| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione Acta officiorum IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
|
|
STATUTO Articolo 1 È istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione.
Articolo 2 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è l’Organo della Santa Sede per lo studio dei problemi del cinema, della radio e della televisione., che hanno attinenza con la fede e con la morale.
Articolo 3 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la funzione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di indirizzare l'attività, dei cattolici e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica.
Articolo 4 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è a disposizione dei SS. Dicasteri ed Uffici della Santa Sede, e degli Eccmi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte.
Articolo 5 Al fine di favorire le produzioni e le emissioni conformi allo spirito cristiano e di preservare i fedeli da quelle moralmente negative, la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici, Radiofonici e Televisivi nazionali e con le rispettive Organizzazioni Internazionali (O. C. I. C., UNDA), scambiando informazioni, collaborando e valorizzando la loro attività.
Articolo 6 La Pontificia Commissione per la Cinematografa, la Radio e la Televisione si astiene normalmente da pubblicare giudizi favorevoli o negativi sui films, o su trasmissioni radiofoniche o televisive rimettendosi, nello spirito delle norme emanate in proposito dalla S. Sede, ai rispettivi Centri nazionali, promossi dalla sacra Gerarchia nei singoli paesi.
Articolo 7 La Pontificia Commissione per la Cinematografa, la Radio e la, Televisione è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta: 1) Il Presidente, che dura in carica sei anni. 2) Il. Consiglio di Presidenza., di cui fanno parte: a) Membri « ipso iure » - l'Assessore della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio; - l'Assessore della S. Congregazione Concistoriale; - l'Assessore della S. Congregazione per la Chiesa Orientale; - Il Segretario della, S. Congregazione del Concilio; - il Segretario della S. Congregazione dei Religiosi; - il Segretario della S. Congregazione de Propaganda Fide; - il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi - il Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità. b) Quattro Membri, al massimo, di libera scelta della Santa Sede. 3) Il Comitato Esecutivo, che è formato come segue: il Presidente della Commissione; - un Segretario Esecutivo; - tre o più Consulenti, tra i quali è annoverato « de iure » il Direttore della Radio Vaticana; un Collegio di Esperti, con tre Sezioni: cinematografica, radio fonica e televisiva. I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni.
Articolo 8 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la sua sede nella Città del Vaticano.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |