5.3 Definizioni e classificazioni
5.3.1 Definizioni Dall'analisi della normativa di cui al paragrafo precedente, nonché da libri e riviste che trattano il tema specifico, sono state tratte alcune definizioni sui rifiuti che vengono di seguito riportate.
Rifiuto: "Qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono" (DPR 915/82 n. 915 art. 2) "Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato N e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi" (Direttiva CEE 91/156) "Ciò che decade da una attività e viene assunto da altri per lo smaltimento, intendendo per tale termine anche il recupero in altri cicli e lavorazioni" (indicazione della CEE)
Residuo: "Qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, non necessariamente destinato all'abbandono" "Rifiuto di una attività produttiva suscettibile di essere riutilizzato nello stesso o in altri cicli produttivi"
Materie Prime Secondarie: "Residui derivanti da processi produttivi suscettibili, previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura" (L. 9/11/88 n. 475, art. 2)
Smaltimento: "Qualsiasi operazione di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, nonché deposito, ammasso e discarica nel suolo o sottosuolo di rifiuti" (DPR 915/82) "Tutte le operazioni previste nell'allegato I" (Direttiva CEE 91/156)
Trattamento: "Operazione di trasformazione necessaria per riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo e innocuizzazione dei rifiuti" (DPR 915/82, RR Umbria 24/8/87 n.45)
Stoccaggio provvisorio: "Deposito o ammasso provvisorio precedente il trasporto, il trattamento o il riutilizzo" (DM 26/1/90) Stoccaggio definitivo: "Operazioni di ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti" (RR Umbria 24/8/87 n.45) "Messa in discarica controllata"
Produttore: "Il soggetto dalla cui attività è derivata la produzione di rifiuti, ovvero il loro mutamento di natura e composizione" (Decreto legge 22/10/88 n.457) "La persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato le operazioni di pretrattamento, di miscuglio, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti" (Direttiva CEE 91/156)
Detentore: "Il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene" (Direttiva CEE 91/156) "Il produttore di rifiuti o altro soggetto autorizzato secondo le norme vigenti"
Preparati: "Miscugli o soluzioni composti da 2 o più sostanze" (Legge 29/5/74 n. 256) Sostanze comburenti: "Sostanze che a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica" (Decreto legge 20/5/91 art. 1 comma 3)
Adeguamento volumetrico: "Operazioni meccaniche di taglio, frantumazione e compattazione di materie prime secondarie" (DM 26/1/90)
Compost: "Prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili" (Legge 8/10/76 n.690)
Reimpiego: "Nuovo impiego dei rifiuti tal quali come materie prime seconde (ad esempio, le bottiglie integre per essere nuovamente riempite) RDF: "Ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia" (DM 29/5/1991) "Miscuglio di materiali ad alto potere calorifico ricavabile dai rifiuti solidi urbani, da utilizzare come combustibile"
Recupero: "Ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia" (DM 29/5/1991) "Tutte le operazioni previste nell'allegato I" (direttiva CEE 91/156) "Complesso delle operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, imballo, che consentono di recuperare materie prime seconde e/o energia"
Riciclo: "Impiego dei rifiuti come materie prime seconde nello stesso ciclo di produzione da cui provengono (ad es. i rottami di vetro di bottiglie impiegati nella vetrerie per la produzione di nuove bottiglie)"
Riutilizzo: "Impiego delle materie prime seconde in cicli di produzione diversi da quelli da cui provengono (ad es. il rottame di vetro polverizzato e mescolato ad asfalti per impieghi particolari)"
Raccolta: "Operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto" (Direttiva CEE 91/156)
Raccolta differenziata: "Sistema di conferimento che, a monte della raccolta tradizionale, prevede da parte dell'utente la preselezione dei rifiuti distinguendoli per categoria merceologica, al fine di favorirne il successivo recupero. La preselezione ed il conferimento differenziato comportano ovviamente la successiva "raccolta differenziata", donde il termine comunemente usato" (GEA 3, 1990, p.9) "Conferimento e raccolta separata di frazioni di rifiuti solidi urbani" (DM 29/5/1991)
Gestione: "Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura" (Direttiva CEE 91/156) Frazione umida: "Materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani" (DM 29/5/1991)
Frazione secca: "Materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie" (DM 29/5/1991)
Compostaggio: "Tecnica di trattamento dei rifiuti solidi urbani in cui si opera la selezione meccanica della frazione organica dei rifiuti per sottoporla a tecniche di fermentazione aerobica controllata, in appositi "biodigestori", eventualmente in combinazione con fanghi da depurazione di acque biologiche. Il risultato è la produzione di un humificante organico, denominato per l'appunto COMPOST" (GEA 3, 1990, p.11)
Discarica controllata: "Tecnica per il recupero di aree degradate, quali le ex-cave, per riportarle al primitivo uso agricolo e/o ambientale. Mediante questa tecnica si possono colmare ex-cave ricavate scavando in terreni già agricoli o sui fianchi di colli, oppure elevando la quota di terreni scarsamente produttivi. La sistemazione finale, vale a dire la tecnica di riporto dello strato di ricopertura dell'ultimo strato di rifiuti e quindi di riporto dello strato di terreno vegetabile, è fondamentale. Tale sistemazione è bene sia completata da un sistema di captazione dei biogas che si sviluppano nella fermentazione anaerobica della sostanza organica presente nei rifiuti" (GEA 3, 1990, p.10)
