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Terminologia dell'ambiente

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  • SINA - MODULO CENTRALE: MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE
    • PARTE I - STRUTTURE E COMPITI
      • 4. I SERVIZI
        • 4.6 Servizio inquinamento atmosferico ed acustico e Industrie a Rischio (Servizio IAR)
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4.6 Servizio inquinamento atmosferico ed acustico e Industrie a Rischio (Servizio IAR)
Il Servizio IAR è stato istituito con la Legge 368 del 4 dicembre 1990 riguardante la suddivisione del Servizio prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale in due servizi:
- l'ARS (tutela acqua, disciplina rifiuti e difesa suolo);
- l'IAR (inquinamento atmosferico, acustico e industria a rischio).
L'organizzazione del Servizio IAR è stata regolamentata dal DPR 309 del 27 marzo 1992 (art. 2, art. 3 commi 3 e 4, art. 4 comma 2 e art. 5) .
Il Servizio esercita tutte le funzioni del Ministero dell'ambiente riguardanti la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni che provocano inquinamenti atmosferici e acustici e le problematiche connesse ai rischi ambientali di natura industriale.
Relativamente a tali inquinamenti determina i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni, sviluppa le istruttorie finalizzate alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per inquinamenti atmosferici, individua e provvede al risanamento delle aree inquinate e vigila sulle industrie che possono rappresentare un rischio per l'ambiente e per la popolazione a causa delle emissioni e scarichi tossici prodotti.
Inoltre promuove e coordina l'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti atmosferici e acustici e in materia di risanamento ambientale.
Cura tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi anche in riferimento a convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie.
Cura i rapporti con le Regioni per l'adozione di atti e attività di comune competenza.
Le attività del Servizio in materia di inquinamento atmosferico e acustico riguardano (DPR 203/88):
- il rilevamento e lo studio dei fenomeni inquinanti e la determinazione di tecniche di rilevamento generali e standard sui metodi di analisi. Questa attività viene svolta dal Servizio di concerto con il Ministero della Sanità;
- la determinazione, d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero della Sanità, delle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale. Coordina a tal proposito, come meglio specificato in seguito, l'attività delle regioni riguardo alla tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico (raccolta di dati da reti di monitoraggio, gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti tecnici e industriali, controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse);
- la programmazione di interventi di disinquinamento, esclusi i casi previsti dalla Legge 319/76 sulla tutela delle acque; i programmi sono adottati di intesa con le regioni interessate e concertati con il Ministero della Sanità;
- gli interventi sull'inquinamento atmosferico e acustico provocato da fonti veicolari, concertati sia con il Ministero dei Trasporti che con quello della Sanità, esclusi quelli di competenza degli enti locali, a norma del DPR 616/77 art. 104 ("controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto o motoveicoli");
- gli interventi sull'inquinamento acustico prodotto da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali; per le attività, opere o servizi trasferiti alle regioni, il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto è delegato alle amministrazioni regionali;
- la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante sia dall'impiego di sostanze radioattive, sia dalla produzione e dall'impiego di energia nucleare; questi interventi sono concertati con il Ministero della Sanità.
Il Servizio IAR propone inoltre al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Industria e sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo (Legge 349/86 art. 2 comma 14 e Legge 833/78 art. 4).
La determinazione dei limiti massimi di accettabilità relativi ad ambienti di lavoro è concertata anche con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
In virtù del DPR 203 del 24 maggio 1988, che detta "norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale" e del successivo DPCM del 21 luglio 1989 che reca atti di indirizzo e coordinamento per le regioni, il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri della Sanità e dell'Industria, sente la conferenza delle regioni e decreta:
- sulla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni (ciclo tecnologico, sistemi di contenimento tecnologicamente avanzati, ecc.) nonché i valori limiti e massimi di emissione (D.M. del 12 luglio 1990);
- sui metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
- sui criteri per l'utilizzo delle migliori tecnologiche e tempi di adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa nazionale.
