II
Ora il
concetto che ho sostenuto e sostengo intorno alla
possibilità, al carattere e ai limiti della morale come scienza2
coincide, nei suoi lineamenti formali, con quello che risulta dall'ipotesi qui
sopra abbozzata. Io penso che sia essenziale così all'esigenza pratica come
all'esigenza teorica di una trattazione morale, il costituirsi di una scienza
etica, nella forma e con un procedimento analoghi a quelli dell'economia
pura3; e colla piena consapevolezza che la validità normativa e la applicabilità della disciplina precettiva che se ne
ricavi sono possibili alle condizioni e dentro i limiti che si sono or ora
accennati.
Ma una costruzione etica
analoga a quella dell'economia pura presenta una difficoltà preliminare, che
non si è superata, ma soltanto lasciata in disparte, supponendo, come si è
fatto artificiosamente, riconosciuto valore morale al motivo economico.
La
difficoltà riguarda la scelta e la determinazione del postulato; il quale deve
soddisfare a due condizioni: l'una comune all'etica e all'economia, l'altra
esclusiva dell'etica. La condizione comune è l'applicabilità universale del
postulato come principio informatore di tutta la condotta; la condizione
propria dell'etica è che il motivo, di cui si postula questa universale e
incontrastata efficacia, abbia valore morale.
Ora,
vi è un motivo, del quale si possa legittimamente presumere che sia riconosciuto
universalmente il valore morale, e del quale sia insieme possibile
l'applicazione universale e simultanea a tutta quanta la condotta individuale e
collettiva?
A
questa domanda ho già cercato altrove di trovare una risposta; esaminando prima
in che consista l'esigenza caratteristica di una norma morale; e poi se vi sia
e quale possa essere il fine che abbia il carattere di universale
e preminente desiderabilità richiesto a giustificare il valore normativo del
motivo corrispondente. La conclusione di questa analisi
era la seguente:
— La
desiderabilità di un ordine di effetti, che si assuma
come fine, non viene tanto dalla desiderabilità che gli si riconosca come bene,
cioè come oggetto diretto e immediato di godimento, quanto dalla desiderabilità
degli effetti, dei quali esso apparisca la condizione necessaria. E perciò,
mentre è vano andar cercando quale sia il fine ultimo, il quale non si trova
mai, o si risolve in una pura espressione verbale, il fine che può valere come
supremo si deve cercare non nell'uno o nell'altro dei fini a cui si riconosca
valore per sé, ma in un ordine di effetti, in un
sistema di condizioni, dato che sia assegnabile, nel quale si possa riconoscere
questo carattere appunto di condizione necessaria non di alcuni, ma di tutti
quei beni, ai quali si attribuisce valore per sé. E quindi il fine che può
avere universalmente una desiderabilità superiore a
ogni altro, non può consistere se non in un ordine generale e, si potrebbe
dire, preliminare di condizioni, la cui attuazione apparisca necessaria perché
sia possibile universalmente la ricerca ulteriore di quei beni. Non può essere cioè supremo nel senso di una gerarchia, della quale segni
il culmine, né nel senso di una grandezza o quantità, di cui sia il massimo, ma
nel senso della precedenza necessaria
o della indispensabilità; per la quale venga a raccogliersi su di esso come
in un unico foco la luce e il calore di desiderabilità che irraggia dai fini ai
quali apre universalmente la via.
E
perciò, ammesso che qualsivoglia fine umano abbia, come ha in realtà,
per condizione la convivenza e la cooperazione sociale, il fine che può avere
questo valore di precedenza necessaria sugli altri deve essere di necessità il
raggiungimento o il mantenimento di certe condizioni di convivenza e di
cooperazione sociale, cioè di una qualche forma di
società. Ma perché ad una forma di società possa essere riconosciuto questo
carattere universalmente, occorre che le condizioni della sua esistenza abbiano
per tutti un valore potenzialmente uguale; ossia che
nessuno dei fini dei quali quella forma di cooperazione pone la possibilità e
dai quali attinge il suo valore, sia, per dato e fatto delle esigenze di essa
forma, precluso o impedito a nessuno dei componenti la società. O in altri
termini che tutti i soci trovino nelle condizioni di
esistenza della società la medesima o equivalente possibilità
esteriore di rivolgere la loro attività alla ricerca di qualsivoglia dei
fini, dei quali la convivenza e cooperazione sociale è condizione.
Ora,
se si riconosce come esigenza della giustizia questa esigenza,
alla quale deve soddisfare una forma sociale perché abbia universalmente valore
di fine prossimamente supremo, determinare questo fine equivale a determinare
un tipo di società nel quale siano attuate le condizioni richieste dalla
giustizia così intesa, ossia un tipo ideale — conforme a questa esigenza — di homo
iustus e di societas iusta. E ciò equivale a cercare quale
sistema di relazioni risulterebbe effettuato nell'ipotesi
che gli uomini, sia come collettività sia individualmente, ossia in qualunque
forma di azione o di influenza che si eserciti così dalla società come da
ciascuno dei singoli, subordinassero universalmente e costantemente qualsiasi
altro motivo o desiderio al desiderio della giustizia.
E se
supponiamo che con un procedimento analogo a quello tenuto dall'economia
pura4 il sistema di relazioni che si avvererebbe nell'ipotesi, fosse
già determinato, noi avremmo una Scienza pura della giustizia, una Diceologia
pura, alla quale sarebbero totalmente applicabili le considerazioni fatte
sopra circa i caratteri e le limitazioni che presenta
una costruzione siffatta.
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