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La fiamma intelligente

La reggenza italiana del Carnaro Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume

Dei comuni

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Dei comuni

22] Si ristabilisce per tutti i Comuni l’antico «potere normativo», che è il diritto d’autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo.

Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli officii legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza.

23] A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall’energia trasmessa e dalla nuova coscienza.

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede

quando essi statuti non contengano nulla di palesemente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione;

quando essi statuti sieno approvati accettati votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza cittadina.

24] Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione.

Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all’esame del Potere esecutivo centrale.

Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Ragione.

Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

25] Quando l’ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d’insidia,

quando l’integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante,

il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore,

se richiedano l’intervento le autorità comunali concordi,

se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

26] Ai Comuni segnatamente si appartiene

fondare l’istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato;

nominare i giudici comunali;

instituire e mantenere la polizia comunale;

mettere imposte;

contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.


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