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CNR - ITBM
Terminologia dell'ambiente

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  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE II - SETTORI DI INTERVENTO
      • 5. I RIFIUTI
        • 5.5 Compiti e competenze delle amministrazioni centrali e locali
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5.5 Compiti e competenze delle amministrazioni centrali e locali
Dall'analisi della normativa si evince che i principali compiti delle amministrazioni, sia locali che centrali, nonché dei produttori/smaltitori in materia di rifiuti sono:
- Il PIANO REGIONALE di SMALTIMENTO dei RIFIUTI
- Il PIANO REGIONALE di BONIFICA delle AREE INQUINATE
- Il PIANO NAZIONALE di RICERCA
- Il CATASTO NAZIONALE dei rifiuti speciali, speciali assimilabili agli urbani, e tossico-nocivi
- La MAPPA completa delle DISCARICHE e degli IMPIANTI di SMALTIMENTO
- L'obbligo per produttori/smaltitori di tenere i REGISTRI di CARICO/SCARICO dei rifiuti
- L'ALBO NAZIONALE degli smaltitori
- L'OSSERVATORIO REGIONALE sui rifiuti speciali
- La BORSA RECUPERI delle materie prime secondarie
- I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI
- Il PROGRAMMA di EMERGENZA per l'adeguamento del sistema di smaltimento.
In materia di rifiuti, il Ministero dell'Ambiente ha le seguenti competenze:
a) coordina i PIANI REGIONALI di SMALTIMENTO dei rifiuti attraverso conferenze interregionali;
b) coordina i PIANI REGIONALI di BONIFICA delle aree inquinate;
c) redige comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la CEE e per la popolazione (RSA) e riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica;
d) predispone criteri generali per:
- metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti
- caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento
- assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi
- per limitare la formazione dei rifiuti
- per la bonifica dei siti inquinati dai rifiuti
- per la riutilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per lo stoccaggio, trasporto e trattamento delle stesse
- per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
e) definisce norme tecniche per:
- sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio e il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia
- smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo
- spedizioni transfrontaliere dei rifiuti nei paesi CEE e OCSE
- trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali e tossico-nocivi;
f) promuove studi e ricerche, tramite finanziamenti ad università ed istituti per la ricerca, per lo smaltimento dei rifiuti solidi , degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dei processi di incenerimento;
g) definisce le modalità di rilevazione per l'organizzazione del Catasto dei rifiuti industriali;
h) determina i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per sostanze e microorganismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, nonché le sostanze che rendono i rifiuti tossico-nocivi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
i) determina le sostanze che rendono i residui di lavorazione materie prime secondarie;
l) si sostituisce alle autorità locali qualora inadempienti;
m) gestisce le Intese Programmatiche con le regioni e gli Accordi di Programma con le altre amministrazioni centrali;
n) predispone la Mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti, utilizzando i dati trasmessi dalle regioni e dagli enti locali su sua richiesta;
o) definisce le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale per le imprese esercenti servizi di smaltimento, e ne stabilisce requisiti, termini, modalità e diritti di iscrizione;
p) promuove l'istituzione e il funzionamento delle Borse Recuperi delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le Camere di Commercio;
q) presenta al Consiglio dei Ministri un Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, sulla base dei dati e delle proposte fornitegli dalle regioni;
r) regolamenta i Consorzi Nazionali Obbligatori per il riciclaggio di:
- contenitori o imballaggi per liquidi in vetro, metalli e plastica
- batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi
- olii usati;
s) effettua la valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per i nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.
La Regione ha invece le seguenti competenze:
a) predispone ed elabora i Piani regionali di smaltimento dei rifiuti;
b) individua le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti;
c) approva i progetti e gli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali;
d) autorizza enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, per tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio e definitivo, trattamento);
e) emana norme regionali integrative di quelle nazionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione;
f) predispone ed elabora i piani regionali di bonifica delle aree inquinate;
g) trasmette i dati (su richiesta del Ministero dell'Ambiente) concernenti le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, e i dati del Catasto;
h) provvede (tramite le sedi regionali dell'Albo smaltitori) alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate allo smaltimento ed alla trasmissione delle iscrizioni all'Albo nazionale;
i) regolamenta la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani;
l) realizza il Catasto e vi inserisce le informazioni relative ai soggetti produttori e smaltitori ;
m) delega le province, qualora lo ritenga necessario, ad essere l'ente gestore del Catasto;
n) istituisce osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti con obbligo di comunicazione al Catasto e sul recupero delle materie prime secondarie.
Le competenze della Provincia sono:
a) vigila e controlla le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
b) controlla lo smaltimento dei rifiuti, avvalendosi dei servizi di igiene delle USL e dei PMP;
c) esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento o di realizzazione di nuovi impianti, e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

Il Comune ha infine le seguenti competenze :
a) esplica le attività di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate e con apposita autorizzazione;
b) fornisce alla regione tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio;
c) istituisce la tassa annuale per gli RSU;
d) istituisce e regolamenta il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti per rifiuti urbani pericolosi, frazione secca e umida degli RSU, rifiuti ingombranti, contenitori di vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, nonché la raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dagli RSU (delibera 27/7/84);
e) definisce i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e servizi a quelli urbani (delibera 27/7/84). L'assimilabilità dei rifiuti sanitari è regolamentata in particolare dal DM 25/5/89.





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