Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
CNR - ITBM
Terminologia dell'ambiente

IntraText CT - Lettura del testo

  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE I - STRUTTURE E COMPITI
      • 4. I SERVIZI
        • 4.4 Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (Servizio ARS)
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


4.4 Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (Servizio ARS)
Il Servizio A.R.S. è stato istituito con la Legge 368 del 4 dicembre 1990 che regolamenta la riorganizzazione del Servizio prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale (previsto dal DPR 306/87) in due servizi distinti:
- tutela acque, disciplina rifiuti, risanamento suolo e prevenzione inquinamento di natura fisica (Servizio A.R.S.);
- tutela inquinamento atmosferico e acustico e industrie a rischio (Servizio I.A.R.).
La riorganizzazione dei due Servizi è stata regolamentata dal DPR 309/92.
In generale sono a cura di questo Servizio sia la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, sia il risanamento delle aree inquinate.
A tale scopo fra l'altro, è suo compito promuovere e coordinare le attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica e curare gli adempimenti tecnico-amministrativi in riferimento a direttive internazionali e comunitarie.
Gestisce inoltre i rapporti con le Regioni al fine di decretare per le attività di sua competenza.
Il Servizio si articola in tre divisioni:
Div. I si occupa della disciplina dei rifiuti e inquinamento del suolo;
Div. II ha il compito di tutelare l'ambiente in relazione all'inquinamento delle acque in funzione degli usi;
Div. III ha funzioni amministrative.
Il Servizio si avvale inoltre del Comitato Tecnico-scientifico per i rifiuti (citato nell'art. 15 della legge 441/88) per l'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti, in esecuzione della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 349/86, in base alla quale si stabilisce che il Ministero dell'Ambiente può costituire, sentito il parere del Consiglio Nazionale, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento.
Alla Divisione I del Servizio A.R.S. sono attribuite le competenze relative alla disciplina dei rifiuti ed alla bonifica dei suoli già attribuite al Comitato Interministeriale dal DPR 915 del 10 settembre 1982 (Legge 349/86 art. 2 comma 1 Lett. b e DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. c.).
Le funzioni di determinazione di criteri generali per lo smaltimento dei rifiuti sono state regolamentate in seguito al DPR 915/82, da due importanti Leggi: la 475 del 9 novembre 1988 che converte il Decreto Legge 397 del 9 settembre 1988 e la 441 del 29 ottobre 1987 che converte il Decreto Legge 361 del 31 agosto 1987.
Dall'esame di queste tre leggi si ricavano i compiti che sono delegati alle Regioni e quelli di pertinenza statale.
Dall'Amministrazione Centrale vengono forniti alle Regioni standard metodologici, norme tecniche e atti di indirizzo e coordinamento (DPR 915/82 art. 4, L. 475/89 art. 9 quater) riguardo a :
- determinazione di metodi di smaltimento dei rifiuti assimilabili ai solidi urbani, speciali e tossico-nocivi;
- determinazione delle caratteristiche delle zone di ubicazione degli impianti di smaltimento;
- definizione di criteri generali per il rilascio di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e speciali;
- determinazione delle caratteristiche che rendono un rifiuto tossico-nocivo e dei criteri di assimilabilità di un rifiuto a solido-urbano;
- raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti solidi e urbani (gli obiettivi minimi per il riciclaggio sono determinati di concerto con il Ministero dell'Industria);
- definizione di nuovi materiali per la produzione di contenitori (di concerto con il Ministero della Sanità sentito l'Istituto Superiore di Sanità).
In virtù del D.M. 324 del 21 giugno 1991 il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, dei Trasporti, della Sanità e dell'Interno, adotta il regolamento relativo alle iscrizioni ed alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
Il decreto nomina organi dell'Albo:
- il "Comitato Nazionale" (che ha come vicepresidente il direttore generale del Servizio A.R.S.) con sede presso il Ministero dell'Ambiente
- le "Sezioni Regionali" e le "Sezioni Provinciali di Trento e Bolzano" con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi regionali.
