5.5 Compiti e competenze delle amministrazioni centrali e locali Dall'analisi della normativa si evince che i principali compiti delle amministrazioni, sia locali che centrali, nonché dei produttori/smaltitori in materia di rifiuti sono: - Il PIANO REGIONALE di SMALTIMENTO dei RIFIUTI - Il PIANO REGIONALE di BONIFICA delle AREE INQUINATE - Il PIANO NAZIONALE di RICERCA - Il CATASTO NAZIONALE dei rifiuti speciali, speciali assimilabili agli urbani, e tossico-nocivi - La MAPPA completa delle DISCARICHE e degli IMPIANTI di SMALTIMENTO - L'obbligo per produttori/smaltitori di tenere i REGISTRI di CARICO/SCARICO dei rifiuti - L'ALBO NAZIONALE degli smaltitori - L'OSSERVATORIO REGIONALE sui rifiuti speciali - La BORSA RECUPERI delle materie prime secondarie - I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI - Il PROGRAMMA di EMERGENZA per l'adeguamento del sistema di smaltimento. In materia di rifiuti, il Ministero dell'Ambiente ha le seguenti competenze: a) coordina i PIANI REGIONALI di SMALTIMENTO dei rifiuti attraverso conferenze interregionali; b) coordina i PIANI REGIONALI di BONIFICA delle aree inquinate; c) redige comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la CEE e per la popolazione (RSA) e riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica; d) predispone criteri generali per: - metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti - caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento - assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani - per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi - per limitare la formazione dei rifiuti - per la bonifica dei siti inquinati dai rifiuti - per la riutilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per lo stoccaggio, trasporto e trattamento delle stesse - per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; e) definisce norme tecniche per: - sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio e il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia - smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo - spedizioni transfrontaliere dei rifiuti nei paesi CEE e OCSE - trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali e tossico-nocivi; f) promuove studi e ricerche, tramite finanziamenti ad università ed istituti per la ricerca, per lo smaltimento dei rifiuti solidi , degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dei processi di incenerimento; g) definisce le modalità di rilevazione per l'organizzazione del Catasto dei rifiuti industriali; h) determina i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per sostanze e microorganismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, nonché le sostanze che rendono i rifiuti tossico-nocivi per la salute dell'uomo e dell'ambiente; i) determina le sostanze che rendono i residui di lavorazione materie prime secondarie; l) si sostituisce alle autorità locali qualora inadempienti; m) gestisce le Intese Programmatiche con le regioni e gli Accordi di Programma con le altre amministrazioni centrali; n) predispone la Mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti, utilizzando i dati trasmessi dalle regioni e dagli enti locali su sua richiesta; o) definisce le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale per le imprese esercenti servizi di smaltimento, e ne stabilisce requisiti, termini, modalità e diritti di iscrizione; p) promuove l'istituzione e il funzionamento delle Borse Recuperi delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le Camere di Commercio; q) presenta al Consiglio dei Ministri un Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, sulla base dei dati e delle proposte fornitegli dalle regioni; r) regolamenta i Consorzi Nazionali Obbligatori per il riciclaggio di: - contenitori o imballaggi per liquidi in vetro, metalli e plastica - batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi - olii usati; s) effettua la valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per i nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti. La Regione ha invece le seguenti competenze: a) predispone ed elabora i Piani regionali di smaltimento dei rifiuti; b) individua le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti; c) approva i progetti e gli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali; d) autorizza enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, per tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio e definitivo, trattamento); e) emana norme regionali integrative di quelle nazionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione; f) predispone ed elabora i piani regionali di bonifica delle aree inquinate; g) trasmette i dati (su richiesta del Ministero dell'Ambiente) concernenti le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, e i dati del Catasto; h) provvede (tramite le sedi regionali dell'Albo smaltitori) alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate allo smaltimento ed alla trasmissione delle iscrizioni all'Albo nazionale; i) regolamenta la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani; l) realizza il Catasto e vi inserisce le informazioni relative ai soggetti produttori e smaltitori ; m) delega le province, qualora lo ritenga necessario, ad essere l'ente gestore del Catasto; n) istituisce osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti con obbligo di comunicazione al Catasto e sul recupero delle materie prime secondarie. Le competenze della Provincia sono: a) vigila e controlla le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; b) controlla lo smaltimento dei rifiuti, avvalendosi dei servizi di igiene delle USL e dei PMP; c) esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento o di realizzazione di nuovi impianti, e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.
Il Comune ha infine le seguenti competenze : a) esplica le attività di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate e con apposita autorizzazione; b) fornisce alla regione tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio; c) istituisce la tassa annuale per gli RSU; d) istituisce e regolamenta il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti per rifiuti urbani pericolosi, frazione secca e umida degli RSU, rifiuti ingombranti, contenitori di vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, nonché la raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dagli RSU (delibera 27/7/84); e) definisce i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e servizi a quelli urbani (delibera 27/7/84). L'assimilabilità dei rifiuti sanitari è regolamentata in particolare dal DM 25/5/89.
|