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CNR - ITBM
Terminologia dell'ambiente

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  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE II - SETTORI DI INTERVENTO
      • 2. L'ATMOSFERA
        • 2.4.2 Il Piano Decennale per l'ambiente - Programma Atmosfera
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2.4.2 Il Piano Decennale per l'ambiente - Programma Atmosfera
Nei Primi mesi del 1992, Il Ministro dell'ambiente ha presentato il Piano Decennale per l'ambiente, ovvero il risultato di un articolato programma di ricerca su vari settori ambientali, tra cui l'aria.
Il "Programma Atmosfera" del DECAMB è quello che si occupa delle emissioni di componenti chimiche che inquinano l'atmosfera , della qualità dell'aria negli ambienti "interni" (indoor ), delle emissioni sonore, e di altre forme di inquinamento, come quello dovuto alle "radiazioni elettromagnetiche indoor ".
In questo programma sono stati individuati i seguenti obiettivi:
OBIETTIVO 1: protezione della fascia di ozono
- Riduzione a zero delle emissioni di CFC entro il 2000
OBIETTIVO 2: stabilizzazione al 2000 delle emissioni globali di CO2 sui livelli del 1990
- Aumento dell'efficienza energetica e del risparmio (afferisce al programma "Energia" del DECAMB);
- Sviluppo della forestazione (afferisce al programma "Foreste" del DECAMB);
- Introduzione di una carbon tax.
OBIETTIVO 3: riduzione, sempre al 2000, di almeno il 30% delle emissioni dei principali delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici responsabili delle piogge acide (SO2, NOx, Composti Organici Volatili)
- Adozione di norme di emissione più rigide per fonti fisse;
- Adozione di misure di incentivazione e controllo della riduzione delle emissioni;
- Riduzione delle emissioni dei mezzi di trasporto (afferisce al programma "Trasporti" del DECAMB).
OBIETTIVO 4: riduzione dei livelli di inquinamento negli ambienti confinati (indoor) a livelli di accettabilità;
- Aggiornamento delle conoscenze ed approfondimento delle problematiche indoor;
- Adozione di tipologie strutturali e materiali non inquinanti negli ambienti confinati di nuova costruzione;
- Mitigazione dell'inquinamento, mediante interventi correttivi, nella ristrutturazione e manutenzione degli edifici già esistenti.
OBIETTIVO 5: riduzione e/o conservazione dei livelli di inquinamento acustico dell'atmosfera, specie nei centri di residenza;
OBIETTIVO 6: protezione e miglioramento delle condizioni ambientali rispetto a magnetismi ed altri fenomeni di radiazione tellurica ed atmosferica.


2.4.3 Il Monitoraggio Atmosferico
(DPCM 28 marzo 1983, DPR 24 maggio 1988, n. 203, DM 20 maggio 1991, DM 6 maggio 1992)
L'inquinamento atmosferico è uno degli ambiti dell'ecosistema cui sono stati applicati, più che in altri campi ambientali, sistemi di monitoraggio.
Per rete di monitoraggio della qualità dell'aria si intende un sistema di sorveglianza delle variabili correlate con l'inquinamento atmosferico, nello spazio e nel tempo.
Semplicisticamente una rete si può schematizzare in una serie di stazioni periferiche per il rilevamento, mediante analizzatori specifici di parametri inquinanti; stazioni di misura di grandezze meteorologiche, laddove tali fenomeni possano incidere sugli inquinanti registrati; un sottosistema di comunicazione per la codifica e la trasmissione dei dati rilevati dai sensori installati presso le stazioni di misura al centro di raccolta ed elaborazione.
Presso il centro vengono effettuate le funzioni di gestione della rete e controllo del corretto funzionamento dei vari apparati, raccolta, elaborazione, verifica ed archiviazione dei dati misurati, gestione del centro da parte dell'operatore.
Le reti possono essere estese a una porzione più o meno vasta del territorio nazionale (reti territoriali), ovvero essere destinate a tenere sotto sorveglianza la qualità dell'aria in zone interessate da particolari fonti di inquinamento (reti locali).
