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Terminologia dell'ambiente

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  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE II - SETTORI DI INTERVENTO
      • 1. LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, LA FLORA, LA FAUNA
        • 1.2 Analisi della normativa di settore
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1.2 Analisi della normativa di settore
Nel seguito verranno illustrate le principali disposizioni normative attualmente vigenti per la conservazione della natura, nell'accezione sopra descritta (aree protette, flora, fauna) con specifico riferimento a quelle la cui applicazione è competenza del Ministero dell'Ambiente, e quindi del Servizio Conservazione della Natura.



1.2.1 La Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (n. 349 del 8/7/86) e il regolamento per la sua organizzazione (DPR n. 306 del 19/6/87)
Le attività del Servizio Conservazione Natura sono regolamentate dall'articolo 10 del DPR n. 306 del 19/6/87. Da tale decreto si evince che al Servizio compete lo svolgimento delle seguenti attività:
- individuare i territori dove promuovere l'istituzione di riserve naturali e di parchi interregionali;
- definire le regole di gestione e di emanazione di direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica relativamente ai parchi naturali e alle riserve naturali statali e verificare la loro osservanza;
- elaborare norme generali di indirizzo e di coordinamento per la gestione di aree protette a livello regionale e locale;
- istituire e gestire riserve marine, ivi compresa, ovviamente l'attività di produzione di piani di vincolo e regolamenti per le attività connesse;
- collaborare con il Servizio V.I.A. per le attività da svolgere di concerto con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (come disposto dall'art. 1 bis del D.L. n. 312 del 27/6/85 e successivamente modificato dalla Legge n. 431 del 8/8/85);
- tutelare la flora, la fauna, le zone umide e altri ecosistemi di cui si ritenga utile la conservazione e la valorizzazione, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate;
- partecipare, per la parte di sua competenza, e collaborare con il Servizio A.R.S. e con il Ministero della Marina Mercantile, alla definizione dei provvedimenti relativi al piano generale della difesa del mare e delle coste marine.
Tali attività sono state in parte modificate o riorganizzate dalla Legge quadro sulle aree protette emanata nel dicembre 1991.



