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Terminologia dell'ambiente

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  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE I - STRUTTURE E COMPITI
      • 4. I SERVIZI
        • 4.5 Servizio Valutazione dell'Impatto Ambientale, Informazione ai cittadini e per la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (Servizio V.I.A.)
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4.5 Servizio Valutazione dell'Impatto Ambientale, Informazione ai cittadini e per la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (Servizio V.I.A.)
Il Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, è stato istituito con il compito di esercitare le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti opere, interventi e piani che abbiano rilevanza di impatto ambientale, di curare le informazioni ed i rapporti con i cittadini in materia ambientale, di curare la raccolta e la gestione dei dati ambientali nonché di gestire la realizzazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente.
Coordina l'attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse e cura gli adempimenti tecnici e amministrativi anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari.
Predispone gli atti ai fini della decretazione per le attività di sua competenza curando, per queste, i rapporti con le Regioni e con le altre Amministrazioni o Enti centrali e locali.
L'articolazione del Servizio è in tre divisioni:
Div. I si occupa della valutazione dell'impatto ambientale e dei piani di settore
Div. II si occupa di affari generali, informazione ai cittadini ed educazione ambientale
Div. III ha la gestione della banca dati e della Relazione sullo Stato dell'Ambiente.
Presso il Servizio opera inoltre la Commissione V.I.A., composta da 20 membri e presieduta dal direttore generale del Servizio stesso, che si avvale di una Segreteria tecnica facente capo all'ufficio del Direttore.
L'istituzione della Commissione è stata disposta dalla Legge 67/88 art. 18 comma 5, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della Legge 349/86.
Questo articolo individua, tra l'altro, come autorità preposte alle valutazioni di impatto ambientale il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dei Beni culturali e ambientali e le Regioni interessate alle opere.
Le indicazioni comunitarie in materia di impatto ambientale sono raccolte nella Dir. CEE n. 337 del 27 giugno 1985 "concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" e riguardano gli elenchi delle categorie di opere da sottoporre a valutazione e le informazioni standard che il committente dell'opera deve inserire nel progetto da sottoporre a giudizio.
In Italia la direttiva comunitaria è stata solo in parte recepita con l'emanazione del DPCM 377 del 10 agosto 1988 di "regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale" e del DPCM del 27 dicembre 1988 contenente le "norme tecniche per la redazione di studi di impatto ambientale e formulazione del giudizio di compatibilità".
Questi decreti, infatti, oltre a tracciare le linee guida per la valutazione dei progetti delle opere che incidono in modo significativo sull'ambiente, identificano tra le tipologie di opere che sono sotto l'obbligo di valutazione da parte della Commissione solamente tutte quelle comprese nell'Allegato I della Dir. CEE 85/337 con l'aggiunta delle dighe, appartenenti invece all'Allegato II della stessa direttiva.
Di recente provvedimenti legislativi hanno esteso il campo di applicazione della procedura di V.I.A. a numerose altre opere, per cui sono in corso di definizione le relative norme regolamentari.
Il committente di un'opera appartenente ad una categoria da sottoporre alla procedura di valutazione ha l'obbligo di comunicare il progetto di massima dell'opera stessa, prima della sua approvazione, sia al Ministero dell'Ambiente, sia al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali che alla Regione territorialmente interessata, richiedendo la pronuncia di compatibilità ambientale.
Il progetto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della ubicazione dell'intervento, la sua dimensione, l'indicazione dei rifiuti solidi e liquidi che saranno prodotti, l'indicazione delle emissioni in atmosfera e sonore, la descrizione delle misure che si adotteranno per recuperare i danni ambientali unitamente ai piani di prevenzione e di monitoraggio.
È sempre a cura del committente il deposito del progetto presso gli uffici regionali competenti e la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta comunicazione del progetto su quotidiani della Regione interessata, permettendo così l'invio, da parte dei cittadini, di eventuali istanze, pareri e osservazioni sull'opera.
L'attività istruttoria per emettere il giudizio di compatibilità ambientale viene svolta dalla Commissione V.I.A. che verifica il progetto con accertamenti d'ufficio e, se necessario, richiede i pareri di Enti, di Amministrazioni pubbliche e di organi statali di consulenza tecnico-scientifica.
Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'Ambiente può richiedere le integrazioni necessarie.
L'istruttoria si conclude con parere motivato, identificando le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.
Contestualmente vengono acquisiti il parere del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e quello delle Regioni interessate .
La Commissione esamina e valuta altresì le osservazioni presentate dal pubblico.
La Divisione I del Servizio V.I.A., sulla base dei pareri suddetti, e delle osservazioni e istanze presentate eventualmente dai cittadini interessati (Legge 349/86 art. 6 comma 9) predispone il decreto per il Ministro, lo invia, firmato, alla firma del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali e lo notifica poi al committente, alle Regioni e agli altri Enti interessati.