Le funzioni di segreteria del Comitato Nazionale sono esercitate dal Servizio A.R.S. che si avvale della collaborazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, stipulando a tale scopo specifiche convenzioni (D.M. 324/91 art. 3 comma 2).
È compito del Comitato Nazionale, tra l'altro, curare:
- la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo
- la fissazione dei criteri per l'iscrizione nelle classi e per i passaggi da una classe all'altra
- la decisione sull'iscrizione, previa istruttoria delle Sezioni regionali e provinciali
- la deliberazione sulle sospensioni e cancellazioni dall'Albo
- l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Sezioni regionali e provinciali.
Di concerto con il Ministero dell'Industria e sentito il Consiglio Nazionale per l'Ambiente, il Servizio A.R.S. propone al Consiglio dei Ministri, che delibera, un programma triennale che comprende atti di indirizzo e coordinamento per la riduzione dei rifiuti, la riduzione della loro pericolosità ed il recupero dei materiali (Legge 475/88) e fornisce relazioni periodiche sulle imprese produttrici, confezionatrici e importatrici di contenitori e sul riciclaggio dei rifiuti.
Il Servizio elabora inoltre norme istitutive per i Consorzi Nazionali obbligatori di raccolta differenziata dei rifiuti.
Tali Consorzi, di natura privatistica sotto il controllo pubblico, sono definiti sia dalla Legge 475/88 sia dal DPR 691/82, e sono :
- Consorzio Nazionale obbligatorio per gli oli usati
- Consorzio Nazionale obbligatorio per il riciclaggio dei contenitori e degli imballaggi per i liquidi in vetro, metallo e plastica
- Consorzio Nazionale obbligatorio per le batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi.
Altro compito del Servizio A.R.S. (espletato di concerto con il Ministero dell'Industria) è quello di incentivare, anche attraverso l'istituzione delle Borse Recuperi presso le Camere di Commercio, l'utilizzo delle materie prime secondarie, individuate dal D.M. 26 gennaio 1990.
La normativa specifica per lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento ed il riutilizzo delle materie prime secondarie, contenuta nel decreto suddetto, allo stato attuale è sospesa poiché la sentenza della Corte Costituzionale 512 del 30 ottobre 1990 ha annullato alcuni articoli e/o commi del decreto stesso.
Pertanto le materie prime secondarie continuano, per ora, a seguire la regolamentazione generale relativa ai rifiuti definita nella Legge 475/88.
In virtù della Legge 475/88, le Regioni, delegandone eventualmente la gestione alle Province, realizzano il catasto regionale dei rifiuti speciali, dei rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli urbani e dei rifiuti tossico-nocivi.
Tali catasti vengono realizzati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, indicazioni che riguardano le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto (D.M. 26 aprile 1989).
Il Servizio A.R.S., infatti, con lo scopo di avere un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati analitici e sintetici relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti, determina (sentita la Conferenza permanente delle Regioni) il sistema di codifica e il tipo di elaborazioni minime obbligatorie per la creazione dei suddetti catasti.
I produttori o i titolari di impianti di smaltimento dei rifiuti debbono comunicare, ogni anno, in virtù della Legge 475/88, alle Regioni competenti la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti o smaltiti.
Tali informazioni debbono essere inserite nei catasti regionali unitamente ai dati di produzione, raccolta, smaltimento e recupero delle "materie seconde" divulgati tramite pubblicazioni di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni dagli osservatori istituiti dalle varie Regioni.
I dati dei catasti regionali così raccolti vengono elaborati per formare un catasto nazionale dei rifiuti, un censimento sulla produzione e sullo smaltimento a livello nazionale e per pubblicare stime sui rifiuti prodotti e smaltiti e sul fabbisogno di impianti di smaltimento.
L'attività regionale riguardante l'individuazione di zone per il trattamento e lo stoccaggio, l'approvazione di progetti per nuovi impianti di smaltimento, il rilascio di autorizzazioni ad Enti o imprese per smaltire rifiuti o gestire discariche supporta l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali di smaltimento previsti sia dal DPR. 915/82 sia dalla Legge 441/87.
