Cap.

 1   3|        potestà è il diritto del padre sui figli; ed era sì estesa
 2   3|       nomò Patria Maestà!~a) Il padre aveva sui figli jus vitæ
 3   3|         legge di Romolo dava al padre il diritto ter vendendi
 4   3| lucravano, tosto apparteneva al padre. – I beni dei figli per
 5   3|  Prefettizio, che per opera del padre, o d'altrui per causa ed
 6   3|        ed in considerazione del padre, al figlio profittava, e
 7   3|        diritto acquistavasi dal padre; l'Avventizio che veniva
 8   3|        peculio castrense.~d) Il padre poteva diseredare il figlio,
 9   3|        parola testamentaria del padre era la legge, era il diritto.~
10   3|       in questo senso che se il padre fu preso dai nemici, e muore
11   3|      usufrutto, che rimaneva al padre;  Che al padre restava,
12   3|    rimaneva al padre;  Che al padre restava, all'incirca, lo
13   3| trasferivano dalla famiglia del padre naturale in quella dell'
14   3|        in una finta vendita dal padre naturale al padre adottivo.~
15   3|   vendita dal padre naturale al padre adottivo.~L'arrogazione,
16   3|        i reciproci rapporti tra padre e figli, giova ora esaminare
17   4|    dallo spondere che faceva il padre della fanciulla. Indi Sponsus
18   7|    Bruto, nei funerali del loro padre, ordinarono la prima lotta
19   9|    Consenti erano:~l° Giove, il padre dei numi, che godeva un
20   9|        prestavano; Diespiter, o padre del giorno (dieipater);
21   9|        Marte, Dio della guerra, padre di Romolo, marito a Bellona.~
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