All. H - Classificazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (direttiva CEE 156/91) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva CEE 19 marzo 1991 n.156)
D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio messa in discarica, ecc.); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli, ecc.); D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.); D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o bacini, ecc.); D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.); D6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato; D9 trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.); D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato; D14 ricondizionamento preliminare di una delle operazioni di cui al presente allegato; D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
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