Tali piani vengono predisposti su indicazioni del Ministero dell'Ambiente e coordinati a livello nazionale dal Servizio A.R.S. con la consulenza del Comitato Tecnico Scientifico preposto, ed integrati con i piani regionali di bonifica di aree inquinate dai rifiuti. Il Servizio predispone inoltre (Legge 441/87) la mappa nazionale delle discariche e degli impianti di smaltimento ed il piano nazionale di ricerca sullo smaltimento, riduzione e riciclaggio rifiuti (predisposizione effettuata di concerto con il Ministero della Ricerca Scientifica).
La Divisione I inoltre gestisce le tabelle con i limiti di accettabilità e con le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per le sostanze contenute nei rifiuti, disciplina (di concerto con il Ministero della Marina Mercantile) le spedizioni transfrontaliere di merci pericolose o rifiuti verso Paesi CEE o OCSE e relaziona periodicamente alle Commissioni parlamentari e agli organismi internazionali sulla produzione e smaltimento e sulle opere di risanamento e bonifica.
Alla Divisione II del Servizio A.R.S. è stata trasferita, con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, la competenza delle funzioni riguardanti gli interventi di tutela dell'inquinamento e uso delle acque superficiali, sotterranee e marine già del Comitato Interministeriale e del Ministero dei Lavori Pubblici, come definito dall'art. 2 della Legge 319 del 10 maggio 1976 integrata e modificata dalla Legge 650 del 24 dicembre 1979 (DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. a.).
Attività fondamentali nelle funzioni sopra citate sono la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici (e cioè la definizione di standard tecnici per il monitoraggio di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei) e la predisposizione di criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla Legge 319/76 (i catasti citati sono quelli relativi agli scarichi in corpi idrici, ai pozzi e alle sorgenti, alle derivazioni o attingimenti, alle reti acquedottistiche e fognarie ed agli impianti di depurazione).
La predisposizione di questi standard, anche e soprattutto in funzione della omogenizzazione a livello nazionale delle informazioni ambientali prevista dal SINA, viene concordata con il Servizio V.I.A. (che coordina la creazione del modulo centrale del Sistema Informativo presso il Ministero dell'Ambiente), sulla base del censimento di ciò che già esiste presso Enti e Amministrazioni centrali e locali in termini di banche dati, reti di monitoraggio, catasti, sistemi informativi locali ecc.
Tali standard vengono concordati inoltre con le Regioni e gli Enti locali che partecipano al SINA come soggetti possessori, fruitori e fornitori di dati.
Infatti come tutti i Servizi del Ministero dell'Ambiente anche l'A.R.S. svolge un ruolo fondamentale nella costituzione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale prevista nell'ambito delle attività di programmazione in campo ambientale, attività che si è formalizzata con la promulgazione della Legge 305 del 28 agosto 1989 e con l'approvazione del "Programma Triennale 89-91" tramite la Delibera CIPE del 3 agosto 1990.
Dall'art. 4 della Legge 319/76 si evince poi che le Regioni, basandosi sugli standard sopracitati, hanno il compito di redigere Piani regionali contenenti programmi per il risanamento delle acque relativi al fabbisogno di infrastrutture (fognature, depuratori, acquedotti) ed alla regolamentazione degli scarichi (con l'indicazione dei limiti consentiti) integrando questi piani, nel caso le condizioni locali lo rendano necessario, con una normativa regionale più restrittiva di quella nazionale.
Le Regioni inoltre, coordinando i programmi degli Enti locali, rilevano le caratteristiche di qualità dei corpi idrici, avvalendosi della collaborazione del Servizio idrografico, del Genio civile e delle Province.
Queste ultime raccolgono i dati di qualità misurati con reti di monitoraggio che vengono installate e manutenute dai comuni (o da consorzi di comuni, o da comunità montane).
