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Essendo chiara cosa e
manifesta che quest'esterna polizia della Chiesa s'adattò a quella
dell'Imperio, onde sorsero gl'esarchi primati
ed i metropolitani corrispondenti a' magistrati dell'Imperio, secondo la maggiore o minor estensione delle
diocesi e delle provincie ch'essi governavano, in conseguenza di ciò ne doveva
seguire che, siccome nell'Imperio v'era un capo che lo reggeva, qual era
l'imperatore, così nella Chiesa dovesse
parimenti sorgere uno che tutta la reggesse e fosse il supremo
commandante ed ispettore sopra tutti i patriarchi, esarchi e metropolitani,
siccome era l'imperatore sopra tutti i
magistrati dell'Imperio. Coloro che negano questa prerogativa al pontefice
romano, pareggiandolo agl'altri esarchi, né dandogli maggior potestà
nella propria diocesi di quella che avevano
tutti gl'altri nelle loro, nelle quali egli non poteva por mano, per isfuggir questa difficoltà si riducono a dire
che non in tutto l'esterior polizia della Chiesa si conformò a quella
dell'Imperio, e che perciò non ebbe alcuno
che fosse vescovo universale ad imitazione dell'imperatore, che siccome
questi governava tutto l'Imperio, così quegli
dovesse governar tutta la Chiesa. Infra gl'altri Bingamo, Orig. eccl., lib.
IX, cap. I, § VIII, così si sbriga
dicendo: «Exemplum reipublicae non in
omnibus est imitata. Non habuit umquam
universalem aliquem episcopum in universalis imperatoris imitationem; neque orientalem et occidentalem
pontificatum in imitationem orientalis et occidentalis Imperii; nec
quatuor magnos administratores
spirituales, convenientes quatuor magnis status ministris,
praefectis videlicet praetorio in civili Imperio».
Ma costoro sono caduti in
quest'errore perché, confondendo l'interno
coll'esterno della Chiesa, non hanno saputo ben distinguere queste due appartenenze. La Chiesa interna
e spirituale da Cristo fondata non
aveva mestieri di conformarsi coll'Imperio, né prender da quello forma e disposizione. In questa uno è il vescovo, come s'è detto, uno è il capo ed il maestro,
Cristo; né ha niente d'esterno, di appariscente ed operoso. Può sussistere
senza tempii, senza altari e senza
tanti fastosi ministri. Di pochi e semplici riti ha bisogno, e, siccome diceva S. Epifanio, da' soli preti e diaconi tutte
le funzioni di questa Chiesa possono adempirsi. Tutto quello che ha ora d'esterno fu aggiunto da che Costantino Magno la fece ricevere
nell'Imperio, e per conseguenza, come quivi stabilita, dovevano gl'imperatori prenderne cura e pensiero,
come supremi direttori di tutto ciò
che dentro l'Imperio è racchiuso; e perciò a ragione soleva dire Costantino a' vescovi: «Vos quidem in iis quae intra Ecclesiam sunt episcopi estis. Ego vero in
iis quae extra geruntur episcopus a Deo sum constitutus». Or, questa
Chiesa esterna anche in aver un capo visibile e supremo direttore
si conformò all'Imperio, e siccome
ebbe gl'esarchi ed i metropolitani corrispondenti agl'uffiziali
dell'Imperio, così ebbe un supremo direttore, e questi era l'imperatore; e
diviso l'Imperio, gl'imperatori d'Occidente
avevano cura della Chiesa occidentale, e quelli d'Oriente dell'orientale.
