con i Vescovi "che lo Spirito Santo ha costituito...per governare la Chiesa di Dio" (At 20,28). A ciò siamo mossi non solo dal rispetto, dalla stima e dalla riconoscenza, con cui a buon diritto circondiamo tutti i Venerabili Fratelli nell'Episcopato, ma anche dal gravissimo onere di Pastore universale a Noi imposto, per il quale dobbiamo condurre il Popolo di Dio ai pascoli eterni. Infatti, in questa nostra età, veramente turbinosa e piena di pericoli, ma tanto largamente aperta ai soffi salutari della grazia divina, esperimentiamo ogni giorno quanto giovi al Nostro dovere apostolico una tale unione con i sacri Pastori, che perciò Noi intendiamo in ogni modo promuovere e favorire, "affinché -come altrove abbiamo affermato - non Ci venga a mancare il sollievo della loro presenza, l'aiuto della loro prudenza ed esperienza, la sicurezza del loro consiglio, l'appoggio della loro autorità" (Discorso ai Padri conciliari a chiusura del terzo periodo (AAS, 56 [1964], p. 1011).
Perciò, soprattutto durante la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, era naturale che nel Nostro animo restasse fermamente questa Nostra persuasione circa il tempo e la necessità di ricorrere sempre più all'aiuto dei Vescovi per il bene della Chiesa universale. Anzi il Concilio Ecumenico è stato anche la causa che Ci ha fatto concepire l'idea di istituire uno speciale consiglio permanente di sacri Pastori, e ciò affinché anche dopo il Concilio continuasse a giungere al popolo cristiano quella larga abbondanza di benefici, che durante il Concilio felicemente si ebbe dalla viva unione Nostra con i Vescovi.
Ed ora, volgendo ormai il Concilio Ecumenico Vaticano II alla conclusione, riteniamo sia giunto il momento opportuno per tradurre finalmente in realtà il progetto da tempo concepito; e ciò facciamo tanto più volentieri in quanto sappiamo che i Vescovi del mondo cattolico appoggiano apertamente questo Nostro progetto, come risulta dai pareri di molti sacri Pastori, che a tal proposito sono stati espressi nel Concilio Ecumenico.
Così, dopo aver maturamente considerato ogni cosa, per la Nostra stima ed il Nostro rispetto nei riguardi di tutti i Vescovi cattolici, e per dare ai medesimi la possibilità di prendere parte in maniera più evidente e più efficace alla Nostra sollecitudine per la Chiesa universale, motu proprio e con la Nostra autorità erigiamo e costituiamo in questa alma Città un consiglio permanente di Vescovi per la Chiesa universale, soggetto direttamente ed immediatamente alla Nostra potestà e che con nome proprio chiamiamo Sinodo dei Vescovi. Questo Sinodo, che, come ogni instituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato, è retto dalle seguenti norme generali.

I
Il Sinodo dei Vescovi, per il quale vescovi scelti nelle varie parti del mondo apportano al Supremo Pastore della Chiesa un aiuto più efficace, viene costituito in maniera tale che sia: a) una instituzione ecclesiastica centrale; b) rappresentante tutto l'episcopato cattolico; c) perpetua per sua natura; d) quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti in modo temporaneo ed occasionale.

II
Al Sinodo dei Vescovi spetta per sua natura il compito di dare informazioni e consigli. Potrà anche godere di potestà deliberativa, quando questa gli sia stata conferita dal Romano Pontefice; al quale spetta però in tal caso ratificare le decisioni del Sinodo.
1. I fini generali del Sinodo dei Vescovi sono:
a) favorire una stretta unione e collaborazione fra il Sommo Pontefice ed i vescovi di tutto il mondo;
b) procurare una informazione diretta ed esatta circa i problemi e le situazioni che riguardano la vita interna della Chiesa e l'azione che essa deve condurre nel mondo attuale;
c) rendere più facile l'accordo delle opinioni almeno circa i punti essenziali della dottrina e circa il modo d'agire nella vita della Chiesa.
2. I fini speciali ed immediati sono:
a) scambiarsi le opportune notizie;
b) esprimere il proprio parere circa gli affari, per i quali il Sinodo volta per volta viene convocato.

