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Erminio Juvalta
Per uno studio dei conflitti morali

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  • Capitolo Primo
    • § 7. — La morale della legge e le sue caratteristiche
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§ 7. — La morale della legge e le sue caratteristiche

Si è già detto che la morale della legge è presupposta dalla morale del bene; bisogna aggiungere che una legge è presupposta da ogni regola di condotta, da qualsiasi proposito e aspettazione di azione efficace.

Perché, allo stesso modo che ogni nostra aspettazione ragionevole sul prodursi di un effetto materiale, fisico, in conseguenza di un'azione nostra sulle cose, presuppone la validità di quelle che si chiamano leggi naturali; in un modo perfettamente analogo non sarebbe possibile nessuna aspettazione ragionevole del nostro fare o non fare nei nostri rapporti con gli uomini, se altre leggi, le leggi positive (politiche, sociali, del costume), non ci garantissero gli effetti di questo fare e di questo astenere. Questo è quel certo ordine senza del quale non è agibile la vita umana sociale, come non sarebbe agibile la vita fisica, se non fosse garantito un ordine naturale. Ogni previsione suppone un ordine e ogni ordine suppone una legge. Su di che non occorre qui piú lungo discorso2.

La morale della legge suppone dunque dato e osservato un ordine fuori del quale non è possibile nessuna attività ragionevole, nonché morale; e quindi di fronte a questa legge positiva data e alla necessità che essa valga sempre e per tutti, il suo compito non è di cercare che cosa è che la legge deve prescrivere, ma quello di giustificare l'osservanza della legge, e le condizioni richieste da questa osservanza: lo stato e il potere dello stato, e l'obbligo imposto da questo potere e il diritto di punire i trasgressori e la loro responsabilità3.

Qui dunque il procedimento è inverso a quello della morale del Bene; regressivo, come si diceva nella vecchia logica, non progressivo; e la esigenza morale caratteristica di questa è l'ubbidienza alla legge checché la legge comandi, e il rispetto del Volere che pone e sancisce la legge, del Volere sovrano che è insieme Sommo Potere. Ed è anche facile vedere che il rapporto fra le due esigenze è rovesciato. L'esigenza esecutiva è il prius, perché il primo della legge è l'obbligatorietà. L'esigenza della valutazione morale segue; ed ha rispetto alla legge positiva storicamente data, ufficio di apologia, di giustificazione e quasi di ratificazione. Anzi, finché non vi è critica, assume come morale il contenuto della legge: è giusto ciò che è prescritto dalla legge4.





2 Bisogna prima di tutto che sia possibile «sapersi regolare». Ed è perciò che anche secondo il senso comune l'arbitrio è di gran lunga piú intollerabile che una legge qualsiasi; per cattiva che sia.



3 Con questa esigenza si lega l'importanza pratica del problema della libertà (libero arbitrio). Perché la libertà è chiamata a fondare razionalmente quella responsabilità, che, storicamente — al solito — la precede.



4 La fusione, o meglio, la contrazione delle due morali nella forma unica di una morale della legge, che culminadirei naturalmente — nel razionalismo del secolo XVIII, fa che le caratteristiche di ciascuna vengano a sovrapporsi o a inferire tra di loro. La piú notevole di queste interferenze è quella che tende a trasportare nell'aspirazione al bene la forma dell'imperativo proprio della morale della legge, e a trasportare nell'osservanza della legge la forma finalistica propria della morale del bene, come sarebbe interessante esaminare per disteso. Anticipiamo qui l'essenziale:

La legge può (e deve) essere valutata per il suo contenuto di bene, soltanto dal sovrano, che in ipotesi, prima di porla, la giudica come lex condenda; non da chi la deve accettare senz'altro e osservare come lex condita. (Non per caso si legano insieme nel razionalismo giuridico la sovranità popolare e la giustificazione finalistica [utilitaria, individualistica] dell'osservanza della legge).

D'altra parte l'aspirazione al bene e all'elevazione interiore, la «devozione all'ideale» può assumere la forma imperativa, soltanto per la persona, che pone essa a sé il proprio ideale morale come legge. (Non per caso il razionalismo kantiano che assorbe nella legge il bene, e nel dovere il valore del fine, fa dell'autonomia la condizione della validità morale della legge). E qui come , la persona morale è postulata come legislatrice e sovrana: nel mondo esteriore empirico; qui nel mondo inferiore (noumenico), nel regno dei fini.

Ma non ostante ogni sforzo di fusione, l'imperativo della legge rimane, per la persona legislatrice, ipotetico, perché condizionato al valore del fine; e qui «fare il bene» diventa imperativo categorico, perché è il comando di un volere sovrano (l'io noumenico) a un volere suddito e soltanto suddito (l'io fenomenico): che non ha voce nel regno dei fini, perché non è fine, ma mezzo.

In breve, e in altri termini: il bene è il rapporto tra una volontà e un fine; la legge è il rapporto tra due volontà (reali o supposte): una che comanda, l'altra che ubbidisce. — E non si concilia il finalismo della volontà con l'imperativo della legge, se non facendo il volere che pone la legge, altro dal volere che la osserva; e facendo del Bene il fine di un Volere sovrano, legislatore di quella legge universale, che un Volere esecutore e suddito deve accettare e rispettare senza valutarne il contenuto.

A questa dualità irreducibile, del valore del fine e della ubbidienza alla legge, è dedicata la nota dal titolo Postulati etici e imperativo categorico. Dove però essa non è inquadrata in una considerazione integrale dei problemi morali. Sono significative a questo riguardo le ultime pagine dell'Etica nicomachea, (a cui di solito nessuno bada) e che mettono in evidenza quella che si è detta esigenza esecutiva della morale della legge.





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