Incenerimento: "Tecnica di termodistruzione dei rifiuti, che consiste in un'ossidazione ad alta temperatura che trasforma la parte combustibile dei rifiuti in anidride cabonica, vapor d'acqua e ceneri; i prodotti dell'incenerimento sono scorie, ceneri e fumi"
Pirolisi: "Tecnica di termodistruzione dei rifiuti che differisce dall'incenerimento perché i rifiuti vengono bruciati a temperature più basse e con un minor impiego di aria; i prodotti della pirolisi sono soluzione acquosa, ceneri e residui solidi, gas e materie volatili, altri prodotti"
Seguono alcuni schemi relativi alle attività concernenti il problema dello smaltimento e recupero dei rifuti: in figura II.5.1 sono rappresentate tutte le attività dello smaltimento dei rifiuti, dal conferimento al trattamento, dettagliate successivamente nelle figure II.5.1.a - II.5.1.d; la figura II.5.2, invece, rappresenta il problema dello smaltimento dal punto di vista del recupero di materiali ed energia. Fig. II.5.1 Fig. II.5.1a Fig. II.5.1b Fig. II.5.1c Fig. II.5.1d Fig. II.5.2
5.3.2 Classificazioni Le classificazioni che seguono sono state tratte sia dalla normativa nazionale che dalle ultime direttive CEE 156/91 e 689/91. Gli elenchi delle sostanze o altre tabelle cui si riferiscono tali classificazioni sono riportate in allegato. Negli allegati B, C e D vengono elencate le sostanze che rendono i rifiuti tossico-nocivi, secondo il DPR 915/82 e la delibera 27/7/84; nell'allegato E, invece, sono riportate le attività che producono i rifiuti tossico-nocivi, secondo la delibera 27/7/84. Nell'allegato F è stata riportata la classificazione delle materie prime secondarie secondo il DM 26/1/1990. Negli allegati G, H ed I si trovano invece le classificazioni, in base alla direttiva CEE 156/91, rispettivamente dei rifiuti, delle operazioni di smaltimento, delle operazioni di recupero. Negli allegati L e M sono rispettivamente elencati i rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani e le categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, secondo il DM 25/5/89. Negli allegati N, O e P, sono stati riportati gli elenchi delle categorie di rifiuti pericolosi (allegato N), delle sostanze che rendono pericolosi i rifiuti (allegato O) e delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti (allegato P) secondo la direttiva CEE 91/689.
Rifiuti urbani (art. 2 del DPR 915/82) 1. i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 2. i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Rifiuti speciali (art. 2 del DPR 915/82) 1. i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2. i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3. i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5. i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
Rifiuti speciali tossico-nocivi (art. 2 del DPR 915/82 e delibera 27/7/84) Sono rifiuti tossico-nocivi tutti i rifiuti di cui ai punti 1), 2) e 5) del DPR 915/82: 1. che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 della delibera 27/7/84 (Allegato B) in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite indicati nella stessa tabella e/o una o più delle altre sostanze appartenenti a uno dei 28 gruppi di cui all'allegato del DPR 915/82 (Allegato D) in concentrazioni superiori ai valori indicati nella tabella 1.2 della delibera (Allegato C). 2. che figurano nell'elenco della tabella 1.3 della delibera (Allegato E), provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossico-nocivi ai sensi del precedente punto 1).
Rifiuti urbani pericolosi (Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984) 1. batterie e pile; 2. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F"; 3. prodotti farmaceutici.
Rifiuti pericolosi (Direttiva CEE del 12 dicembre 1991 n.689) 1. i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della Direttiva 75/442 e basato sugli allegati I.A, I.B e II (allegati N e O), e che possiedono almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III (allegato P); 2. qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato P.
Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e DM 25 maggio 1989) La delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 decreta che sono assimilabili agli urbani, ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali per smaltire rifiuti urbani, i seguenti rifiuti speciali: 1. i rifiuti speciali elencati nei punti 1), 3), 4) e 5) del DPR 915/82 se rispettano le seguenti condizioni: - abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani; - il loro smaltimento negli impianti per RSU non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani; - nel caso in cui i rifiuti speciali siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi, non possono essere ammessi agli impianti citati se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica; 2. i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del DPR 915/82 se rispettano le seguenti condizioni: - il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani; - sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento; - i rifiuti speciali di cui al punto 2) del DPR 915/82, provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici in genere. Tali rifiuti possono comunque essere assimilati agli urbani soltanto ai fini dell'incenerimento. Per quanto riguarda i rifiuti ospedalieri, di cui al precedente punto 3, con il DM 25/5/89 si stabilisce che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, individua i rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili agli RSU; tale elenco si riporta nell'allegato L.