Le Province (come da art. 5 Legge 319/76) provvedono invece alla formazione dei catasti degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici superficiali ed al controllo della corretta applicazione delle norme sull'uso delle acque.
I risultati di tali attività, svolte da Amministrazioni locali, vengono recepiti a livello centrale.
Lo scopo è di ottenere sia un censimento a livello nazionale di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 7 Legge 319/76) che fornisca indicazioni omogenee come tipologia e formato sulle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici e sugli usi diretti e indiretti delle acque (utilizzazioni, derivazioni, scarichi), sia i catasti nazionali previsti dalla Legge 319/76.
È compito quindi del Servizio ARS individuare, con il contributo delle Regioni, i vari bacini interregionali e nazionali, controllare la compatibilità dei vari piani regionali relativi ai bacini interregionali suddetti (anche organizzando conferenze interregionali) e redigere un Piano generale di risanamento delle acque coordinato e omogeneo su tutto il territorio nazionale.
L'art. 2 della Legge 319/76 prevede, tra l'altro, come compito statale, la formulazione di indicazioni dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili.
Questa attività viene effettuata dal Servizio ARS, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, per quello che riguarda le acque potabili, la mitilicoltura, la balneazione e la salute pubblica; sono così individuati e trasmessi alle Regioni gli standard relativi ai consumi e le indicazioni sui possibili processi di riciclo e recupero di sostanze disperse.
Per ciò che concerne le infrastrutture, il Servizio ARS ha il compito di fornire alle Regioni norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio di reti acquedottistiche, reti fognarie e impianti di depurazione.
Fornisce inoltre direttive generali per lo smaltimento di liquami sia sul suolo (anche agricolo) che nel sottosuolo e per lo smaltimento dei fanghi (acque reflue civili, industriali e zootecniche) determinando natura e consistenza degli impianti di smaltimento per insediamenti civili.
Anche queste attività di standardizzazione a livello centrale e di coordinamento dei vari sottolivelli territoriali viene realizzata in collaborazione con il Servizio V.I.A. sulla base del censimento di ciò che già esiste.
Di intesa con le Regioni e sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità (per quanto riguarda le acque potabili) e di concerto con il Ministero della Sanità, vengono proposti al Consiglio dei Ministri, e quindi stabiliti, i limiti di accettabilità per concentrazioni di sostanze nelle acque sia superficiali che sotterranee (DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. h.)
È competenza del Servizio modificare tali limiti sulla base di nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche oppure per adeguarli a direttive comunitarie (se queste li impongono più restrittivi).
Gli artt. 16 e 17 della Legge 349/86 definiscono una ulteriore attività, espletata dalla Divisione II del Servizio, relativa alla concertazione di provvedimenti relativi all'attuazione del DPR 470 dell'8 giugno 1982 e dal DPR 515 del 3 luglio 1982. (DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. b.).
Il DPR 470/82 regolamenta il monitoraggio di qualità delle acque di balneazione e indica le funzioni che il Ministero della Sanità espleta con le altre Amministrazioni centrali e con gli Enti locali.
Il Servizio A.R.S. adotta di concerto con il Ministero della Sanità provvedimenti riguardo le acque di balneazione intervenendo nell'eventuale aggiornamento delle tabelle dei limiti di accettabilità per i parametri analizzati, nell'aggiornamento delle norme tecniche per l'effettuazione delle analisi e nel vaglio delle richieste regionali di deroghe ai limiti stabiliti ed al numero di campionamenti da effettuare durante la stagione balneare.
Gli artt. 4 e 5 del DPR 470/82 definiscono i compiti delle Amministrazioni locali delegando alle Regioni:
- l'invio al Ministero della Sanità delle mappe di scarichi, corsi d'acqua e punti di prelievo;
- l'individuazione e l'indicazione ai comuni interessati delle zone idonee alla balneazione;
- l'eventuale ampliamento della stagione balneare;
- la richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità ed al numero di campionamenti.