È compito del Ministero dell'Ambiente vigilare sulla osservanza delle prescrizioni contenute nei giudizi di compatibilità e trasmettere provvedimenti alle Amministrazioni interessate.
Il Servizio si occupa anche del contenzioso e dei quesiti circa l'applicabilità della procedura.
Secondo quanto previsto dal DPR 306/87 art. 11, è a cura del Servizio V.I.A. la concertazione di piani e programmi di settore a carattere nazionale (piani energetici, piani urbanistici e industriali, piani generali trasporti ecc.), che abbiano una rilevanza di impatto sull'ambiente (Legge 349/86 art. 2 comma 5) , la concertazione delle linee fondamentali di assetto del territorio e di difesa del suolo (Legge 349/86 art. 2 comma 7 e DPR 616/77 art. 81 comma 1 lett. a) ed il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente con quelle di difesa del suolo, contenute nei piani di bacino (Legge 349/86 art. 2 comma 6).
La Divisione I provvede all'istruttoria delle proposte e predispone strumenti utili alla concertazione dei Piani di settore.
Per le attività di competenza del Ministero dell'Ambiente, in base all'articolo 6 comma 8 della Legge 349/86, il Servizio V.I.A., collabora con il Servizio Conservazione della Natura per la concertazione con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali riguardante i piani paesistici.
Il Servizio V.I.A. ha inoltre il compito di concertare il piano nazionale di protezione civile (Legge 349/86 art. 2 comma 19).
Un'altra competenza del Servizio V.I.A., come definito dall'art. 2 comma 1 lett. d della Legge 349/86, riguarda l'espletamento di funzioni relative alle cave e torbiere.
Con la Legge 349/86 la competenza del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali relativa alle autorizzazioni in materia paesistica per cave e torbiere è passata al Ministero dell'Ambiente che opera, a riguardo, di concerto con il Ministero dell'Industria.
La Divisione I provvede all'esame delle autorizzazioni inviate dalle Regioni od Enti subdelegati ed a predisporre, di concerto con il Ministero dell'Industria, gli eventuali provvedimenti di annullamento.
L'ufficio provvede anche alle autorizzazioni in via surrogatoria, sempre di concerto con il Ministero dell'Industria, in caso di inerzia della Regione.
Il Ministero dell'Ambiente, attraverso il Servizio e di concerto con il Ministero dell'Industria, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale delle aree oggetto di attività minerarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'esecuzione dei progetti stessi (Legge 221 del 30 luglio 1990).
A fronte di segnalazioni di mancata attuazione o inosservanza delle direttive di tutela ambientale (Legge 349/86 art. 8 comma 3) la Divisione I svolge le verifiche tecniche e predispone gli interventi conseguenti avvalendosi della collaborazione degli altri servizi e uffici (DPR 306/87, art. 11, comma 2, lettera h).
Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente il Ministro si può avvalere dell'intervento del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e, sentiti i rispettivi Ministri competenti, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale e delle Capitanerie di porto.
La Divisione II del Servizio è preposta alla divulgazione delle informazioni e delle risposte alle richieste dei cittadini e promuove e coordina iniziative di educazione e informazione ambientale.
L'art. 14 della Legge istitutiva n. 349/86, attribuendo al Ministero il compito di assicurare la più ampia divulgazione di informazioni sullo stato ambientale, decreta che debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo integrale di tutti gli atti adottati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente quando questi interessino la generalità dei cittadini.
È cura del Servizio certificare tali informazioni, nonché fornire copie di risposte ad eventuali richieste puntuali pervenute su dati ufficiali. Questa funzione di supporto al diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'Ambiente, diritto spettante ad ogni cittadino, viene espletata anche in adozione della Dir. CEE 90/313.
La libertà di accesso ai dati ambientali è stata incentivata dalla legislazione degli ultimi anni per fornire un supporto valido e possibilmente coerente alle strutture decisionali pubbliche e private per le attività di loro competenza in ambito ambientale.
La Divisione II del Servizio V.I.A., di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, adotta iniziative per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su problematiche ambientali utilizzando la scuola, i mezzi di informazione e le campagne pubblicitarie.
Le iniziative prese e previste in materia di educazione ambientale riguardano il censimento dei corsi tenuti attualmente presso università, istituti privati, scuole e associazioni ed il finanziamento di nuovi corsi e studi su materie ambientali.
La Divisione II stipula pertanto intese e convenzioni sia con le Amministrazioni locali e centrali (attuazione dei piani regionali ordinari) sia con le associazioni ambientalistiche riconosciute per finanziare corsi di formazione e per attuare una collaborazione riguardo alle campagne di informazione promosse a livello nazionale.
La Divisione III del Servizio V.I.A., in virtù del comma 3 dell'art. 11 DPR 306/87, è preposta alla cura, per le attività del Ministero e d'intesa con gli altri servizi e uffici, della costituzione e gestione della Banca dati del Ministero dell'Ambiente, nonché alla cura dei relativi collegamenti con i centri di elaborazione di altre Amministrazioni ed Enti, finalizzata alla razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, alla informazione ai cittadini ed alla predisposizione della Relazione biennale al Parlamento sullo Stato dell'Ambiente.
