Capitolo
Nono
UFFICIO E LIMITI DI UNA COSTRUZIONE
SCIENTIFICA DELL’ETICA
13. - La società giusta cosí intesa non rappresenta
dunque un tipo definitivo della vita piú elevata possibile, analogo ai tanti
regni dell'Utopia che la fantasia morale è venuta fingendo nei diversi tempi.
Anzi per questo rispetto una maggiore o minore elevatezza, complessità o
intensità di vita, di attività, di fini, non è affatto implicita nel postulato
né si può ricavare da esso; e si può concepire (e non ne mancano in effetto gli
esempi) una forma di società in cui sia, almeno parzialmente, raggiunto un
grado assai elevato di civiltà, la quale sia tuttavia meno giusta di un'altra
piú semplice e meno civile. Appunto perché la giustizia riguarda la universale
possibilità di cercare i beni, ai quali è condizione la convivenza e la
cooperazione sociale, e non include che questi beni siano di molte o di poche
specie, di maggiore o di minor pregio.
Onde è pienamente compatibile
col postulato anche la concezione pessimistica della vita; perché, anche dal
punto di vista del pessimismo, uno stato di giustizia, che è la condizione
necessaria della universalità della simpatia e quindi della compassione, deve
apparire preferibile a ogni altro. E se anche si riguardasse come fine ultimo
la negazione universale della volontà di vivere,
lo stato di giustizia apparirebbe la condizione piú favorevole perché l'uomo
prenda coscienza della necessità naturale e inevitabile della propria
infelicità, spogliandosi dell'illusione che essa sia occasionale e contingente,
ed effetto di malvagità degli uomini o di iniquità degli istituti sociali. E
questa desiderabilità dello stato di giustizia anche rispetto al pessimismo è
forse una conferma non trascurabile del valore di universale preferibilità che
gli si è riconosciuto, e a un tempo della sua indipendenza da ogni particolare
concezione metafisica.
Adunque, poiché uno stato di
giustizia non è caratterizzato da altro se non dall'ipotesi che le esigenze di
quel postulato siano soddisfatte, non si può né si deve pretendere di ricavare
dal postulato un contenuto determinato, ma soltanto la forma generale delle
norme. Il contenuto specifico deve essere ricavato dai fini, ai quali si
riconosce o si suppone che la cooperazione sociale sia o debba essere mezzo, e
in relazione ai quali si possano definire le condizioni richieste dal postulato
della giustizia.
Quali siano questi fini non si
può stabilire se non o per constatazione o per ipotesi. Per constatazione, quando
corrispondano all'osservazione della realtà psicologica in un dato momento
storico, ossia in una forma di civiltà. Per ipotesi, quando si voglia cercare
preliminarmente quali sarebbero le condizioni richieste dalla possibilità di
ciascuno dei fini isolatamente preso o di un gruppo. (Ed è inutile a questo
proposito insistere qui sulla eventuale opportunità o necessità di ricorrere a
tali ipotesi specialmente nelle ricerche, come questa, nelle quali non è
possibile la sperimentazione).
14. - Ma tanto nell'uno quanto
nell'altro caso le condizioni che se ne ricavino e che vengano stabilite come
proprie del tipo di società giusta considerato, presentano questo carattere:
che non sono date, ma costruite, che non sono reali, ma ideali.
Ora, se noi determiniamo quali siano le norme di condotta corrispondenti a
quelle condizioni, queste norme esprimeranno quale sarebbe il modo di operare nella supposizione che esse siano già date e reali, e non quale sia il modo di
operare che tende a realizzarle, mentre sono date
condizioni piú o meno diverse.
La prima determinazione è
oggetto di un'Etica pura; la seconda
di un'Etica applicata, nella quale si
consideri come fine il raggiungimento delle condizioni ideali che sono assunte
nell'Etica pura, e si stabilisca per approssimazione quale sia in un dato
momento storico la condotta sociale e individuale, che, nei limiti
necessariamente imposti dalle condizioni reali date, è piú atta a favorire la
trasformazione di queste nella direzione segnata da quelle.