Di concerto con il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Ambiente decreta:
- sui criteri di elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (tenendo conto delle esperienze regionali già acquisite in materia di inquinamento atmosferico); a fronte dei piani regionali suddetti, il Servizio verifica la loro compatibilità a livello interregionale e redige un "piano nazionale di tutela della qualità dell'aria", (D.M. 20 maggio 1991);
- sulla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati sulla qualità dell'aria (D.M. 20 maggio 1991); a fronte di tali dati e delle relazioni regionali il servizio redige una relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- sulla predisposizione dei criteri generali per il catasto delle fonti di emissione; a fronte dei nuovi dati forniti dalle regioni il servizio aggiorna quindi il catasto nazionale delle emissioni.
Per quanto riguarda le competenze regionali in ambito qualità dell'aria il DPR 203/88 trasferisce alle regioni:
- la formulazione dei piani regionali di rilevamento, prevenzione conservazione e risanamento;
- fissazione di limiti più restrittivi di quelli nazionali per zone nelle quali per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali o per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico, è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento derivante da sviluppi urbani o industriali, o assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione del catasto regionale delle emissioni;
- la predisposizione di relazioni annuali da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e Ministero della Sanità.
Il DPR 309/92 (art. 2, lettera b) stabilisce che sono assegnate al Servizio IAR le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali, attribuite al Ministero dell'Ambiente dal DPR 175 del 17 maggio 1988 (attuazione della direttiva CEE 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).
Il Servizio, di concerto col Ministero della Sanità, esercita le funzioni di indirizzo in materia di industrie a rischio e, di concerto anche col Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, determina le norme generali di sicurezza e le modalità per l'assolvimento degli obblighi del fabbricante.
Il Servizio acquisisce dai fabbricanti le notifiche di esercizio di attività industriali a rischio ed i relativi rapporti di sicurezza e, di concerto col Ministero della Sanità, designa i responsabili delle istruttorie, dandone immediata comunicazione al fabbricante.
Nel corso delle istruttorie il Servizio può avvalersi dell'ausilio dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (che sono definiti organi tecnici) e dell'ausilio della commissione istituita dal Ministero della Sanità con decreto del 23 dicembre 1985 e del comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985 (che sono definiti organi consultivi).
Il risultato dell'istruttoria e le conclusioni sul rapporto di sicurezza, con l'eventuale richiesta al fabbricante di misure integrative e con l'indicazione dei tempi concessi per l'adeguamento, vengono comunicati alle regioni, affinché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, ed al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno, che dovrà poi essere comunicato al Ministero dell'Ambiente.
Il fabbricante ha la facoltà di proporre ricorso contro le conclusione dell'istruttoria; la decisione sul ricorso sarà espressa con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto col Ministro della Sanità e sentiti il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
Il Servizio ha il compito di predisporre e aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante, sulla base delle notifiche di esercizio provenienti dai fabbricanti e dell'esame delle dichiarazioni di esercizio condotto dalle amministrazioni regionali, che provvedono poi a trasmetterne i risultati al Ministero dell'Ambiente.
Il Servizio dovrà, inoltre, predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle conclusioni delle istruttorie sugli stessi.
In caso di incidente rilevante, il Servizio acquisisce le informazioni sulle circostanze dell'incidente, sulle sostanze pericolose coinvolte e sulle misure di emergenza adottate; raccoglie le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per completare l'analisi dell'incidente e si accerta che siano adottati i necessari provvedimenti di emergenza, formulando se necessario specifiche raccomandazioni.
Il Servizio, d'intesa col Ministero della Sanità, cura inoltre lo scambio di informazioni con gli Stati europei potenzialmente interessati da incidenti rilevanti, comunicando:
- i rischi di incidente;
- le misure di prevenzione;
- gli interventi di emergenza predisposti all'esterno degli impianti a rischio;
- le norme da seguire in caso di incidente;
- gli eventuali incidenti accaduti, le misure adottate e da adottare.
