Cap.

 1      19|     bizantino, ad esercitare il criminale nelle provincie o distretti;
 2      19| giurisdizione; l’alta, ossia la criminale, non a tutti s’accordava;
 3      19|      poi era loro data anche la criminale, destinavano uno stratigoto
 4      21| costituito officio di giustizia criminale, procedevano in prima istanza
 5      21|        giustizieri, i quali nel criminale giudicavano de’ delitti
 6      27|        pari. — V. Giurisdizione criminale tolta ai baroni. — VI..
 7      27|    giustizieri la giurisdizione criminale in tutti quei casi, in cui
 8      27|       competea la giurisdizione criminale. La corte del giustiziero
 9      27|   impero, o sia della giustizia criminale, dritto di regalia, appartenente
10      27| esercitare per lui la giustizia criminale nella stessa città e nelle
11      27|  stanziare; essere la giustizia criminale e ’l mero impero singolar
12      27|   esercizio della giurisdizione criminale; ma gli stessi bajuli, che
13      29|  facoltà di giudicare tanto nel criminale, che nel civile. Anche molti
14      44|      decideano nel civile e nel criminale. E perchè ristretta era
15      44|         appelli alla gran corte criminale. Ciò avea avuto la real
16      44|    secondo giudicar doveano nel criminale. Filippo stabilì con miglior
17      44|    destinati al civile e tre al criminale: due avvocati fiscali, uno
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