7. – Questa
distinzione e separazione di ricerche, mentre elimina le difficoltà (più
frequenti che altrove, nell'Etica) dovute all'influsso che la preoccupazione di
certi problemi esercita sull'esame degli altri, non nega e non toglie le
relazioni e le connessioni tra i diversi ordini di problemi, anzi giova, come
io penso, a meglio rilevarle e comprenderle. Così, per tenerci al nostro
argomento, il riconoscere che la finalità e l'obbligatorietà si riconducono a
due postulati diversi – quella a un postulato di valutazione, questa a un
postulato di autorità – chiarisce l'antitesi tra l'esigenza razionale
(per la quale ogni azione volontaria deve essere rivolta a un fine, e quindi
una norma di condotta deve avere un contenuto) e l'esigenza
dell'imperativo (per la quale l'osservanza della norma deve prescindere da
ogni contenuto, e ogni merito morale consiste nella forma della detta
osservanza); e sostituisce ai due problemi egualmente insolubili: «di cercare
un fine sul quale si possa fondare una norma incondizionatamente obbligatoria»
o «di ricavare dal dovere il contenuto o la finalità della norma», il problema
(che potrà essere forse praticamente insolubile, ma che non è intrinsecamente
contraddittorio) di cercare se si possa assegnare un valore (o dei valori) la
cui attuazione debba essere concepita come la condizione universalmente e
costantemente necessaria all'attuazione di ogni altro valore, e a garantire la
quale si riconosca legittima l'esigenza e quindi la posizione ideale di
un'autorità, che ne imponga l'osservanza incondizionata; e che, in quanto è
approvata, voluta, posta idealmente dalla coscienza stessa, appare, ed è
veramente, un'autorità che emana da lei.
Questo modo di porre il
problema, mentre è conforme al dato di fatto, non eliminabile da alcuna teoria,
che non tutte le valutazioni morali sono accompagnate dal medesimo sentimento
del dovere, né ogni attuazione di valore è sentita come obbligo, può forse
fornire anche un criterio sicuro di distinzione tra i valori (immediati e
mediati) universali e costanti, e i valori che non possono e non debbono essere
sottratti all'apprezzamento individuale; tra i valori di giustizia e i valori
di perfezionamento o di elevazione.
E d'altra parte legittima, anche
nell'ordine empirico esterno, l'esistenza di un Potere, e traccia i limiti
dell'esercizio di questo potere; cioè i limiti dell'azione dello stato, e
quindi del diritto; il cui fondamento etico sta appunto nella esigenza di
garantire l'attuazione universale e costante dei valori di giustizia3.
E cosí serve forse a chiarire i rapporti tra il diritto e la morale.
Finalmente può giovar a
spiegare, se non anche a risolvere, la controversia che riguarda la
valutazione, non dei fini della condotta (i valori da attuare), ma dei motivi.
Tra l'azione compiuta per
dovere, e l'azione compiuta per desiderio del fine, per «amore del
bene», non vi è opposizione ma parallelismo. Nel secondo caso, l'azione è
morale, perché il fine voluto è un valore morale; nel primo, è morale perché
ispirata dall'obbedienza ad un'autorità, che è riconosciuta e sentita come la
sola per sé legittimamente imperante. L'un motivo non esclude l'altro4;
ma è facile vedere (data la realtà psicologica del conflitto tra fini morali e
fini non morali) perché si debba riconoscere praticamente e pedagogicamente
la superiorità del dovere, sebbene non sia il dovere il criterio di valutazione
dei fini stessi.
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