Soltanto cosí l'Etica può
evitare un errore del genere di quello nel quale cadevano gli economisti della
Scuola classica; i quali, dopo aver supposto l'homo œconomicus mosso unicamente
dall'interesse personale, il che avevano diritto di fare, lo considerarono poi
come reale e diedero valore di leggi naturali e necessarie alle conclusioni
ricavate da questo e dagli altri dati astratti supposti26. Ora appunto
perché le condizioni soggettive e oggettive dell'homo iustus e della societas iusta, sono supposte e non reali, le
norme che esprimono quale sarebbe la condotta dell'homo iustus e della societas iusta non sono immediatamente né
integralmente applicabili in condizioni diverse dalle supposte. I «doveri» e i
«diritti» dell'uomo giusto nella società giusta non coincidono coi doveri e i
diritti dell'uomo storico in determinate condizioni storiche; alla stessa guisa
che i «diritti naturali» dei filosofi dello stato di natura non coincidevano
coi diritti positivi delle società in cui vivevano. Ma se si dà valore di fine
all'attuazione, delle condizioni proprie della societas iusta, i doveri e i diritti dell'homo justus diventano il modello al quale si riconosce desiderabile che
cerchi di avvicinarsi il sistema di doveri e di diritti che vale come giusto in
una società reale data. Alla stessa guisa, se la costituzione di una società
foggiata in conformità all'ipotesi dello stato di natura e del contratto, si
fosse riconosciuta (con verisimiglianza maggiore ed evitando la confusione fra
giustificazione etica e spiegazione storica) come fine da raggiungere invece
che come stato originario, il «diritto naturale» ricavatone sarebbe
legittimamente apparso come il tipo idealmente giusto, al quale il diritto
positivo doveva avvicinarsi e adattarsi.
Adunque, quando si eviti l'errore
di scambiare i dati ipotetici coi dati reali, e la pretensione utopistica di
applicare direttamente e integralmente le conclusioni ricavate dai primi alle
relazioni che sono imposte dai secondi, appare evidente ad un tempo e la
legittimità della distinzione, e la priorità logica dell'Etica pura sull'Etica
applicata27.
15. - Raccogliamo in breve i
risultati dell'analisi.
Una scienza normativa etica non
differisce dalle altre scienze precettive se non per il valore che si
attribuisce al fine suo: il quale deve essere desiderabile universalmente prima
e a preferenza di ogni altro, se si vuole che sia riconosciuto lo stesso
carattere alle norme ricavate da esso. Questo fine universalmente preferibile
non può essere che un fine relativamente prossimo,
il quale (abbia o no anche valore per sé) sia mezzo o condizione di tutti i
fini che si considerano come «ultimi»; e quindi non può essere che una forma di
convivenza e di cooperazione, nella quale l'universalità dei singoli possa
riconoscere tale requisito. Ma una società siffatta è supposta, non reale, e le norme di condotta che
se ne ricavano regolano delle relazioni che sono parimenti assunte per ipotesi,
e non sono perciò applicabili direttamente a relazioni piú o meno diverse.
Tuttavia la loro determinazione è non soltanto utile, ma necessaria; necessaria
dal punto di vista scientifico alla determinazione
delle norme che debbono regolare le relazioni piú complicate della realtà;
necessaria dal punto di vista etico alla giustificazione
di queste norme; perché esse sono valide in quanto esprimono l'avvicinamento,
nei limiti del possibile, di queste relazioni reali a quelle relazioni ideali.
Il che viene a dire che l'Etica pura fornisce all'Etica applicata il criterio
per determinare le norme, e il valore che le giustifica.
16. - Ma non bisogna dimenticare
che le norme, sia dell'Etica pura, sia dell'Etica applicata, hanno il valore
che si assegna a loro, nella ipotesi fondamentale che si accetti come valido e
fuori di contestazione il postulato della giustizia. Ossia hanno valore se si suppone che ogni «socio» riconosca che
una forma di convivenza e di cooperazione nella quale ciascuno abbia, quanto
alle limitazioni esterne, valore di
fine a pari titolo di qualunque altro, è preferibile a una forma di
cooperazione nella quale una parte dei «soci» abbia, per uno o piú rispetti,
soltanto valore di mezzo e non di fine.
Quindi, è bensí vero che
l'assunzione di quel postulato è la condizione necessaria all'universale
riconoscimento della norma, e che perciò, se si pone come caratteristica della
norma morale l'universalità, rinunciare a quello vuol dire rinunciare a questa;
ma ciò non toglie che si debba affermare chiaramente e senza sottintesi che il
sistema di norme per tal guisa stabilito ha, come qualunque altro sistema di
norme, del quale si richieda una giustificazione,
valore ipotetico; e che perciò questo valore è incontestabile solo in quanto si
riconosce incontestabile il postulato.