Il Servizio, di concerto col Ministero della Sanità, cura inoltre l'attuazione delle ulteriori direttive CEE in materia.
Ulteriore compito del Servizio IAR è quello, esercitato in modo complementare con il Servizio ARS, di provvedere, per quanto riguarda la componente del rischio industriale e dell'inquinamento atmosferico e acustico, alla istruttoria finalizzata alla dichiarazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Il Servizio predispone una relazione preliminare tesa ad individuare i fattori di rischio e le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Le zone individuate vengono proposte, previa intesa con le regioni interessate, al Consiglio dei Ministri che delibera sulla dichiarazione.
Sulla base della dichiarazione, il Servizio, d'intesa con le amministrazioni regionali coinvolte, elabora i piani di risanamento delle aree a rischio, che sono poi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le regioni interessate dalle aree a rischio provvedono ad attuare il piano di disinquinamento e a coordinare l'azione degli enti locali coinvolti.
In caso di inadempienza delle amministrazioni regionali, il Servizio, sentita la regione interessata, assegna un termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su delibera del Consiglio dei Ministri.
Il Servizio IAR, infine, relaziona annualmente sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal piano e sulle condizioni ambientali delle aree a rischio.
Per quanto riguarda le attività del Ministero connesse alla programmazione ambientale previste con la Legge 305 del 28 agosto 1989 e con il "Programma triennale 89-91" approvato con delibera CIPE il 3 agosto 1990 il Servizio IAR svolge un ruolo fondamentale riguardo alle funzioni contenute nei programmi:
- DISIA (disinquinamento atmosferico e acustico delle aree urbane),
- DERISP (delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi rischio industriale),
- ARIS (aree a rischio),
- SINA (costituzione sistema informativo nazionale ambientale).
Per le attività connesse con la costituzione del modulo centrale del SINA, il Servizio IAR collabora con il Servizio V.I.A. (preposto al coordinamento della banca dati del Ministero dell'Ambiente) nella standardizzazione dei flussi con le altre amministrazioni locali e centrali riguardanti i dati dei monitoraggi della qualità dell'aria, dei catasti delle emissioni, del censimento delle attività industriali a rischio di incidente, predisponendo intese per finanziare la raccolta coordinata e omogenea e lo scambio dei dati tra i vari livelli territoriali.
Normativa analizzata:
Legge 349 del 8/7/86 Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale
DPR 306 del 19/6/87 Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente
Legge 368 del 4/12/90 Riorganizzazione del Servizio Prevenzione degli Inquinamenti e Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente
DPR 309 del 27/3/92 Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.
DPR 616 del 24/7/77 Attuazione della delega di cui all'art 1 della Legge 382 del 22/7/75
Legge 833 del 23/12/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Legge 615 del 13/7/66 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
DPR 203 del 24/5/88 Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/87
DPCM del 21/7/89 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della Legge 349/86 per l'attuazione e interpretazione del DPR 203/88
D.M. del 12/7/90 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione
D.M. del 20/5/91 Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
DPR 175 del 17/5/88 Attuazione della direttiva CEE 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della Legge 183/87
Legge 305 del 28/8/89 Programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente
Legge 183 del 18/5/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Delibera CIPE del 3/8/90 Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale











SINTESI GRAFICA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO
I.A.R.
Fig. I.4.6
IAR-AREE-1
IAR-AREE-2
IAR-AREE-3
IAR-AREE-4
IAR-ARIA-1
IAR-ARIA-2
IAR-ARIA-3
IAR-ARIA-4
IAR-ARIA-5
IAR-ARIA-6
IAR-ARIA-7
IAR-ARIA-8
IAR-COMPITI
IAR-RISCHIO-1
IAR-RISCHIO-2
IAR-RISCHIO-3
IAR-RISCHIO-4
IAR-RISCHIO-5
IAR-RISCHIO-6
IAR-RISCHIO-7
IAR-RISCHIO-8
IAR-RUMORE













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