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Erminio Juvalta
Postulati etici e postulati metafisici

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La legittimità di distinguere le due specie di postulati e di assumere i primi indipendentemente dai secondi, appare manifesta, ed è in effetto riconosciuta da quelli stessi che la negano, quando si tratta di determinare le norme di azione corrispondenti alla valutazione morale, ossia di determinare la condotta che l'esigenza etica richiede. Perché le norme dell'operare delle collettività e, dei singoli sia rispetto a sé sia rispetto ad altri non possono essere determinate se non in relazione con un certo contenuto concreto che si assegni all'esigenza morale, e che abbia valore di fine dal quale si deducono le norme. Ora, l'ammettere come rispondente all'esigenza morale un certo fine, che possa valere come normativo della condotta nella vita empirica individuale e sociale, vuol dire bensì, sempre, assumere un postulato (o dei postulati); ma postulati etici, non postulati metafisici.

Anche nel caso di una identificazione totale dell'etica colla religione, il fine che si ponga come supremo e che si esprima, colla formula «rendersi simili a Dio» deve, se vuol essere normativamente fecondo, scendere alla determinazione delle doti e delle virtù, nelle quali consiste la cercata somiglianza; poniamo, la veracità, la purità, la carità, la giustizia; deve, cioè, determinare un ideale di perfezione, dal quale sia possibile derivare logicamente (e in questa deduzione consisterà la loro giustificazione) le norme dell'operare.

Ed è facile vedere come, anche in questo caso, ciò che nella costruzione teorica o dottrinale delle norme ha ufficio di fine, sia, benché illuminata e pervasa dalla fede religiosa, una certa idealità di contenuto determinato, della quale nulla vieta di ammettere che potrebbe essere assunta come fine (e se ne dedurrebbero le medesime norme), anche indipendentemente dal carattere religioso che ha nella formula citata, e dalla valutazione religiosa, della quale la fede la investe e la corrobora.

I postulati etici sono qui assorbiti nei postulati religiosi; ma è il contenuto di finalità empiriche assunto come conforme all'esigenza religiosa quello che genera e alimenta la costruzione normativa, i precetti della condotta di quaggiú; e questa costruzione (se è legittima, cioè se è logicamente condotta) non muterebbe, quand'anche alle finalità, alle quali è ordinata, mancasse il suggello della fede.

 

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