3. ORGANI DI ALTA CONSULENZA
3.1 Consiglio Nazionale dell'Ambiente È regolamentato dall'art. 20 del DPR 306/87. È nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Ambiente ed è presieduto dallo stesso Ministro. È composto da un rappresentante designato da ogni regione, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e tre dalla Unione delle province d'Italia, da quindici rappresentanti nominati dal Ministero dell'Ambiente e scelti tra le associazioni ambientalistiche a carattere nazionale o che siano presenti almeno in cinque regioni, infine da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dell'Ente nazionale energie alternative (Enea) e uno dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel). Il Consiglio esprime pareri e avanza proposte su tutte le materie di competenza del ministero; propone iniziative in merito a studi, indagini e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Esprime inoltre il proprio parere in merito alla Relazione sullo stato dell'Ambiente. Tutti gli atti adottati dal Consiglio vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con la menzione del numero del Bollettino ufficiale del Ministero dell'Ambiente che riporta il testo integrale degli atti stessi, nonché il processo verbale delle sedute. Chiunque ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'Ambiente che sono disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione e può ottenerne copia, previo rimborso delle spese di riproduzione e di ufficio, il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata. La segreteria è presso il Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza.
|