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XXVI.
Siccome tutto quello che si dee trattare in un Concilio non si può terminare in un giorno, così si prese la deliberazione di dividere gli affari in varii tempi, e si distinsero le diverse riunioni in sessioni - o azioni, come si chiamarono ne' primi secoli. Più tardi ciascun affare ebbe una congregazione speciale, che nominò i Padri per formulare i decreti o schemi di decreti.
Ciascuno aveva il diritto di esporre nella congregazione generale il proprio avviso intorno al decreto proposto dai legati. Questi si contentavano di opinare nelle sessioni.
Si proponevano i quesiti o i decreti nelle congregazioni ristrette - o Comitati, o Ufficii, o Commissioni, come diciamo noi oggidì - ; dimodochè i Padri deliberavano prima tra loro per commissione. Si presentava poi in una congregazione generale - in Inghilterra si direbbe Comitato segreto - la relazione sul quesito preparata dalla Commissione, e tutti potevano assistere ai dibattimenti e discutere, e poscia si prendeva una decisione definitiva. Finalmente si presentava questa decisione alla sessione generale per essere votata. Tale regolamento, del tutto recente, era stato adottato per evitare al più possibile gli alterchi tra' vescovi, e dare maggior forza all'azione dei promotori dei Concilii e maggior decenza all'assemblea.
Ne' primi secoli, tutto si discuteva in comune ed in pubblico. Si registrava il voto di ciascun membro, lasciando la più compiuta libertà di suffragio. Ma questa libertà di suffragio essendo stata violata negli ultimi tempi, allorchè i papi cominciarono a servirsi dei Concilii come di strumenti della loro politica, il Concilio di Costanza risolse di adottare il voto per nazione - cioè che ogni vescovo opinasse tra' vescovi della propria nazione, e poi si portasse nella sessione il voto dei Padri della nazione, pronunciato nella riunione nazionale.
Sino all'undecimo secolo, non si pensò gran fatto al consenso del papa pei decreti del sinodo. Si dava bensì gran peso a questo consenso; ma se il papa ricusava di sottoscrivere al Concilio, s'egli non adottava la decisione della Chiesa universale, si passava oltre. Era dottrina che il Concilio generale poteva esercitare la propria autorità verso i papi e i patriarchi, come verso gli altri membri della Chiesa. Il Concilio di Costanza espresse di nuovo solennemente questa dottrina nella terza sessione, e quello di Basilea nella sua seconda sessione: Synodus, in Spiritu Sancto legittime congregata, generale concilium faciens, potestatem habet a Christo immediate.... cui, quilibet cujuscumque status.... etiamsi papalis existat, obedire tenetur.