Una rete territoriale di monitoraggio correttamente concepita funziona attraverso l'articolazione in subsistemi e organi di competenza diversi e si sviluppa modularmente con l'introduzione nell'architettura di base di strumenti e funzioni, resi disponibili dall'innovazione tecnologica.
Per quanto riguarda la normativa inerente all'argomento, con il DPCM 28 marzo 1983 acquista rilevanza l'attenzione alla qualità dell'aria. Il decreto fissa infatti limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno. Vengono altresì definiti metodi di prelievo ed analisi, al fine della tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte. È affidato alle Regioni il compito di controllare il rispetto dei limiti e, in caso di superamento o di rischio, il compito di riportare la situazione alla norma, tramite piani di risanamento, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Successivamente, con il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recependo alcune direttive CEE, si è proceduto ad un adeguamento della normativa italiana a quella degli altri paesi. Viene valorizzato il ruolo delle Regioni nella formazione dei piani di risanamento e delle Province nella redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni. In merito all'inquinamento atmosferico nell'ambiente esterno, vengono introdotti nuovi valori limite per gli standard di qualità dell'aria, vengono adottati nuovi criteri di trattamento e utilizzo dei dati, si introduce il concetto di "valore guida" per la qualità dell'aria, si danno norme di standardizzazione per i componenti del sensore da utilizzare nella rilevazione degli ossidi di azoto. Non vengono però modificatimetodi di misura, né prestazioni degli strumenti.
Un passo importante nella legislazione in materia di monitoraggio atmosferico si ha con l'emanazione del Decreto 20 maggio 1991, da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, relativo a norme specifiche sui criteri per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell'aria.
Oltre al riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, il decreto contiene una guida tecnica per la realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Si dettano i criteri di strutturazione della rete, il numero minimo e il tipo di stazioni di rilevamento, in base alla classe di zona in cui vengono installate e la dislocazione, che deve adeguarsi anche ai criteri emanati dai regolamenti del Ministero dell'Ambiente. Vengono ribaditi i parametri da rilevare tramite sensori e le specie di cui analizzare la concentrazione, nonché i criteri di integrazione tra misure rilevate automaticamente e manualmente, mediante campionatori automatici. Vengono inoltre dati dettami su apparecchiature e metodi per l'acquisizione e la gestione dei dati ricevuti dalle stazioni, la taratura degli strumenti e le altre funzioni del centro di elaborazione.
Il decreto in oggetto istituisce il censimento quinquennale dei sistemi di rilevamento obbligando alla compilazione di una scheda di identificazione tutti i soggetti titolari dei sistemi di rilevamento, da inviare ai Ministri dell'Ambiente e della Sanità.
Con il presente decreto viene inoltre istituita una Commissione tecnico-scientifica, presieduta dal Direttore Generale del Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico del Ministero dell'Ambiente, con il compito di seguire l'aggiornamento normativo e tecnologico delle reti di rilevamento.
È affidato al Ministero dell'Ambiente il compito di stabilire, tramite atti amministrativi alle Regioni, modalità e contenuti del sistema, collegato alle reti, per l'informazione ai cittadini.
Altri compiti destinati al Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità sono:
- la individuazione dei soggetti abilitati al controllo di qualità dei dati, la certificazione degli standard di taratura e la omologazione della strumentazione;
- la definizione dei livelli di attenzione e di allarme;
- l'emanazione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani di intervento in determinati casi di inquinamento atmosferico.
Per la gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria vengono individuati tre livelli. Al livello provinciale sono demandati i compiti di gestione tecnico-operativa del sistema di rilevamento, a quello regionale le funzioni di coordinamento dei livelli provinciali e di verifica dei piani di risanamento regionali. Le funzioni associate al livello nazionale sono svolte dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), analogamente a quanto avviene per le altre reti di monitoraggio.