Classificazione delle discariche (Delibera 27/7/84) Discariche di prima categoria Sono impianti di stoccaggio nei quali possono essere smaltiti: - rifiuti solidi urbani; - rifiuti speciali assimilati agli urbani; - fanghi non tossici e nocivi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili, nonché fanghi con caratteristiche analoghe. Discariche di seconda categoria di tipo A Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto i rifiuti inerti di seguito elencati: - sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; - materiali ceramici cotti; - vetri di tutti i tipi; - rocce e materiali litoidi da costruzione. Discariche di seconda categoria di tipo B Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tali e quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24,25, 27,28 dell'allegato D in concentrazioni superiori a 1/100 delle rispettive concentrazioni limite. È obbligatorio l'uso di registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti. Discariche di seconda categoria di tipo C Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti: - residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per qualità o quantità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; - residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti; - tutti i rifiuti tossici, tali e quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24,25, 27,28 dell'allegato D in concentrazioni superiori a 10 volte le rispettive concentrazioni limite. Non possono essere smaltiti nelle discariche di tipo C i seguenti tipi di rifiuti: - infiammabili, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - comburenti; - in grado di reagire pericolosamente con l'acqua o acidi e basi deboli, con sviluppo di gas e vapori tossici e/o infiammabili; - liquidi; - ospedalieri e simili. È obbligatorio l'uso di registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti. Discariche di terza categoria Sono impianti con caratteristiche di sicurezza particolarmente elevate per la protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo, nei quali possono essere confinati rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20 e 24, 25, 27, 28 dell'allegato D in concentrazioni superiori a 10 volte la concentrazione limite, per i quali non risultino adottabili diversi e adeguati sistemi di smaltimento. Tali impianti devono assicurare, sia nel periodo di esercizio che dopo la fine dell'esercizio stesso, la possibilità di un adeguato e sicuro accesso sia per l'eventuale recupero di contenitori stoccati sia per consentire le operazioni di controllo. È obbligatorio l'uso di registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti.
5.3.3 Possibile itinerario di un rifiuto tossico-nocivo Per chiarire meglio i concetti legati all'attività di smaltimento dei rifiuti descritta nella figura II.5.1, viene di seguito fornita una ipotesi del possibile itinerario di un rifiuto (speciale, speciale assimilabile, tossico-nocivo) dal momento della produzione al momento dello stoccaggio in discarica controllata. A) Dall'attività produttiva si ottiene il rifiuto Il rifiuto detenuto all'interno delle attività produttive può essere: - stoccato provvisoriamente nei piazzali antistanti il luogo dove si svolge l'attività produttiva - inviato direttamente ad un impianto di stoccaggio provvisorio, di proprietà della ditta produttrice e ubicato in luogo diverso da quello di produzione, oppure in altro luogo di proprietà di terzi - inviato ad un impianto di trattamento di proprietà della ditta o di proprietà di terzi - inviato ad un impianto di stoccaggio definitivo in discarica controllata oppure ad una ditta per il riciclo in processi produttivi. B) Il rifiuto viene stoccato provvisoriamente - nei piazzali antistanti l'attività produttiva - in un impianto di proprietà della ditta produttrice e ubicato in luogo diverso da quello dove si svolge l'attività produttiva - in un impianto di proprietà di terzi (privati o pubblici) Lo stoccaggio provvisorio deve essere autorizzato dalla Regione. Il Registro di carico/scarico deve essere tenuto dall'impresa produttrice del rifiuto e dal titolare dell'impianto di stoccaggio provvisorio. C) Il rifiuto viene trasportato da un luogo ad un altro per essere destinato: - allo stoccaggio provvisorio - al trattamento - allo stoccaggio definitivo - al riciclo in processi produttivi. Il trasporto può essere effettuato con mezzi propri del titolare di ogni impianto, oppure con mezzi di proprietà di terzi. In ogni caso l'attività di trasporto deve essere autorizzata dalla Regione. Per ogni trasporto, il rifiuto deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (o bolla). Per l'attività di trasporto deve essere tenuto il registro di carico e scarico. D) Il rifiuto viene inviato ad un impianto di trattamento L'impianto può essere di proprietà della ditta che produce il rifiuto o di terzi (pubblici o privati). La fase del trattamento deve essere autorizzata dalla regione. Per l'attività di trattamento deve essere tenuto il registro di carico/scarico. E) Il rifiuto viene inviato ad un impianto di stoccaggio definitivo in discarica controllata o ad un impianto produttivo per essere riciclato in processi produttivi L'impianto di stoccaggio definitivo in discarica controllata può essere, ugualmente, di proprietà della ditta che produce il rifiuto o di terzi (privati o enti pubblici). Il rifiuto può essere, altresì, inviato ad una fabbrica per essere riciclato in processi produttivi (ad esempio, le ceneri in una fabbrica di laterizi). L'impianto di stoccaggio definitivo in discarica controllata deve essere autorizzato dalla Regione. Il registro di carico/scarico deve essere tenuto dal titolare dell'impianto di stoccaggio e, ove ricorra il caso, dal titolare dell'attività produttiva che riceve il rifiuto per immetterlo nei processi produttivi.
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