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Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione
Acta officiorum

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STATUTO

Articolo 1

È istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione.

 

Articolo 2

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è l’Organo della Santa Sede per lo studio dei problemi del cinema, della radio e della televisione., che hanno attinenza con la fede e con la morale.

 

Articolo 3

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la funzione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di indirizzare l'attività, dei cattolici e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica.

 

Articolo 4

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è a disposizione dei SS. Dicasteri ed Uffici della Santa Sede, e degli Eccmi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte.

 

Articolo 5

Al fine di favorire le produzioni e le emissioni conformi allo spirito cristiano e di preservare i fedeli da quelle moralmente negative, la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici, Radiofonici e Televisivi nazionali e con le rispettive Organizzazioni Internazionali (O. C. I. C., UNDA), scambiando informazioni, collaborando e valorizzando la loro attività.

 

Articolo 6

La Pontificia Commissione per la Cinematografa, la Radio e la Televisione si astiene normalmente da pubblicare giudizi favorevoli o negativi sui films, o su trasmissioni radiofoniche o televisive rimettendosi, nello spirito delle norme emanate in proposito dalla S. Sede, ai rispettivi Centri nazionali, promossi dalla sacra Gerarchia nei singoli paesi.

 

Articolo 7

La Pontificia Commissione per la Cinematografa, la Radio e la, Televisione è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta:

1) Il Presidente, che dura in carica sei anni.

2) Il. Consiglio di Presidenza., di cui fanno parte:

a) Membri « ipso iure »

-         l'Assessore della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio;

-         l'Assessore della S. Congregazione Concistoriale;

-         l'Assessore della S. Congregazione per la Chiesa Orientale;

-         Il Segretario della, S. Congregazione del Concilio;

-         il Segretario della S. Congregazione dei Religiosi;

-         il Segretario della S. Congregazione de Propaganda Fide;

-         il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi

-         il Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità.

 b) Quattro Membri, al massimo, di libera scelta della Santa Sede.

3) Il Comitato Esecutivo, che è formato come segue:

il Presidente della Commissione;

-         un Segretario Esecutivo;

-         tre o più Consulenti, tra i quali è annoverato « de iure » il Direttore della Radio Vaticana; un Collegio di Esperti, con tre Sezioni: cinematografica, radio fonica e televisiva.

I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni.

 

Articolo 8

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la sua sede nella Città del Vaticano.

 




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