III
Posto,
adunque, che fosse costruita questa Scienza pura della giustizia, si potrebbero
muovere ad essa, fondandole sulle limitazioni notate,
tre obbiezioni capitali: di essere una costruzione arbitraria, oziosa
e, in ogni caso, monca.
Di
queste obbiezioni occorre chiarire la portata.
1. -
L'arbitrarietà della costruzione supposta può essere intesa in due sensi: nel
senso che la validità delle norme che se ne ricavano è
relativa alla validità del postulato, il cui valore è bensì assunto come
un dato di fatto, ma senza una ragione perentoria che obblighi ad accettarlo;
oppure nel senso che è difforme dalla realtà e insussistente l'ipotesi
di una condotta subordinata universalmente e costantemente all'esigenza della
giustizia.
a) Se si intende l'arbitrarietà nel
primo senso, qualunque dottrina etica è arbitraria; perché il valore del
postulato fondamentale (ossia del motivo, o del fine, o del criterio di
valutazione) quale si sia, è sempre ammesso o assunto, ossia si suppone
o si ammette che sia riconosciuto come tale; e nessuna dottrina etica può
compiere il miracolo di obbligare ad accettarlo. Perché, la ragione perentoria
— se è una ragione — non può consistere che nel ricondurre il valore
del postulato a quello di un altro fine o di un'altra esigenza
ulteriore, della quale si ammette o si suppone ancora che la validità
sia riconosciuta. E se si dice che è proprio del fine
o dell'esigenza morale il presentarsi alla coscienza come un valore che non si
può disconoscere, si ammette che questo carattere è già dato nel fatto stesso
che l'esigenza è riconosciuta come morale; anzi che il motivo vale assolutamente,
appunto perché vale come morale; il che vuol dire che impone il proprio valore
solamente in quanto la coscienza lo accetta, e che è sempre in ultima analisi
il valore morale dell'esigenza che è preso come un dato primo o come
un postulato. Se si intende dunque in questo senso,
qualsivoglia dottrina etica è, perché etica, arbitraria.
Se poi
si pone come caratteristica del valore morale la possibile validità universale
della massima corrispondente, nessuna esigenza
è più radicalmente universale di quella che esprime la condizione stessa di
questa possibilità.
b) Che all'esigenza assunta sia o no
riconosciuto in effetto valore morale, ossia che il postulato
corrisponda o non corrisponda e più o meno adeguatamente a un dato della realtà
psicologica rivelato dall'analisi della coscienza morale, è una questione
diversa. E se l'arbitrarietà s'intende in questo secondo senso, come difetto
totale o parziale di questa corrispondenza, essa consiste, nel caso nostro, non
nel considerare come morale l'esigenza della giustizia, ma nell'assumere questo
motivo come il motivo morale, mentre la realtà empirica ne presenta
anche altri; e nel considerarlo isolato da questi, mentre nella realtà sono più o meno strettamente connessi e cooperanti o contrastanti
con quello.
Non ho
nessuna difficoltà a riconoscere che la costruzione supposta è, anche per
questo rispetto, arbitraria; al modo stesso che è sempre più
o meno arbitrario qualunque sistema di deduzioni ricavate da un'ipotesi.
Ma un'arbitrarietà di questo genere non implica nessuna fallacia finché non si
pretende che essa esprima la realtà del mondo morale dato; e finché la
costruzione si dà per quel che è, cioè per una scienza
che sarebbe la «vera scienza» della morale com'è, se le condizioni dell'ipotesi
rispecchiassero la realtà. — Intendo quel che si può dire: — Perché supporre
che il motivo egemonico sia la giustizia, e non un altro, poniamo il motivo
altruistico? O, meglio, perché non assumere come
motivi morali, o rispondenti all'esigenza morale, tutti i motivi che la realtà
psicologica rivela valere in effetto come tali? La risposta all'una e all'altra
domanda non è difficile.
L'assumere come rispondenti all'esigenza morale i criteri
molteplici che si rivelano nelle norme empiricamente date come morali
costringerebbe in ultimo ad assumere l'esigenza stessa morale come in sé
contraddittoria e a costruire non una scienza, ma una veste da Arlecchino. Perché la morale empiricamente data rivela criteri non di rado opposti, e del medesimo criterio le applicazioni più
artificiose e variabili5. Ora, che, l'esigenza morale possa comportare
criteri diversi e anche opposti di valutazione senza cessare di
essere morale, si potrà anche ammettere (purché si sia disposti ad
accettarne le conseguenze); ma nessuno vorrà sostenere che si possa, assumendo
criteri contraddittori, costruire una dottrina coerente.
Bisogna
dunque scegliere; e la scelta del motivo della giustizia, se é arbitraria in
quanto è scelta di uno fra più, non è arbitraria in quanto manchino
le ragioni della scelta. Poiché è facile rilevare che il motivo della giustizia
è il solo al quale si possa supporre che risponda in
effetto universalmente e costantemente tutta
la condotta senza che l'osservanza da parte degli uni richieda o presupponga
l'inosservanza da parte degli altri. L'altruismo, come fu già notato, non
potrebbe essere osservato universalmente, se non a patto che fosse subordinato
alla sua volta a una norma di giustizia. Infatti,
affinché sia possibile l'abnegazione e la rinuncia incondizionata di sé agli
altri, bisogna che gli uni si sacrifichino e gli altri o qualche altro
accettino il sacrifizio; cioè bisogna che gli uni
osservino la massima dell'altruismo, e gli altri o qualche altro quella
dell'egoismo. Se poi si ammette che nessuno debba poter sacrificarsi più di un
altro qualsiasi (lasciando di osservare che in tal caso praticamente
i sacrifici si eliderebbero) bisogna che la condotta altruistica di ciascuno
non impedisca una pari condotta altruistica degli altri; cioè bisogna che
l'attività altruistica alla sua volta sia governata da una norma di giustizia.
