Cap.

 1       5|      più stranieri. Ne’ tempi ordinarî ogni cittadino pigliava
 2      21|   giudici non eran magistrati ordinarî,  esercitavano un’officio
 3      23|     competenza de’ magistrati ordinarî; ma, come arcivescovo, non
 4      25|   giurisdizione de’ tribunali ordinarî. Il papa prese le parti
 5      30| contento al ridurre a tributi ordinarî e permanenti tutte quelle
 6      45|       e ne ottenne, oltre gli ordinarî donativi, uno straordinario
 7      45|      la conferma di tutti gli ordinarî donativi, uno straordinario
 8      47|       solo confermò tutti gli ordinarî donativi, ma un nuovo ne
 9      47|       oltre la conferma degli ordinarî, che offrì per la richiesta
10      47|   della conferma de’ donativi ordinarî, per non averne mestieri.
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