Cap.

1      21|    Romani a far valere i dritti inalienabili d’uomini e di cristiani;
2      21|     feudale del regno, dichiarò inalienabili i feudi di qualunque natura;
3      28| cognizione de’ suoi naturali ed inalienabili dritti. La vastità del suo
4      39|        re e dei magistrati; che inalienabili fossero le Scarizie e le
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