All. I - Classificazione delle operazioni di recupero dei rifiuti (direttiva CEE 156/91) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva CEE 19 marzo 1991 n.156)
R1 recupero o rigenerazione dei solventi; R2 riciclo o recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; R3 riciclo o recupero dei metalli o dei composti metallici; R4 riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche; R5 rigenerazione degli acidi o delle basi; R6 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; R7 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R8 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R9 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia; R10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di materie fecali ed altre sostanze escluse dal campo di applicazione della direttiva; R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1a R10; R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti.
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