Al decreto citato ha fatto seguito il recente decreto del 6 maggio 1992, emesso dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, che ha per oggetto la definizione di un sistema nazionale finalizzato al controllo e assicurazione di qualità dei dati ottenuti dalle reti di monitoraggio. Non si notano particolari modifiche nei contenuti, rispetto a quanto previsto nel decreto precedente, a meno di una diversa attribuzione di competenze.
Obiettivi di tale sistema sono infatti: promuovere la qualità dei dati, anche in vista di una possibile intercambiabilità internazionale, definire delle procedure di verifica del corretto funzionamento dei sistemi di misura, delle apparecchiature e dei sensori e di rispondenza alle norme, da parte dei soggetti individuati a tale scopo, recepire e trasferire operativamente le innovazioni tecnologiche individuate dalla Commissione succitata. Ulteriore obiettivo consiste nell'elaborazione di metodologie di controllo dei risultati e nell'elaborazione di protocolli di certificazione degli strumenti. Rientra tra le finalità del sistema l'accreditamento dei produttori o fornitori di servizi relativi al controllo delle emissioni inquinanti nell'atmosfera.
Viene ribadita la strutturazione, precedentemente individuata, nei tre livelli: provinciale, regionale, nazionale.
Per ciò che riguarda le competenze, le funzioni associate al livello nazionale - descritte nell'allegato al decreto come per gli altri livelli - sono attribuite al Centro Nazionale degli Inquinamenti Atmosferici (CENIA), istituito con il presente decreto. Il CENIA è costituito dai seguenti organismi: CNR, Istituto Superiore di Sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, cui sono demandate le funzioni tecniche per il conseguimento degli obiettivi previsti nel decreto, mentre le funzioni di indirizzo sono di competenza del Comitato per l'inquinamento atmosferico, istituito con il presente decreto, presieduto dal Direttore Generale del Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico - Ministero dell'Ambiente.
Occorre notare che, data la recente pubblicazione del decreto relativo al CENIA, non sono state tuttora esplorate fino in fondo le relazioni esistenti tra questo ed il SINA.
È prevedibile che il dibattito in corso all'interno del Ministero su questo argomento scioglierà al più presto questo nodo.


2.4.4 I Piani regionali di risanamento e la tutela della qualità dell'aria
Nel D.M. 20/05/91, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, vengono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei Piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
Il decreto prende atto della necessità di migliorare in modo consistente la qualità dell'aria, anche in considerazione del fatto che occorre rispettare gli importanti impegni assunti dall'Italia a livello internazionale:
- riduzione entro il 1993 delle emissioni di zolfo o dei suoi flussi oltre il confine di almeno il 30% (convenzione di Helsinki del 1985) sui dati del 1980;
- congelamento delle emissioni di NOx entro il 1984 ed ulteriore riduzione del 30% entro il 1998 (protocollo di Sofia del 1988) sui dati del 1987;
- contenimento delle emissioni transfrontaliere dei composti organici volatili, in base ad accordi internazionali.
Il D.M. 20/05/91 nasce dall'esigenza di tutelare la qualità dell'aria sul territorio nazionale attraverso il controllo delle emissioni atmosferiche, le cui fonti, in base anche a differenze territoriali, risultano eterogenee per tipologia e normativa di controllo.
Il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria deve quindi rappresentare lo strumento operativo unitario di analisi e programmazione degli interventi di controllo delle attività umane che portano all'emissione di sostanze in atmosfera (combustione, processi produttivi, trasporti, ecc.), avendo come fine ultimo la salute dell'uomo e dell'ambiente.
Per l'attuazione del piano le autorità regionali dovranno:
- formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, nel rispetto delle norme stabilite sulla qualità dell'aria;
- sviluppare e/o rispettare piani di conservazione già esistenti, relativi a zone specifiche in cui l'inquinamento atmosferico debba essere limitato o prevenuto;
- sviluppare e/o rispettare piani di protezione ambientale per specifiche zone che necessitano di particolare salvaguardia;
- individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale, nonché talune categorie di impianti per gli adempimenti relativi alla fissazione di valori limite delle emissioni anche più restrittivi di quelli definiti dalle linee guida;
- tenere conto degli eventuali piani di risanamento per aree ad alto rischio di crisi ambientale;
- identificare, in base ai criteri suddetti, porzioni di territorio e settori di intervento, basandosi sui dati rilevati nei modi che vengono specificati dal Ministero dell'ambiente.
