CONSIDERAZIONI GENERALI.
I.
Metodo adoperato
dall'Accusa.
Con maraviglia pari al
dolore io vidi praticato dal Decreto della Camera di Consiglio del 10 giugno
1850 un metodo apertamente nemico agli acquisti della civiltà, agli
insegnamenti della scienza, e ai dettati di pubblicisti gravissimi. Mi
confortarono a meglio sperare in giudici più esperti, ed io sperai; ma il
Decreto della Camera delle Accuse del 7 gennaio 1851, per ammenda ai
falli commessi, aggiunse dottrine ricavate dalle leggi imperiali, quando la
tirannide, spenta la libertà, sospettò dei cenni, convertì in delitto i
sospiri, e, credendo gittare eterne le fondamenta alla mala signoria,
scavò la fossa alla virtù latina, e apparecchiò la strada al trionfo dei
Barbari. Il Decreto cita autori del secolo di oro dei carnefici, che salutavano
la tortura regina delle prove; allega voti di tempi per ispietata ira di parte
maledetti nei quali (orribile a dirsi!) qui.... in Toscana furono visti
cannibali usciti dallo Inferno lacerare umane carni, arrostirle, e divorarle!!
Io per me ho fede che se i gentili Toscani hanno letto cotesto Decreto, devono
essere corsi sbigottiti al lunario, per consultare se nel 1851 dalla nascita di
Cristo noi fossimo, o in quale altro secolo ci trovassimo stornati.
L'Atto di Accusa del 29
gennaio 1851 per ammenda ha raccolto le briciole cadute al Decreto del 7
gennaio, quando mi spartiva il pane dell'amarezza, e me le ha riposte sopra la mensa.
Insomma, io vedo a prova, che questo solco quanto più si produce più si fa
dolente. E poichè le mie parole, trattandosi di causa propria, non si
concilierebbero autorità, e come dettate da passione, non da ragione,
andrebbero screditate, così a me giovi mettere il metodo tenuto in cotesti
documenti a confronto delle dottrine di tale uomo, che la Europa stima, ed è rigido
cultore del governo costituzionale stretto.
I Decreti e l'Atto di
Accusa tessono una storia di fatti generali (quanto veri essi sieno ed esatti,
qui non importa discorrere), e composta così la cornice v'incastrano dentro
uomini diversi, anzi contrarii, e perfino sconosciuti fra loro, e opere
disparate, independenti l'una dall'altra, e cospiranti a fini profondamente
disuguali. Poi scendono a fatti speciali, senza però abbandonare i generali,
imperciocchè i primi si dichiarino più culminanti, lasciandone incerti
da cui ti debba guardare, da cui no. Così la Difesa procede incerta, non sapendo da quale
parte pararsi; e mentre adopera le sue forze in un punto, corre pericolo di
trovarsi assalita al fianco e alle spalle. Arti di duellista paiono coteste,
non di giudice.
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