Ai Comuni sono invece delegati i compiti relativi alla:
- delimitazione delle zone non balneabili (temporaneamente e non);
- revoca del divieto;
- indicazione alle USL delle situazioni di inquinamento massivo.
I dati di qualità delle acque di balneazione sono invece forniti direttamente dai Presidi Multizonali di Prevenzione, che sono organismi istituiti presso le Unità Sanitarie Locali "per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale ..." (Legge 833 del 23 dicembre 1978), e sono inviati al Ministero della Sanità che li elabora e, ogni anno, redige una relazione sullo stato di balneabilità delle acque italiane fornendo dati di sintesi e monografie.
I risultati di tali elaborazioni sono acquisiti, in base ad un accordo tra le Amministrazioni, dal Ministero dell'Ambiente che le utilizza per studi di tipo ambientale sull'inquinamento e sul risanamento delle acque costiere.
Il DPR 515/82 regolamenta il monitoraggio di qualità delle acque potabili ed indica le funzioni che il Ministero della Sanità espleta di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dei Lavori Pubblici.
Il Servizio A.R.S. partecipa dunque al concerto di criteri generali, da indicare alle Regioni, per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali da destinare al consumo umano e per la formazione e aggiornamento dei catasti relativi a impianti di potabilizzazione (Legge 319/76 art. 3 e DPR 512/82 art. 2).
Redige inoltre un Piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione sulla base dei Piani regionali di risanamento acque già descritti in questo paragrafo.
Questo Piano generale sarà parte integrante del Piano nazionale di risanamento prima menzionato.
Di concerto col Consiglio Superiore di Sanità vengono inoltre adeguati a nuove tecnologie o a direttive comunitarie i limiti di accettabilità per concentrazioni nelle acque potabili.
Sulla base delle indicazioni contenute nel DPR 236 del 24 maggio 1988 art. 22, in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano, il Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità fornisce alle Regioni criteri generali e metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee e delle acque salmastre e marine da destinare al consumo umano (DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. e.)
Fornisce, inoltre, di concerto anche con il Ministero dei Lavori Pubblici, norme tecniche per l'installazione di acquedotti, per la manutenzione di pozzi, per la tutela ed il risanamento della qualità delle acque per uso umano e norme per l'individuazione di aree di salvaguardia per le risorse idriche.
Le Regioni sono preposte al rilevamento dei dati relativi alle caratteristiche sopracitate, alla classificazione delle acque del loro territorio secondo criteri generali decretati (DPR 515/82 artt. 4 e 5) ed alla individuazione di USL e PMP per il controllo degli acquedotti.
Forniscono, tramite intese, questi dati di qualità alle Amministrazioni centrali che li acquisiscono e li elaborano per pianificare, a livello nazionale, sia un programma di controllo e salvaguardia sia un programma generale (o di settore) della destinazione delle risorse idriche.
Per quello che più specificamente riguarda la programmazione delle risorse idriche (generale o di settore), le competenze del Ministero dell'Ambiente, vengono definite dall'art. 5 comma 2 lettera e) e comma 3 della Legge 183/89.
In particolare il comma 2 lettera e) decreta che il Ministero dei Lavori Pubblici operi di concerto con il Ministero dell'Ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo, con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e operi d'intesa con lo stesso Ministero per la tutela dell'ambiente (DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. d.)
L'art. 90 del DPR 616/77 decreta invece relativamente ai compiti prettamente regionali riguardo al problema.
Delega per l'appunto alle Amministrazioni regionali le funzioni di:
- aggiornamento e modifica del piano generale degli acquedotti per le risorse idriche destinate al proprio territorio;
- costruzione e gestione degli impianti di acquedotto;
- ricerca estrazione e utilizzo delle acque sotterranee.
La Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (Legge 349/86) dichiara inoltre nell'art. 2 comma 15 che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni di cui alla Legge 833 del 23 dicembre 1978 trasferite o delegate alle Regioni debbono essere concertati con i Servizi del Ministero.
