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Giacomo Alberione, SSP
Sacerdote, ecco la tua meditazione

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2. Le condizioni richieste da questo onere sono.

       [556]  2. Le condizioni richieste da questo onere sono: scienza, prudenza e bontà. Della scienza sacerdotale S. Francesco di Sales soleva dire che era l’ottavo sacramento



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della gerarchia ecclesiastica. Pio XI, nella costituzione apostolica del 13 giugno 1933, riguardante la pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, così scrive: «I confessori non lascino mai di studiare la teologia morale; come la conoscenza di questa dottrina è senza dubbio necessaria per il ministero dei confessori, così essa altrettanto facilmente cade in dimenticanza» (A. A. S. 25,1933, p. 327). S. Alfonso afferma che è in stato di dannazione quel confessore, che senza la scienza sufficiente si mette a disposizione per udire le confessioni (cf Homo Apostolicus, tr. 16, c. 6, n. 100). Mancando infatti questa scienza, il confessore si mette nel pericolo certo di adempiere malamente al suo sacrosanto ufficio, con ingiuria del sacramento e con danno dei penitenti. Alla mancanza di scienza non suppliscono né le doti di ingegno, né l’esperienza; queste cose aiutano la scienza quando c’è, ma non la sostituiscono quando essa manca. Per questo il confessore non tralasci mai di dedicare qualche parte del suo tempo allo studio della teologia morale, perché di tante cose così disparate tra di loro e così diverse che appartengono a questa scienza, molte, ancorché già lette, col tempo si dimenticano, perché accadono raramente; è perciò sempre necessario richiamarle alla memoria (cf Homo Apostolicus, tr. 16, c. 6, n. 100). Pecca perciò gravemente quel confessore ignorante in cose di morale che ascolta le confessioni. Né lo scusa il fatto di essere stato approvato dai superiori: questa approvazione suppone infatti che vi sia la scienza dovuta, ma non la infonde. Pecca gravemente ancora il superiore che concede la facoltà di udire le confessioni ad un Sacerdote indegno: in tal modo acconsente e coopera al peccato di questi. Pecca lo stesso penitente, il quale, trovandosi in necessità spirituale, va da un confessore che sa non essere dotato di quella scienza adatta al suo stato. Benedetto XIV, nella Bolla Apostolica, dichiara che «basta generalmente una scienza mediocre, quella cioè che ha uno istruito sui casi ordinari e può subito emettere di essi un prudente giudizio; e nei casi più difficili sa almeno dubitare, e, con il dovuto permesso, consultare i dottori» (Bolla cit., § 21).



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       Se si tratta di udire le confessioni dei chierici, si richiede maggiore scienza; così se si tratta di confessioni straordinarie o di quelle di uomini dotti.

 




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