Ciò
viene a dire che la famosa formula kantiana, se si
considera nella possibilità della sua applicazione simultanea per tutti a tutta
la condotta esterna non è suscettiva d'altra interpretazione che di
massima universale di giustizia nel senso sopra chiarito6.
* * *
2. —
Assumetelo dunque, se così vi piace, codesto vostro postulato, e costruitevi la
vostra Scienza pura della giustizia. Che ne farete poi? —
A che
cosa propriamente potrebbe servire, costruita che fosse, non si può con
esattezza determinare in precedenza. Si potrà vedere, nel caso, quando sia fatta, o, piuttosto, a mano a mano che si venga facendo.
Troppe ricerche del resto non si farebbero se si aspettasse di averne
dimostrato l'utilità; e di troppe altre i risultati portarono frutti del tutto
remoti da ogni previsione. E dato pure che riuscisse
inconcludente, nessuno dirà che sia né la prima né l'unica in questo genere,
specialmente nel campo della morale. E tra le molte
curiosità, perché non dovrebbe trovar posto anche questa: di sapere come
andrebbero le faccende di questo mondo se gli uomini si decidessero ad essere
tutti e sempre e in ogni contingenza della vita soprattutto e prima di tutto
giusti?
Ma è
pur naturale d'altra parte che debba intravvederne
almeno qualche possibilità di applicazione chi la propone, e che ne debba dire
qualche cosa.
Le
applicazioni possono essere principalmente due: come mezzo di
interpretazione o di sistemazione scientifica della realtà morale data;
e come fondamento di una disciplina precettiva; ossia di un'Etica applicata
della giustizia.
a) Se l'osservazione psicologica dimostra che è arbitraria,
nel senso che s'è detto, l'assunzione del motivo della giustizia come unico
motivo morale, dimostra pure che quel valore gli è però realmente riconosciuto;
e che, se non si riconduce ad esso effettivamente ogni
valutazione etica, esso entra però come elemento o fattore di valutazione in
qualunque giudizio morale. Può essere dunque opportuno, a
uno scopo di sistemazione coerente delle norme effettivamente vigenti,
conoscere quali sarebbero se questa esigenza operasse isolatamente, cioè se
tutte si ispirassero unicamente ad essa; e considerare con un artifizio di cui
tutte le scienze offrono innumerevoli esempi, come deviazioni o limitazioni
risultanti dalla presenza di altri motivi, le norme che non coincidono con
quelle astrattamente dedotte.
Sarebbero
per un verso da considerare come tali le norme della condotta politica interna
ed esterna ispirate dall'interesse dello stato, o del maggior numero, o di una
classe, in quanto al rispetto di queste esigenze sia
attribuito valore morale7.
E
sarebbe, per un altro verso, possibile interpretare le norme della beneficenza
come espressioni della stessa esigenza della giustizia, in quanto si
considerano rivolte a sanare o a lenire gli effetti che ne accompagnano
l'inosservanza, e le deviazioni o le limitazioni.
b) Ma l'applicazione più rilevante riguarderebbe l'Etica
propriamente intesa come disciplina normativa.
La
«Scienza pura della giustizia» appunto perché considera già raggiunte e attuate
tutte le condizioni richieste dalla esigenza che essa
postula, ossia, in termini equivalenti, fa astrazione da ogni circostanza
interna od esterna che ne impedisca o ne limiti l'efficacia, configura un
sistema di relazioni sociali e un tipo di condotta, cioè formula delle leggi,
le quali possono valere come tali soltanto nelle condizioni contemplate dall'ipotesi;
vale a dire non sono suscettive di applicazione, sic et simpliciter, a
condizioni diverse. Ma se si ammette che l'ordine di relazioni ipoteticamente
costruito abbia valore di fine, cioè se si ammette
come normativa l'esigenza della giustizia, vi sarà luogo a cercare e a
determinare (benché questa determinazione debba riuscire, come è facile
prevedere, assai difficile e complicata) quale sia in condizioni reali
storicamente date la condotta, che nei limiti imposti da queste è più atta a
favorirne la trasformazione nella direzione segnata dalle condizioni ideali
contemplate nell'ipotesi.
Ossia
si potrà ricavarne un'Etica applicata della giustizia, alla quale la realtà
storica fornirà la conoscenza delle condizioni tra le quali si deve spiegare e
dei mezzi ai quali deve adeguarsi, per essere
praticamente efficace, la condotta rivolta a quel fine; così come darà la
conoscenza delle varie specie di attività che l'esigenza della giustizia è
chiamata a regolare; cioè darà, volta a volta, alla forma della giustizia
il contenuto materiale.
E le
norme, così ricavate da questa applicazione a una
realtà data delle leggi della giustizia pura, saranno valide, se si accetta
come fine morale prossimamente supremo, cioè precedente a ogni altro fine
generale e speciale, l'attuazione del sistema di relazioni contemplato da
quella, e come morale la condotta corrispondente.
|