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Pietro Giannone
Il Triregno

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO TERZO DEL REGNO PAPALE
    • PERIODO SECONDO DALLA CONVERSIONE DI COSTANTINO M. INFINO ALLA MORTE DELL'IMPERATOR GIUSTINIANO IL GRANDE E PONTIFICATO DI GREGORIO MAGNO
      • CAP. IV I capi e moderatori di quest'esterior ecclesiastica polizia erano gl'imperatori cristiani, come supremi ispettori da Dio costituiti per averne cura e protezione.
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CAP. IV
I capi e moderatori di quest'esterior ecclesiastica polizia erano
gl'imperatori cristiani, come supremi ispettori da Dio costituiti
per averne cura e protezione.

Essendo chiara cosa e manifesta che quest'esterna polizia della Chiesa s'adattò a quella dell'Imperio, onde sorsero gl'esarchi primati ed i metropolitani corrispondenti a' magistrati dell'Imperio, secondo la maggiore o minor estensione delle diocesi e delle provincie ch'essi governavano, in conseguenza di ciò ne doveva seguire che, siccome nell'Imperio v'era un capo che lo reggeva, qual era l'imperatore, così nella Chiesa dovesse parimenti sorgere uno che tutta la reggesse e fosse il supremo commandante ed ispettore sopra tutti i patriarchi, esarchi e metropolitani, siccome era l'imperatore sopra tutti i magistrati dell'Imperio. Coloro che negano questa prerogativa al pontefice romano, pareggiandolo agl'altri esarchi, né dandogli maggior potestà nella propria diocesi di quella che avevano tutti gl'altri nelle loro, nelle quali egli non poteva por mano, per isfuggir questa difficoltà si riducono a dire che non in tutto l'esterior polizia della Chiesa si conformò a quella dell'Imperio, e che perciò non ebbe alcuno che fosse vescovo universale ad imitazione dell'imperatore, che siccome questi governava tutto l'Imperio, così quegli dovesse governar tutta la Chiesa. Infra gl'altri Bingamo, Orig. eccl., lib. IX, cap. I, § VIII, così si sbriga dicendo: «Exemplum reipublicae non in omnibus est imitata. Non habuit umquam universalem aliquem episcopum in universalis imperatoris imitationem; neque orientalem et occidentalem pontificatum in imitationem orientalis et occidentalis Imperii; nec quatuor magnos administratores spirituales, convenientes quatuor magnis status ministris, praefectis videlicet praetorio in civili Imperio».