Appare di qui che è vano e
illusorio cercare la giustificazione di una norma morale nelle leggi
naturali28. Perché ciò che giustifica una norma di condotta non è la naturalità, ma la desiderabilità
dell'effetto contemplato; e le leggi naturali stesse possono apparire giuste od
ingiuste secondoché si assumano come universalmente desiderabili o no i
risultati, ai quali la conformità della condotta a quelle leggi conduce, o è
creduta condurre. Può essere vero (e non è da discutere qui) che l'essere o no
un ordine di effetti desiderabile (ossia, in ultimo, l'essere o no presenti ed
efficaci nella coscienza umana certi bisogni, desideri, aspirazioni, credenze),
sia un portato necessario della natura stessa delle cose e dell'uomo, e che le
tendenze umane si siano, rebus
ipsis dictantibus, modellate cosí da condurre a riconoscere nella
osservanza delle leggi naturali un valore di giustizia e di bontà; ma anche in
questo caso non è la naturalità, che ne fa ammettere la giustizia e la bontà,
ma è la loro, diretta o indiretta, desiderabilità. Onde per questo rispetto
nulla vieta che si concepiscano possibili, almeno teoricamente, piú Etiche
diverse; possibile, per esempio (sebbene l'accoppiamento esplicito dei termini
ripugni) un'Etica dell'ingiustizia, quando si assuma come postulato la
preferibilità di una comunione sociale in cui una parte non abbia che diritti e
un'altra non abbia che doveri. Benché allora l'Etica si sdoppierebbe in due
Etiche diverse, anzi opposte: l'Etica degli uomini-fini
e l'Etica degli uomini-mezzi; o, per
usare le parole del Nietzsche, la
Morale dei padroni e la Morale degli schiavi; e la medesima condotta
sarebbe, seguita dagli uni, giusta, seguita dagli altri, ingiusta.
Che una «giustizia» di questo
genere ripugni alla psiche del socius
per una ragione analoga a quella per la quale ripugna alla psiche dell'uomo logico ammettere che un rapporto tra due cose o
fatti sia vero per gli uni e falso per gli altri, è credibile; (sul presupposto
di quella ripugnanza, si fonda, io credo, la giustificazione etica della
coazione e delle sanzioni). E certamente rimane aperto qui un campo ulteriore
di indagini intorno ai problemi che riguardano il come
e il perché il postulato che
assumiamo possa e debba essere accettato; e se alla esigenza che esso esprime
si possa o si debba assegnare un ufficio, e quale, nella interpretazione totale
del mondo, dell'uomo e della storia. Ma da queste indagini, le quali sono di
natura metafisica, la costruzione scientifica dell'Etica, come qui fu
abbozzata, può e deve tenersi indipendente, per una ragione analoga a quella
per la quale l'igiene è e si mantiene indipendente da ogni questione intorno al
fondamento e al valore del postulato assunto da lei, e dal quale deriva il
valore normativo dei suoi precetti: — che un organismo sano sia preferibile a
un organismo malato. Perciò, finché
si rimane nel campo della ricerca scientifica,
la sincerità richiede che, anche nell'Etica, malgrado ogni interiore certezza,
questa condizionalità del valore delle norme sia esplicitamente riconosciuta, e
che anche nei termini si eviti l'equivoco, e fin dalle parole sia bandita ogni
pretensione a un valore che non sia condizionato al presupposto assunto.
Per questa ragione, oltreché per
fissare rispetto alla dottrina dello Spencer le differenze notate nel modo di
intendere il fine, e di concepire la società giusta e l'uomo giusto, e la
priorità non soltanto logica ma giustificativa di un'Etica rispetto all'altra,
è conveniente sostituire ai termini «Etica assoluta ed Etica relativa» i
termini «Etica pura della giustizia ed Etica applicata della giustizia».
E se fosse poi, come è in
effetto, necessario od opportuno determinare quali dovrebbero essere le norme
di condotta nell'ipotesi che, osservate preliminarmente le condizioni della
giustizia, fosse assunto come fine l'adempimento delle condizioni richieste
dalla universale solidarietà si avrebbero due ulteriori sezioni dell'Etica:
l'Etica pura della simpatia e l'Etica applicata della simpatia.
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