III
Il Sinodo dei Vescovi è sottomesso direttamente ed immediatamente all'autorità del Romano Pontefice, al quale inoltre spetterà:
1. convocare il Sinodo, ogni volta che gli parrà opportuno, e fissare il luogo delle riunioni;
2. ratificare l'elezione dei membri, di cui si tratta nei nn. V e VIII;
3. fissare l'oggetto delle questioni da trattare, almeno sei mesi prima della riunione del Sinodo, se sarà possibile;
4. fare spedire la materia degli argomenti da trattarsi a coloro che devono intervenire nella discussione di tali questioni;
5. stabilire l'ordine del giorno;
6. Presiedere il Sinodo di persona o per mezzo di altri.

IV
Il Sinodo dei Vescovi può essere riunito in assemblea generale, in assemblea straordinaria e in assemblea speciale.

V
Il Sinodo dei Vescovi riunito in assemblea generale comprende innanzi tutto e per sé:
1. a) i Patriarchi, gli Arcivescovi maggiori ed i Metropoliti fuori dei Patriarcati delle Chiese cattoliche di rito orientale;
b) i Vescovi eletti dalle singole Conferenze Episcopali nazionali, secondo il n. VIII;
c) i Vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali di più nazioni, costituite cioè per quelle nazioni che non hanno una Conferenza propria, secondo il n. VIII;
d) a questi si aggiungono dieci religiosi rappresentanti gli istituti religiosi clericali, eletti dall'Unione Romana dei Superiori Generali.
2. All'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi partecipano anche i Cardinali preposti alla direzione dei Dicasteri della Curia Romana.

VI
Il Sinodo dei Vescovi riunito in assemblea straordinaria comprende:
1. a) i Patriarchi, gli Arcivescovi maggiori ed i metropoliti fuori dei Patriarcati delle Chiese cattoliche di rito orientale;
b) i presidenti delle Conferenze Episcopali nazionali;
c) i presidenti delle Conferenze Episcopali di più nazioni, costituite cioè per quelle nazioni che non hanno una Conferenza propria;
d) tre religiosi rappresentanti gli istituti religiosi clericali, eletti dall'Unione Romana dei superiori generali.
2. All'assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi partecipano anche i Cardinali preposti alla direzione dei Dicasteri della Curia Romana.

VII
Il Sinodo dei Vescovi riunito in assemblea speciale comprende i Patriarchi, gli Arcivescovi maggiori e i Metropoliti fuori dei Patriarcati delle Chiese cattoliche di rito orientale, come pure coloro che rappresentano sia le Conferenze Episcopali di una o più nazioni sia gli istituti religiosi, come è stato stabilito al n. V e al n. VIII; purché tutti appartengano alle regioni per le quali il Sinodo dei Vescovi è stato convocato.

VIII
I Vescovi, che rappresentano le singole Conferenze Episcopali nazionali, vengono eletti secondo le seguenti norme:
a) uno per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non superi i 25 membri;
b) due per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non superi i 50 membri;
c) tre per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che non superi i 100 membri;
d) quattro per ogni singola Conferenza Episcopale nazionale che abbia più di 100 membri.
Le Conferenze Episcopali di più nazioni eleggono i loro raprresentanti secondo le medesime norme.

IX
Nell'eleggere i rappresentanti delle Conferenze Episcopali di una o più nazioni e degli istituti religiosi nel Sinodo dei Vescovi, si dovrà tener conto non solo della scienza e della prudenza in genere dei candidati, ma anche della loro conoscenza teorica e pratica della materia che sarà trattata dal Sinodo.

X
Il Sommo Pontefice, se riterrà opportuno, può aumentare il numero dei membri del Sinodo dei Vescovi, aggiungendo sia Vescovi, sia membri religiosi che rappresentano gli istituti religiosi, sia infine degli esperti ecclesiatici, fino al 15% del numero totale dei membri, di cui ai nn. V e VII.

XI
Allorchè si conclude l'assemblea, per la quale il Sinodo dei Vescovi è stato convocato, cessano per il fatto stesso sia il raggruppamento di persone del Sinodo medesimo sia gli uffici e le cariche affidate ai singoli membri come tali.

XII
Il Sinodo dei Vescovi ha un Segretario permanente o generale, aiutato da un ragionevole numero di persone. Inoltre ogni assemblea del Sinodo dei Vescovi ha il suo Segretario speciale, che resta in carica fino alla conclusione dell'assemblea medesima. Sia il Segretario generale sia i Segretari speciali sono nominati dal Sommo Pontefice.
Decretiamo e stabiliamo queste cose, nonostante qualsiasi altra contraria.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 settembre 1965, anno terzo del Nostro Pontificato

Paulus PP. VI




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