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STATUTO
Articolo
1
È istituita la Pontificia
Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione.
Articolo
2
La Pontificia Commissione per la
Cinematografia, la Radio e la Televisione è l’Organo
della Santa Sede per lo studio dei problemi del cinema, della radio e della
televisione., che hanno attinenza con la fede e con la morale.
Articolo
3
La Pontificia Commissione per la
Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la
funzione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici
della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di
indirizzare l'attività, dei cattolici e di promuovere l'attuazione delle norme
direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica.
Articolo
4
La Pontificia Commissione per la
Cinematografia, la Radio e la Televisione è a
disposizione dei SS. Dicasteri ed Uffici della Santa Sede, e degli Eccmi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle
questioni da loro proposte.
Articolo
5
Al fine di favorire le produzioni
e le emissioni conformi allo spirito cristiano e di preservare i fedeli da
quelle moralmente negative, la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la
Radio e la Televisione si mantiene in contatto con i
Centri Cattolici Cinematografici, Radiofonici e Televisivi nazionali e con le
rispettive Organizzazioni Internazionali (O. C. I. C., UNDA), scambiando
informazioni, collaborando e valorizzando la loro attività.
Articolo
6
La Pontificia Commissione per la
Cinematografa, la Radio e la Televisione si astiene
normalmente da pubblicare giudizi favorevoli o negativi sui films, o su trasmissioni radiofoniche o televisive rimettendosi, nello
spirito delle norme emanate in proposito dalla S. Sede, ai rispettivi Centri
nazionali, promossi dalla sacra Gerarchia nei singoli paesi.
Articolo
7
La Pontificia Commissione per la
Cinematografa, la Radio e la, Televisione è nominata
dalla Santa Sede, ed è così composta:
1) Il
Presidente, che dura in carica sei anni.
2) Il. Consiglio di Presidenza., di cui fanno parte:
a) Membri « ipso iure »
-
l'Assessore della Suprema S.
Congregazione del Sant'Offizio;
-
l'Assessore della S.
Congregazione Concistoriale;
-
l'Assessore della S.
Congregazione per la Chiesa Orientale;
-
Il Segretario della, S.
Congregazione del Concilio;
-
il Segretario della S.
Congregazione dei Religiosi;
-
il Segretario della S.
Congregazione de Propaganda Fide;
-
il Segretario della S.
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi
-
il Sostituto della Segreteria
di Stato di Sua Santità.
b) Quattro Membri, al massimo, di libera
scelta della Santa Sede.
3) Il Comitato Esecutivo, che è
formato come segue:
il
Presidente della Commissione;
-
un Segretario Esecutivo;
-
tre o più Consulenti, tra i quali
è annoverato « de iure » il Direttore della Radio Vaticana; un Collegio di
Esperti, con tre Sezioni: cinematografica, radio fonica e televisiva.
I Membri del Comitato Esecutivo
durano in carica quattro anni.
Articolo
8
La Pontificia Commissione per la
Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la sua
sede nella Città del Vaticano.
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