Certamente che, divisa questa Chiesa in tanti esarchi, l'uno
indipendente dall'altro, ed avendo pure metropolitani non sottoposti
ad alcun esarca, ma anche per se stessi con indipendenza dagl'altri
governavano le loro chiese, se non vi fosse stato un capo e supremo direttore che v'avesse la cura e
l'ispezzione, si sarebbe veduta in
molte confusioni e disordini. Quindi, quando infra di loro accadevano
discordie o intorno alla dottrina o disciplina, perché non mettessero sotto sopra l'Imperio, convocavano gl'imperatori
i concili, ed in quelli presidendo, facevano esaminare da' vescovi i punti
controvertiti di religione, lasciando ad essi, come più periti, la conoscenza del dritto, perché risolvessero le controversie, e quelle, secondo la pluralità de' voti,
decidessero, affinché i sudditi
avessero certi dogmi da dover seguitare, e dichiarare le contrarie opinioni per false ed ereticali; sapessero
il doverle schivare, e con ciò le
risse e discordie si spegnessero affatto, doppo che i concili avevano
per mezzo de' loro canoni deciso ciò che parevagii più conforme alla dottrina che Cristo ed i suoi apostoli insegnarono; che nell'Imperio tal credenza dovesse tenersi e
non altra, minacciando esili,
proscrizioni, infamia, molti ed altri castighi contro coloro che non
l'eseguissero. In cotal guisa erano ben distinte le appartenenze: a' vescovi ne' punti di dottrina e di religione si lasciava la cognizione del dritto, perché ciò
apparteneva alla Chiesa interna. Ma, perché esterna, il costringimento ed il commando in far eseguire da' popoli, poiché la Chiesa non
aveva imperio e giurisdizione alcuna,
s'apparteneva agl'imperatori, li quali, come capi dell'esterior polizia della Chiesa, per mezzo
delle loro costituzioni che
promulgavano per tutto l'Imperio, affinché quello si mantenesse in tranquillità e riposo e non si vedesse
ardere tra sedizioni e tumulti, che
soglion esser più perniciosi allo Stato quando siano cagionati per causa di religione, commandavano
che si detestassero le opinioni qualificate da' concili per eretiche,
si confessasse da tutti la tal credenza da essi prescritta e non si disputasse
l'avvantaggio sopra tali articoli.
Per questa ragione leggiamo nel lib. XVI
del Codice teodosiano tante costituzioni sopra ciò stabilite, e nel Codice di Giustiniano que' titoli: «De summa
trinitate», «de ss. Ecclesiis», «De
clericis et haereticis», e non ad altro fine Giustiniano diede fuori quella sua professione
di fede, della quale si parlerà a suo luogo, se non che tutti i sudditi
dell'Imperio sapessero qual credenza dovevano tenere su que' articoli.
Molti che non sanno, né distinguono ciò che
s'appartiene all'esterna o interna polizia
ecclesiastica, si maravigliono, anzi riprendono Teodosio e Giustiniano,
perché ponessero a ciò mano; ma non se ne maravigliavano gl'istessi vescovi e Padri antichi che sapevano questo essere propria incombenza degl'imperatori; le quali cose,
trascurandole, dovevano renderne conto a Iddio, il quale gl'avea
costituiti ispettori e diffensori della sua Chiesa, perché nell'Imperio fosse
conservata pura e monda.
Ne' punti di disciplina
ecclesiastica era maggiore la potestà e la cura degl'imperatori. Essi,
come capi di tutti i vescovi, dovevano prenderne
cura e pensiero. Ergevano perciò le metropoli; dichiaravano gl'esarchi ed i metropolitani; mandavano a'
medesimi il pallio in segno della giurisdizione che sopra le provincie e
diocesi a loro sottoposte amministravano, siccome si vedrà chiaro ne' seguenti capitoli. Disponevano non meno delle
persone che delle robbe ecclesiastiche, dando a' vescovi norma intorno
all'elezioni, età, requisiti, ed
intorno all'amministrazione de' beni, siccome è manifesto dal Codice teodosiano e di Giustiniano, e molto più dalle sue
Novelle. Sicché intorno a questa esterna disciplina non deve ricercarsi altro centro per mantener l'unità, né
l'altro capo visibile che
gl'imperatori istessi che n'erano i direttori, dopo che nell'Imperio fu ammessa la religion cristiana; poiché,
siccome ad essi s'apparteneva
d'invigilare a tutto ciò ch'era dentro l'Imperio, così doveva appartenere l'ispezione sopra l'esterior
polizia della Chiesa: giacché, come
diceva Otato Melivitano, «la Chiesa è dentro l'Imperio, non già l'Imperio dentro la Chiesa».
E poiché una delle
maggiori preeminenze era quella d'innalzare ed abbassare le sedi de'
vescovi, quindi nacque il cangiamento dell'esterior
polizia fin qui rapportata nel V e VI secolo, poiché, avendo gl'imperatori
d'Oriente innalzato cotanto il vescovo di Costantinopoli,
pareggiandolo a quello di Roma, ne venne quel cangiamento che saremo per rapportare ne' capitoli seguenti.
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