1.3 Argomenti di interesse del settore Nel seguito verranno illustrati alcuni dei prodotti previsti dalla normativa vigente la cui compilazione è a carico, in toto o in parte, del Servizio Conservazione della Natura o che il Servizio stesso è chiamato ad utilizzare nell'espletamento delle sue attività.
1.3.1 La Carta della Natura La carta si configura come una rappresentazione sintetica (cartografica) dello stato delle risorse naturali e della consistenza delle aree sottoposte a tutela e sarà prodotta integrando, coordinando ed utilizzando tutti i dati disponibili in materia di patrimonio naturale del paese. I Servizi Tecnici nazionali, cui è dato l'incarico di elaborare la Carta della Natura, seguono nello svolgimento di questa attività gli indirizzi del Comitato per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio. Come risultato di questa attività viene prodotta una proposta di Carta della Natura che su indicazione del Ministro dell'Ambiente viene adottata dal Comitato.
1.3.2 Il Programma triennale per le aree protette La legge quadro sulle aree protette stabilisce che il Ministero dell'Ambiente predisponga un programma triennale che, in base ai dati della Carta della Natura ed alle disponibilità finanziarie, provveda a: - specificare i territori sottoposti a tutela e delimitarne i confini; - indicare i termini per l'istituzione di nuove aree o per l'ampliamento di quelle esistenti e delimitarne i confini; - ripartire le risorse finanziarie tra le varie aree e per ciascuno degli esercizi finanziari; - determinare i criteri e gli indirizzi per Stato, regioni ed enti di gestione per l'attuazione del programma, compresi i compiti relativi alla educazione ed informazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà degli interventi sulle aree; - fissare i criteri per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, definendo anche le fonti di finanziamento da cui attingere. La redazione del programma tiene conto anche delle indicazioni contenute nella Legge 31/12/82 n. 979. I componenti del Comitato, Ministri di altre Amministrazioni, regioni esterne al Comitato, Enti locali possono presentare al Comitato proposte per il programma triennale. Il Programma è adottato dal Comitato su proposta (formulata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro) del Ministro dell'ambiente. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente secondo gli stessi criteri definiti per la sua prima stesura.
1.3.3 Il Registro delle aree protette Il Registro delle aree protette, la cui istituzione è derivata dall'approvazione del D.M. 10/6/92, è composto da due repertori: - il repertorio amministrativo che rappresenta la raccolta di tutti gli atti amministrativi che hanno consentito l'istituzione delle aree protette. Tali atti, prodotti dall'Amministrazione Centrale o dalle strutture periferiche, si distinguono in: . provvedimenti definitivi, in quanto relativi ad aree protette esistenti (ovvero quelle il cui atto di istituzione è completo), . provvedimenti preliminari, in quanto relativi ad aree protette in itinere (ovvero quelle per cui sono state definite misure di salvaguardia, ma non è ancora stata data una classificazione ufficiale secondo le tipologie stabilite per legge). Si tratta quindi delle aree individuate come zone di importanza naturalistica nazionale, internazionale, parchi, riserve, zone umide, come previsto dalla L. 349/86 o da analoghe disposizioni a livello regionale. - il repertorio cartografico che raccoglie la rappresentazione cartografica ufficiale della perimetrazione delle aree protette, ivi compresa, se prevista, una suddivisione interna delle varie aree in zone. Il Registro rappresenta quindi una fotografia molto dettagliata della situazione esistente in merito al patrimonio naturale nazionale. È ottenuto raccogliendo materiale prodotto da varie strutture, coinvolte nella definizione delle aree protette, in particolar modo dalle Regioni. Lo scopo del Registro è di carattere soprattutto informativo, nel senso che costituisce il supporto di raccolta ed archiviazione delle informazioni consolidate in merito alle aree naturali protette esistenti. È composto a partire dai dati provenienti dai decreti istitutivi, dai decreti di perimetrazione, dal catasto dei vincoli, ecc. Sarà oltremodo alimentato dall'attività svolta dagli organismi previsti dalla Legge quadro delle aree naturali protette e dalle risultanze delle attività svolte in applicazione del Programma Triennale.