L'obiettivo è il miglioramento complessivo della qualità dell'aria, perseguito attraverso il risanamento delle aree nelle quali vi sia il superamento, o rischio di superamento, delle norme per la qualità dell'aria e , contemporaneamente, tramite un'azione di prevenzione che garantisca la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico. Il piano prevede interventi correttivi a carattere prioritario, anche se riguarda globalmente l'intero territorio regionale.
Metodologie per l'elaborazione dei piani
La realizzazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria si prevede debba articolarsi su diversi punti:
1. Individuazione delle aree e dei settori produttivi o civili oggetto del piano, che si suddivide in una prima fase conoscitiva ed in una fase successiva di elaborazione delle informazioni. La fase conoscitiva ha come scopo l'individuazione delle aree (o i settori) su cui operare e degli interventi da effettuare, basandosi sia sul rilevamento di tutte le informazioni territoriali che evidenziano un impatto diretto o indiretto con la componente ambientale "aria", o che risultano dal deterioramento della sua qualità, sia basandosi sulla valutazione degli inquinanti indicati dal Ministero dell'ambiente.
I dati derivanti da queste indagini sul territorio dovranno portare alla creazione di archivi informatici, quale strumento di analisi e verifica. Il piano prevede che, nel caso in cui manchino informazioni di base, il rilevamento dati possa rappresentare una fase prioritaria; tale rilevamento può effettuarsi sulle fonti di emissione e nell'ambiente, tramite censimenti, campagne di misura e/o l'installazione di reti di rilevamento. Le informazioni da raccogliere sul territorio riguardano gli aspetti che impattano direttamente o indirettamente sulla componente ambientale "aria" o che risentono gli effetti di un deterioramento della sua qualità.
In particolare indicazioni su:
- caratteristiche geomorfologiche e meteoclimatiche;
- distribuzione della popolazione;
- uso del territorio;
- presenza di specie di particolare valore naturalistico;
- presenza di patrimonio artistico;
- elementi importanti per la tutela dell'uomo e dell'ambiente;
- fonti di emissione;
- qualità dell'aria.
Gli inquinanti da considerare sono sia quelli "normati" per la qualità dell'aria sia, soprattutto nei casi di particolare significatività sanitaria ed ambientale, quelli che caratterizzano determinate attività antropiche e per i quali, pur non esistendo valori limite di qualità dell'aria, si hanno riscontri normativi internazionali o di organismi tecnici accreditati, sufficienti a definirne l'impatto sanitario e ambientale. Tra gli obiettivi del piano vi sarà inoltre quello di individuare gli inquinanti le cui modalità di rilascio dagli impianti ed il cui comportamento ambientale sono tali che possono essere assunti quali "indicatori" dell'evoluzione dell'inquinamento ambientale complessivo e della qualità dell'aria.
Alla fase conoscitiva fa seguito quella dell'elaborazione dei dati, per valutare l'impatto delle emissioni sulla popolazione e sull'ambiente. Infatti, scopo di questa fase, è la definizione della "recettività ambientale" del territorio regionale, evidenziando zone a rischio di crisi ambientale (per cattiva dispersione degli inquinanti, particolare vulnerabilità, ecc.).
2. Individuazione degli interventi, cioè definizione delle attività di risanamento e tutela della qualità dell'aria per ogni area e/o settore produttivo o civile (ricorso a nuove tecnologie, combustibili e materie prime meno inquinanti, riduzione, nelle aree urbane, delle emissioni da sorgenti diffuse, quali il riscaldamento urbano ed il traffico veicolare).




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