È quindi compito del Servizio A.R.S. concertare atti di coordinamento tra i vari livelli territoriali riguardo alla individuazione dei fattori di nocività e pericolosità (accertamento e controllo su inquinamenti chimici, fisici, biologici), alla comunicazione e diffusione dei dati accertati, alla verifica della compatibilità dei progetti e delle attività produttive con le esigenze di tutela ambientale.
Per quanto riguarda poi le acque marine e le coste, la Divisione II del Servizio A.R.S. collabora per la concertazione di provvedimenti di difesa.
In virtù dell'art. 1 della Legge 979 del 31 dicembre 1982 il Ministro della Marina mercantile di intesa con le Regioni, che fanno le loro osservazioni alla proposta di Piano, provvede alla formazione del Piano generale di difesa mare e coste.
Questo Piano contiene, tra l'altro, indicazioni sulle modalità di prevenzione di eventi pericolosi e sugli interventi necessari relativamente alla:
- difesa dall'inquinamento (marino e costiero);
- tutela ambiente marino.
I provvedimenti riguardanti le suddette attività sono concertati dal Ministero della Marina Mercantile sia con il Servizio Conservazione Natura (come visto nel paragrafo relativo) sia con il Servizio A.R.S. (Legge 349/86 art. 2 comma 8).
Quest'ultimo ha il compito ulteriore di autorizzare gli scarichi in mare su proposta del Capo del Compartimento Marittimo e di notificare tali autorizzazioni agli organi internazionali competenti (Legge 349/86 art. 4, modifica all'art. 11 della Legge 319/76 comma 4).
È compito del Ministro dell'Ambiente predisporre una relazione preliminare tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e l'urgenza della dichiarazione di "Aree a elevato rischio di crisi ambientale", per zone in cui siano state individuate gravi alterazioni degli equilibri ambientali.
Tale dichiarazione è proposta al Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni interessate dal decreto (Legge 349/86 art. 7, Legge 305/89 art. 6 e DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. l.).
Le attività finalizzate alla stesura di questa relazione sono esercitate dal Servizio A.R.S. in modo complementare al Servizio I.A.R. secondo una suddivisione dell'intero territorio nazionale che deriva da criteri legati alla fonte prevalente dell'inquinamento e/o alla risorsa a rischio.
Il DPR 309/92 art. 1 comma 1 lett. g., attribuisce al Servizio A.R.S. le competenze relative alla componente di tutela acque e suolo e disciplina rifiuti nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione dell'area a rischio, per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento.
Tali piani, formati di intesa con le Regioni interessate, sono costituiti da un programma pluriennale per la realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, per la vigilanza sui tali dispositivi e per la definizione dei finanziamenti (Legge 877/84 art. 19).
Il programma è proposto al Consiglio dei Ministri che deve deliberare sull'eventuale approvazione.
Le Regioni interessate dalle aree dichiarate a rischio debbono provvedere ad attuare il piano di disinquinamento, attuazione a carico del Ministero dell'Ambiente in caso di inadempienza regionale.
Il Servizio relaziona, infine, alle Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma.
L'art. 1 comma 1 lett. i. del DPR 309/92 definisce poi i compiti del Servizio A.R.S. riguardo alla difesa del suolo relativamente all'art. 5 comma 3 e all'art. 7 comma 2 della Legge 183/89.
In questi articoli viene attribuito al Ministro dell'Ambiente, infatti, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale, per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti anche per gli aspetti di rilevanza ambientale riguardanti la cura, la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici.
A tal fine è necessario programmare, pianificare ed attuare interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; interventi di risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle direttive nazionali e comunitarie, assicurarne una razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura.
Il Ministero dell'Ambiente è chiamato in questo contesto ad esercitare le funzioni di segreteria del Comitato Nazionale di Difesa del Suolo ed in particolare il Servizio A.R.S. esercita queste funzioni relativamente alle materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento (Legge 183/89 art. 7 comma 2).
Nell'ambito delle attività di programmazione in campo ambientale ("Programma Triennale 89-91" - Delibera CIPE del 3/8/90), è stata prevista la realizzazione sia di programmi generali che di programmi strategici di salvaguardia.