Ma costoro sono caduti in quest'errore perché, confondendo l'interno coll'esterno della Chiesa, non hanno saputo ben distinguere queste due appartenenze. La Chiesa interna e spirituale da Cristo fondata non aveva mestieri di conformarsi coll'Imperio, né prender da quello forma e disposizione. In questa uno è il vescovo, come s'è detto, uno è il capo ed il maestro, Cristo; né ha niente d'esterno, di appariscente ed operoso. Può sussistere senza tempii, senza altari e senza tanti fastosi ministri. Di pochi e semplici riti ha bisogno, e, siccome diceva S. Epifanio, da' soli preti e diaconi tutte le funzioni di questa Chiesa possono adempirsi. Tutto quello che ha ora d'esterno fu aggiunto da che Costantino Magno la fece ricevere nell'Imperio, e per conseguenza, come quivi stabilita, dovevano gl'imperatori prenderne cura e pensiero, come supremi direttori di tutto ciò che dentro l'Imperio è racchiuso; e perciò a ragione soleva dire Costantino a' vescovi: «Vos quidem in iis quae intra Ecclesiam sunt episcopi estis. Ego vero in iis quae extra geruntur episcopus a Deo sum constitutus». Or, questa Chiesa esterna anche in aver un capo visibile e supremo direttore si conformò all'Imperio, e siccome ebbe gl'esarchi ed i metropolitani corrispondenti agl'uffiziali dell'Imperio, così ebbe un supremo direttore, e questi era l'imperatore; e diviso l'Imperio, gl'imperatori d'Occidente avevano cura della Chiesa occidentale, e quelli d'Oriente dell'orientale. Certamente che, divisa questa Chiesa in tanti esarchi, l'uno indipendente dall'altro, ed avendo pure metropolitani non sottoposti ad alcun esarca, ma anche per se stessi con indipendenza dagl'altri governavano le loro chiese, se non vi fosse stato un capo e supremo direttore che v'avesse la cura e l'ispezzione, si sarebbe veduta in molte confusioni e disordini. Quindi, quando infra di loro accadevano discordie o intorno alla dottrina o disciplina, perché non mettessero sotto sopra l'Imperio, convocavano gl'imperatori i concili, ed in quelli presidendo, facevano esaminare da' vescovi i punti controvertiti di religione, lasciando ad essi, come più periti, la conoscenza del dritto, perché risolvessero le controversie, e quelle, secondo la pluralità de' voti, decidessero, affinché i sudditi avessero certi dogmi da dover seguitare, e dichiarare le contrarie opinioni per false ed ereticali; sapessero il doverle schivare, e con ciò le risse e discordie si spegnessero affatto, doppo che i concili avevano per mezzo de' loro canoni deciso ciò che parevagii più conforme alla dottrina che Cristo ed i suoi apostoli insegnarono; che nell'Imperio tal credenza dovesse tenersi e non altra, minacciando esili, proscrizioni, infamia, molti ed altri castighi contro coloro che non l'eseguissero. In cotal guisa erano ben distinte le appartenenze: a' vescovi ne' punti di dottrina e di religione si lasciava la cognizione del dritto, perché ciò apparteneva alla Chiesa interna. Ma, perché esterna, il costringimento ed il commando in far eseguire da' popoli, poiché la Chiesa non aveva imperio e giurisdizione alcuna, s'apparteneva agl'imperatori, li quali, come capi dell'esterior polizia della Chiesa, per mezzo delle loro costituzioni che promulgavano per tutto l'Imperio, affinché quello si mantenesse in tranquillità e riposo e non si vedesse ardere tra sedizioni e tumulti, che soglion esser più perniciosi allo Stato quando siano cagionati per causa di religione, commandavano che si detestassero le opinioni qualificate da' concili per eretiche, si confessasse da tutti la tal credenza da essi prescritta e non si disputasse l'avvantaggio sopra tali articoli. Per questa ragione leggiamo nel lib. XVI del Codice teodosiano tante costituzioni sopra ciò stabilite, e nel Codice di Giustiniano que' titoli: «De summa trinitate», «de ss. Ecclesiis», «De clericis et haereticis», e non ad altro fine Giustiniano diede fuori quella sua professione di fede, della quale si parlerà a suo luogo, se non che tutti i sudditi dell'Imperio sapessero qual credenza dovevano tenere su que' articoli. Molti che non sanno, né distinguono ciò che s'appartiene all'esterna o interna polizia ecclesiastica, si maravigliono, anzi riprendono Teodosio e Giustiniano, perché ponessero a ciò mano; ma non se ne maravigliavano gl'istessi vescovi e Padri antichi che sapevano questo essere propria incombenza degl'imperatori; le quali cose, trascurandole, dovevano renderne conto a Iddio, il quale gl'avea costituiti ispettori e diffensori della sua Chiesa, perché nell'Imperio fosse conservata pura e monda.

Ne' punti di disciplina ecclesiastica era maggiore la potestà e la cura degl'imperatori. Essi, come capi di tutti i vescovi, dovevano prenderne cura e pensiero. Ergevano perciò le metropoli; dichiaravano gl'esarchi ed i metropolitani; mandavano a' medesimi il pallio in segno della giurisdizione che sopra le provincie e diocesi a loro sottoposte amministravano, siccome si vedrà chiaro ne' seguenti capitoli. Disponevano non meno delle persone che delle robbe ecclesiastiche, dando a' vescovi norma intorno all'elezioni, età, requisiti, ed intorno all'amministrazione de' beni, siccome è manifesto dal Codice teodosiano e di Giustiniano, e molto più dalle sue Novelle. Sicché intorno a questa esterna disciplina non deve ricercarsi altro centro per mantener l'unità, né l'altro capo visibile che gl'imperatori istessi che n'erano i direttori, dopo che nell'Imperio fu ammessa la religion cristiana; poiché, siccome ad essi s'apparteneva d'invigilare a tutto ciò ch'era dentro l'Imperio, così doveva appartenere l'ispezione sopra l'esterior polizia della Chiesa: giacché, come diceva Otato Melivitano, «la Chiesa è dentro l'Imperio, non già l'Imperio dentro la Chiesa».

E poiché una delle maggiori preeminenze era quella d'innalzare ed abbassare le sedi de' vescovi, quindi nacque il cangiamento dell'esterior polizia fin qui rapportata nel V e VI secolo, poiché, avendo gl'imperatori d'Oriente innalzato cotanto il vescovo di Costantinopoli, pareggiandolo a quello di Roma, ne venne quel cangiamento che saremo per rapportare ne' capitoli seguenti.





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