1.2.2 La Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 6/12/91)
La legge "....detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese".
Si evince dalla legge la definizione di principio di patrimonio naturale ed inoltre viene individuato uno speciale regime di tutela per tutti i territori contenenti valori del tipo "patrimonio naturale" per ottenere:
- la conservazione del patrimonio stesso;
- l'applicazione di procedure di gestione o di restauro ambientale per favorire l'integrazione tra uomo e ambiente;
- la promozione di attività educative, formative, di ricerca scientifica o ricreative, purché compatibili;
- la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
Viene inoltre stabilito che Stato, Regioni ed Enti locali cooperino nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette.
La legge stabilisce una classificazione delle aree naturali protette articolata in:
- parchi nazionali;
- parchi naturali regionali;
- riserve naturali statali o regionali;
- aree protette marine.
(Si veda nel seguito una più dettagliata classificazione delle aree protette.)
Per l'adempimento delle funzioni previste dalla Legge 394/91 sono stati istituiti tre organismi: il Comitato e la Consulta Tecnica per le Aree naturali Protette e la Segreteria tecnica.
- Il Comitato per le aree naturali protette
Il Comitato è un organismo interministeriale istituito dalla Legge 394/91 con il compito di disegnare le linee fondamentali dell'assetto naturale del territorio, di adottare il programma per le aree naturali protette, di definire la classificazione delle stesse approvandone l'elenco ufficiale e di adottare la Carta della natura, predisposta dai Servizi Tecnici nazionali.
Il Comitato è presieduto dal Ministro per l'Ambiente, è costituito da quest'ultimo con proprio decreto ed è composto dai Ministri (o loro delegati) dell'Agricoltura e foreste, della Marina mercantile, dei Beni culturali e ambientali; dei Lavori pubblici, dell'Università e della Ricerca scientifica e da 6 rappresentanti di regione o di provincia autonoma eletti per un triennio.
Fanno inoltre parte del Comitato, con voto esclusivamente consultivo, i rappresentati delle regioni nel cui territorio ricadono le aree protette, se non presenti tra gli eletti.
- La Consulta Tecnica per le aree naturali protette
La Consulta è invece un organismo composto da 9 esperti particolarmente qualificati nel settore, istituito con il compito di esprimere pareri scientifici su richiesta dei membri del Comitato o di sua iniziativa.
La Consulta è nominata dal Ministro dell'Ambiente e resta in carica per cinque anni.
- La Segreteria tecnica
Le funzioni di istruttoria e segreteria del Comitato e della Consulta Tecnica per le aree naturali protette sono svolte dalla Segreteria tecnica, organismo che fa parte del Servizio Conservazione della Natura ed è istituito dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri del Tesoro e degli Affari regionali.
Le funzioni di competenza del Ministero dell'Ambiente riguardo alle aree protette terrestri e marine (espletate dalla Div. I) sono relative alla individuazione dei territori da destinare a riserve e parchi interregionali, alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve marine ed alla definizione dei criteri per la gestione sia dei parchi nazionali e delle riserve statali, sia delle aree regionali e locali.
Sia gli elenchi delle aree interregionali, con la loro perimetrazione e le proposte di classificazione, in quanto prodotti dell'individuazione di aree interregionali, sia i programmi e i piani di vincolo, che sono invece prodotti dell'istituzione di parchi e riserve, sono strumenti utilizzati dalle strutture del Servizio per espletare una funzione fondamentale prevista dalla Legge quadro nell'ambito della programmazione ambientale.
Secondo tale Legge è infatti compito del Ministero curare la predisposizione del programma triennale per le Aree naturali protette.
Il programma, tenendo conto delle proposte avanzate per l'istituzione di nuove aree, o per ampliamenti di quelle già istituite e delle norme emanate per la gestione di parchi e riserve, norme concertate con le regioni comprendenti le aree protette interessate, deve:
- specificare i territori sottoposti a tutela e delimitarne i confini;
- indicare i termini per le nuove istituzioni o per ampliamenti di vecchie aree;
- ripartire le risorse finanziarie tra le varie aree;
- determinare i criteri e gli indirizzi per stato, regioni ed enti di gestione per l'attuazione del programma stesso compresi i compiti relativi all'educazione ed alla informazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà degli interventi sulle aree.
Il programma proposto dal Ministero dell'Ambiente, è adottato dal Comitato per le aree naturali protette il quale delibera sull'attuazione del programma o propone modifiche allo stesso, sentita, se necessario, la Consulta tecnica su argomenti tecnico-scientifici per pareri e osservazioni.
L'attuazione delle indicazioni contenute nel programma, se approvato, è a cura del Servizio Conservazione Natura che provvede, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, alla redazione dei piani di parco, alla gestione delle espropriazioni e degli indennizzi, alla promozione economica oltre che alle misure provvisorie di protezione delle aree.
L'elenco delle aree naturali protette è aggiornato e fornito, unitamente ad una proposta di classificazione, dal Ministero al Comitato. Quest'ultimo cura l'albo delle zone protette e approva l'elenco ufficiale e la classificazione delle aree.
La Carta della Natura, elaborata dai Servizi tecnici nazionali sulla base dei dati disponibili sul patrimonio naturale coordinati ed integrati e sulle indicazioni del Comitato e della Consulta, è proposta dal Ministero allo scopo di individuare lo stato dell'Ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale.
È compito del Comitato adottare tale carta e decretare l'accettazione di questa come base di riferimento a livello nazionale per le amministrazioni centrali e locali.
La Legge quadro prevede inoltre, a scadenza annuale, la presentazione, da parte del Ministero e previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'Ambiente, di una Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge stessa e sulle attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
La legge stabilisce metodi e procedure per l'istituzione di aree naturali protette a livello nazionale e regionale.
Per i parchi nazionali si procede all'istituzione e relativa delimitazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente dopo aver sentito la Regione interessata territorialmente.
Per le riserve naturali si opera su decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione interessata.
Qualora il territorio di queste aree rientri nella giurisdizione di una regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, il decreto di istituzione viene emanato di intesa.
Nel caso in cui le aree interessino più regioni, indifferentemente a statuto ordinario o speciale, viene comunque stabilita una configurazione e modalità di gestione unitarie.
L'organismo preposto alla gestione e al controllo dell'area protetta è l'Ente parco, che opera sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente.
A svolgere le attività dell'Ente contribuiscono:
- il Presidente: nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente;
- il Consiglio direttivo: formato dal Presidente e da 12 componenti nominati, con decreto del Ministro, tra persone particolarmente esperte e qualificate in materia di conservazione della natura;
- la Giunta esecutiva: eletta, se ritenuto necessario, dal Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: nominato su decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Ambiente, esercita riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco;
- la Comunità del parco: costituita dai presidenti delle Regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nel cui territorio ha sede il parco; interviene in merito al regolamento del parco, al piano del parco, sul bilancio, sul conto consuntivo e ogni qualvolta sia richiesto il suo parere da almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
Per quanto attiene le aree naturali protette regionali il Ministro dell'Ambiente promuove accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali aventi per oggetto l'impiego coordinato delle risorse, ferma restando la competenza delle Regioni nella definizione e gestione di questa tipologia di aree.
Gli accordi promossi dal Ministro stabiliscono:
- gli interventi da realizzare per perseguire l'obiettivo di conservazione della natura;
- le quote finanziarie a carico dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali ed eventualmente di terzi;
- le modalità di coordinamento e di integrazione della procedura.



1.2.3 Istituzione del registro delle aree protette (D.M. del 10/5/91)
Il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10/5/91, facendo riferimento alle norme stabilite dalla Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente e al successivo regolamento di attuazione, stabilisce che il Servizio Conservazione della Natura provveda alla elaborazione dei dati per la creazione e gestione di un registro delle aree protette italiane.



1.2.4 Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Legge n. 503 del 5/8/81)
La Legge 5/8/91 n. 503 rappresenta la "ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19/9/79".
Il Servizio Conservazione della natura, ed in particolare la sua Divisione II, tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale, è incaricato dell'applicazione della suddetta legge in termini di:
- adozione di misure atte a mantenere o a portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali;
- adozione di misure che stimolino l'attuazione di provvedimenti a livello nazionale per la conservazione della flora, della fauna e degli habitat naturali con particolare riferimento alle specie in via di estinzione;
- promozione di iniziative volte alla divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche ed i loro habitat.


1.2.5 Disposizioni per la difesa del mare (L. 31/12/82 n. 979)
La Legge 349 del 8/7/86 ha trasferito al Ministero dell'Ambiente alcune delle competenze stabilite dalla Legge 31/12/82 n. 979 ed inizialmente assegnate al Ministero delle Marina Mercantile.
Infatti è attualmente compito del Servizio Conservazione della Natura provvedere alla gestione delle zone umide e collaborare con il Ministero della Marina Mercantile, con il Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino - e con la Consulta per la difesa del Mare nella stesura del Piano Generale per la difesa del mare.
La suddetta legge stabilisce:
- le caratteristiche delle riserve marine;
- gli accertamenti da svolgere per assoggettare a protezione un'area;
- la regolamentazione, ove sia necessaria, delle attività che possono essere svolte nell'area;
- la composizione degli organi preposti al controllo ed alla gestione della riserva.





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