I programmi generali per i quali il Servizio A.R.S. gioca un ruolo fondamentale sono:
- SMAR (sullo smaltimento dei rifiuti);
- DEAC (sulla depurazione delle acque);
- ARIS (sulle aree a rischio);
- DERISP (delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi a rischio industriale).
Il programma generale SINA, previsto anch'esso dal Piano Triennale, se inteso come strumento di conoscenza e di controllo della situazione ambientale nazionale, gestito e accessibile da tutti i poli informativi e decisionali coinvolti nei vari programmi ambientali, può essere utilizzato per coordinare la realizzazione degli obiettivi a livello nazionale e per supportare in modo organizzato lo sviluppo delle funzioni di governo dell'Ambiente previste dai vari programmi e per valutare l'efficacia dei progetti attuati.
È in questa ottica che si prevede di costituire una "banca dati SINA" nella quale far confluire le informazioni ambientali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali del Ministero e per soddisfare le esigenze di omogeneizzazione di dati a livello nazionale e le esigenze di informazione, a vari livelli, in merito ai dati ambientali.
Il Servizio A.R.S., come visto, gestisce dati relativi a qualità acque (dati dei monitoraggi), tipologie di impianti e infrastrutture (dati dei catasti), rifiuti ed inquinamenti collegati (discariche, aree inquinate) e con tali informazioni costituisce flussi tra tutti i livelli territoriali e amministrativi interessati, che, se standardizzati, permettono una omogenea pianificazione di tutela dell'Ambiente per quanto riguarda il suolo, i rifiuti, la tutela e l'uso delle acque.
Normativa analizzata:
Legge 319 del 10/5/76 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
DPR 616 del 24/7/77 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22/7/75 n. 382
Legge 833 del 23/12/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
DPR 470 del 8/6/82 Attuazione della direttiva CEE 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione
DPR 515 del 3/7/82 Attuazione della direttiva CEE 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
DPR 915 del 10/9/82 Attuazione delle direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
Legge 979 del 31/12/82 Disposizioni per la difesa del mare
Legge 349 del 8/7/86 Istituzioni del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale
DPR 306 del 19/6/87 Regolamento per l'Organizzazione del Ministero dell'Ambiente
D.L. 361 del 31/8/87 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti
Legge 441 del 29/10/87 Conversione con modifiche del D.L. 361/87
DPR 236 del 24/5/88 Attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
D.L. 397 del 9/9/88 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti industriali
Legge 475 del 9/11/88 Conversione con modifiche del D.L. 397/88
Legge 183 del 18/5/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Legge 305 del 28/8/89 Programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente
Delibera CIPE del 3/8/90 Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale
Legge 368 del 4/12/90 Riorganizzazione del Servizio Prevenzione degli Inquinamenti e Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente










SINTESI GRAFICA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO
A.R.S.
Fig. I.4.4
ARS-I.1
ARS-I.2
ARS-I.3
ARS-I.4
ARS-I.5
ARS-I.6
ARS-I.7
ARS-I.8
ARS-I.9
ARS-I.10
ARS-I.11
ARS-I.12
ARS-I.13
ARS-I.14
ARS-I.15
ARS-I.16
ARS-I.17
ARS-I.18
ARS-I.19
ARS-I.20
ARS-I.21
ARS-I.22
ARS-I.23
ARS-I.24
ARS-II.1
ARS-II.2
ARS-II.3
ARS-II.4
ARS-II.5
ARS-II.6
ARS-II.7
ARS-II.8
ARS-II.9
ARS-II.10
ARS-II.11
ARS-II.12
ARS-II.13
ARS-II.14
ARS-II.15
ARS-II.16
ARS-II.17
ARS-II.18
ARS-II.19
ARS-II.20
ARS-RISCHIO.1
ARS-RISCHIO.2
ARS-RISCHIO.3
ARS-RISCHIO.4




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License