1.3.4 L'elenco delle aree naturali protette L'Elenco ufficiale delle aree protette ha l'obiettivo di stabilire le modalità di gestione di parchi e riserve da istituire, di uniformare a queste modalità le attività di gestione dei parchi e le riserve istituite prima dell'entrata in vigore della legge quadro, di permettere la verifica dell'efficacia delle attività di gestione delle aree protette e di supportare la funzione di vigilanza del Ministero dell'Ambiente. All'Elenco verranno iscritte le aree naturali protette attivate o in itinere, alle quali il Comitato riconosca l'efficacia della gestione naturalistica, a seguito dell'istruttoria della Segreteria Tecnica e al parere della Consulta. Il Comitato quindi approva l'Elenco ufficiale (art. 4 della Legge quadro) e il Ministero dell'Ambiente provvede all'aggiornamento dello stesso ed alla certificazione di iscrizione da rilasciare agli enti gestori dell'area. Tale certificazione costituisce un presupposto per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato. In questo senso l'Elenco costituisce il contenitore propositivo sul quale si innesta il Programma Triennale per la aree naturali protette. Esso deriva dalle informazioni elaborate a partire da quelle presenti sulla Carta della Natura, dai decreti istitutivi, dai decreti di perimetrazione, dalla vincolistica presente e dalle indagini ed istruttorie svolte. A sua volta l'Elenco alimenta con le sue informazioni il Registro delle aree protette italiane, che ha invece uno scopo informativo e di supporto di archiviazione delle informazioni consolidate sulle aree istituite.
1.3.5 La Relazione annuale al Parlamento Attraverso questa Relazione, definita nell'art. 33 della Legge quadro per le aree protette, da presentare al Parlamento a cadenza annuale, il Ministero dell'Ambiente riferisce sullo stato di attuazione della Legge quadro, cioè sul funzionamento degli organismi stabiliti, sulla attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione e sull'attività di gestione delle aree protette. È chiaro che gli strumenti fondamentali per la redazione di questa relazione sono costituiti, oltre a tutti gli atti del Comitato, della Consulta e della Segreteria tecnica, dalle informazioni elaborate attraverso la Carta della Natura, che ne rappresenta il presupposto informativo, e dall'Elenco delle aree naturali protette. Poiché inoltre Tutti i soggetti pubblici e privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree naturali sono tenuti ad informare il Ministero dell'Ambiente, tale relazione può costituire un elemento fondamentale di conoscenza dello stato del patrimonio naturalistico nazionale. 1.3.6 Le tipologie delle aree protette Ai fini della realizzazione del Registro delle aree protette, ed in base anche a quanto stabilito dalla Legge quadro sulle aree protette, le aree protette vengono individuate come territori di elevato valore naturalistico, scientifico, educativo e ricreativo. Ai fini di una classificazione delle aree protette si possono suddividere nelle seguenti tipologie (come stabilito dalla L. 394/91, dal DPR 448/76, etc...): - parchi nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione; - riserve naturali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, o presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Si distinguono in: . riserve naturali integrali:: destinate alla ricerca scientifica e alla protezione assoluta degli ecosistemi. Ogni intervento umano è vietato, se non giustificato da attività di ricerca, l'accesso è consentito solo per motivi di studio o per la sorveglianza, . riserve naturali orientate: destinate alla sorveglianza e all'orientamento dell'evoluzione della natura per perseguire particolari obiettivi di ricerca. Gli interventi umani ammessi sono solo quelli destinati alle suddette attività, mentre l'accesso è permesso per motivi di studio e per la sorveglianza, . riserve naturali parziali:: destinate alla conservazione e protezione di un insieme di elementi relativi al suolo, al sottosuolo, alla flora, alla fauna e all'uomo. Si articolano in: .. riserve geologiche, .. riserve botaniche, .. riserve biologiche, .. riserve antropologiche, . riserve naturali speciali: destinate sia alla conservazione di un insieme di elementi che abbiano un valore estetico, storico ed educativo, sia a rispondere ad esigenze biologiche particolari. Si articolano in: .. riserve di luoghi particolari, .. riserve di monumenti naturali, .. riserve forestali di protezione, .. riserve di popolamento animale e vegetale; . riserve naturali marine: ambienti marini, compresi i fondali di tratti di costa appartenenti al demanio marittimo, di rilevante interesse per le loro caratteristiche naturali con particolare riferimento alla fauna e alla flora marine e costiere, e per la loro importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica, . zone di tutela biologica: tratti di mare riconosciuti come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultino depauperate da un eccessivo esercizio delle attività di pesca; - zone umide: paludi, acquitrini, torbe o bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea non supera i 6 metri. In tali zone è consentito svolgere attività produttive purché non arrechino alcun danno alle caratteristiche ecologiche e non venga modificato lo stato dei luoghi; - zone di protezione speciale: ambienti di elevato valore naturalistico, che costituiscono patrimonio culturale e ambientale di tutta la collettività. Comprendono riserve naturali dello Stato, zone umide di importanza internazionale, parchi naturali. Rappresentano un sistema di carattere sovranazionale in funzione delle migrazioni dell'avifauna. - parchi regionali: aree generalmente di notevole estensione, che in genere coincidono con un comprensorio naturale non ancora trasformato dalle attività umane idoneo ad assolvere a finalità quali: la conservazione, l'educazione, la ricreazione all'aria aperta e il tempo libero.
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