La R.S.A. è un ulteriore mezzo, utilizzato dal Ministero dell'Ambiente, di informazione e divulgazione sulle questioni riguardanti l'ambiente. È di fondamentale importanza poiché fornisce un quadro sintetico e globale sulla situazione ambientale nazionale.
Per la redazione della R.S.A. il Servizio V.I.A. si avvale della collaborazione di esperti e studiosi appartenenti ad Enti pubblici, istituti di ricerca o ad istituti privati convenzionati, nonché della collaborazione degli altri servizi del Ministero.
Dopo il lavoro preliminare di progettazione della struttura da dare al documento, quindi dopo l'approvazione del taglio da seguire rispetto alle varie problematiche ambientali e dello schema dei dati da prospettare, viene redatto l'indice della relazione, ed in base alle convenzioni stipulate con gli esperti, viene commissionata la stesura dei vari capitoli.
È successivamente compito della Divisione III raccogliere il materiale elaborato (testi, tabelle, grafici, ecc.), coordinarlo e renderlo presentabile al pubblico come contenuto e formato.
È chiaro come il "taglio" di ogni relazione dipenda dalla condizioni ambientali e politiche esistenti al momento della sua stesura; questo comporta la necessità di lavorare su dati e informazioni tali da poter essere sintetizzati in modi differenti a seconda della struttura scelta per la divulgazione.
È necessaria pertanto una base dati completa e ben strutturata che raccolga dati validati e omogenei per tutto il territorio nazionale.
La costituzione di questa banca dati è anche una delle attività previste dal programma generale SINA contenuto nel piano triennale 89-91 e descritto nei precedenti paragrafi.
È infatti obiettivo fondamentale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale: "costituire presso il Ministero dell'Ambiente l'elemento di sintesi e di coordinamento del Sistema, accessibile ai cittadini, alle istituzioni, alla comunità scientifica e al mondo imprenditoriale".
In tale ottica la costituzione della banca dati ambientale del Ministero va vista come una attività di coordinamento e di standardizzazione, finalizzata all'integrazione delle informazioni ambientali provenienti da diverse fonti, che permetta di gestire dati omogenei per formati e strutture logiche.
A tal fine il Servizio V.I.A. cura le intese con le Regioni e gli Enti locali, e i rapporti con Amministrazioni centrali e Enti pubblici per standardizzare i flussi informativi, i protocolli di trasmissione e per integrare e sviluppare i vari sistemi informativi e di monitoraggio. Le intese con le Regioni sono volte a finanziarie l'implementazione delle varie attività in ambito ambientale per acquisire ed elaborare dati provenienti da reti di monitoraggio, campagne periodiche, catasti e attività sperimentali con formati omogenei. Ottenuti dai vari "nodi intermedi" i dati di dettaglio dei censimenti, dei catasti, dei monitoraggi ed i dati territoriali digitalizzati, il Servizio opera una selezione in base alle necessità comuni di sintesi e utilizzo, ed organizza i dati in banche dati integrate (dati ambientali collegati a dati territoriali).
I dati così sistematizzati possono essere sintetizzati, aggregati, integrati a livello centrale e possono costituire un valido supporto a tutte le funzioni di competenza dei vari Servizi.
Le attività del Ministero legate al programma triennale 89-91 approvato con delibera CIPE il 3 agosto 1990 vedono coinvolto il Servizio V.I.A. oltre che nel programma generale SINA anche nei programmi:
- INFEA (sull'informazione ed educazione ambientale)
- RICSA (sulla ricerca scientifica e tecnologica)
- NOC (sulla nuova occupazione nel Mezzogiorno).
Normativa analizzata:
Legge 349 del 8/7/86 Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale
DPR 306 del 19/6/87 Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente
DPR 616 del 24/7/77 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 382 del 22/7/75
Dir. CEE 337 del 27/6/85 Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
DPCM 377 del 10/8/88 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 349 del 8/7/86 recante l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale
DPCM del 27/12/88 Norme tecniche per la redazione di studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 349 del 8/7/86, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 377 del 10/8/88
D.L. 312 del 27/6/85 Disposizioni urgenti per la tutela della zone di particolare interesse ambientale
Legge 431 del 8/8/85 Conversione con modifiche del D.L. 312/85
Legge 221 del 30/7/90 Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria
Legge 67 del 11/3/88 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 88)
Legge 305 del 28/8/89 Programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente
Legge 183 del 18/5/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Delibera CIPE del 3/8/90 Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale










SINTESI GRAFICA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO
V.I.A.
Fig. I.4.5
VIA-I.1
VIA-I.2
VIA-I.3
VIA-I.4
VIA-I.5
VIA-I.6
VIA-I.7
VIA-II.1
VIA-II.2
VIA-III.1
VIA-III.2
VIA-III.3




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